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Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)

Art. 197

Articoli 10 e 11, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003
Art. 197.

(Articoli 10 e 11, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003).

Nelle citta' che siano sede di piu' Universita' o di piu' Istituti superiori ovvero di Universita', ed Istituti superiori e' costituito un Comitato delle Opere universitarie, presieduto dal rettore dell'Universita' Regia o dal piu' anziano dei direttori di Istituti superiori Regi, qualora nella sede non esista una Regia Universita'.
((Il Comitato provvede al coordinamento delle attivita' assistenziali delle singole Opere. Di esso fa parte un rappresentante di ciascuna delle Opere)).

Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite.