Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)
Art. 253
Articoli 60, comma 3°, e 65, comma 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, a, 1227
Art. 253.
(Articoli 60, comma 3°, e 65, comma 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, a, 1227).
La R. Scuola normale superiore di Pisa ha per fine:
a) di preparare all'insegnamento nelle scuole medie ed agli esami che vi abilitano;
b) di promuovere, anche con studi di perfezionamento, l'alta cultura scientifica e letteraria.
La Scuola accoglie soltanto alunni convittori a posto gratuito.
(Articoli 60, comma 3°, e 65, comma 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, a, 1227).
La R. Scuola normale superiore di Pisa ha per fine:
a) di preparare all'insegnamento nelle scuole medie ed agli esami che vi abilitano;
b) di promuovere, anche con studi di perfezionamento, l'alta cultura scientifica e letteraria.
La Scuola accoglie soltanto alunni convittori a posto gratuito.