Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)
Art. 321
Art. 12, legge 8 giugno 1933, n. 629
Art. 321.
(Art. 12, legge 8 giugno 1933, n. 629).
((Nella prima applicazione delle norme derivanti dalla legge 8 giugno 1933-XI, n. 629, ai posti vacanti nei ruoli del personale di segreteria delle Regie universita' e dei Regi istituti superiori potra' provvedersi mediante concorsi per esami riservati esclusivamente a coloro i quali, alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del, Regno, abbiano esercitato a qualsiasi titolo le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno un triennio. A tali effetti non costituira' interruzione del triennio il servizio militare prestato nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Capo del Governo 6 novembre 1935-XIV. Per l'ammissione ai suddetti concorsi per i posti di carriera amministrativa e di ragioneria sara' necessario possedere il prescritto titolo di studio)).
((40))
(Art. 12, legge 8 giugno 1933, n. 629).
((Nella prima applicazione delle norme derivanti dalla legge 8 giugno 1933-XI, n. 629, ai posti vacanti nei ruoli del personale di segreteria delle Regie universita' e dei Regi istituti superiori potra' provvedersi mediante concorsi per esami riservati esclusivamente a coloro i quali, alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del, Regno, abbiano esercitato a qualsiasi titolo le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno un triennio. A tali effetti non costituira' interruzione del triennio il servizio militare prestato nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Capo del Governo 6 novembre 1935-XIV. Per l'ammissione ai suddetti concorsi per i posti di carriera amministrativa e di ragioneria sara' necessario possedere il prescritto titolo di studio)).
((40))
AGGIORNAMENTO (40)
Il Regio D.L. 25 febbraio 1937, n. 439, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1937, n. 2317, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il presente decreto va in vigore dall'anno accademico 1936-37, salvo quanto e' stabilito per l'art. 3."
Il Regio D.L. 25 febbraio 1937, n. 439, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1937, n. 2317, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il presente decreto va in vigore dall'anno accademico 1936-37, salvo quanto e' stabilito per l'art. 3."