Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)
Art. 48
Art. 4, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 48.
(Art. 4, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).
Il Ministro dell'educazione nazionale puo' consentire che il materiale scientifico, acquistato con fondi straordinari concessi per determinati studi e ricerche da. eseguirsi da un professore di ruolo, sia assegnato ad Istituto di altra sede, alla quale il professore stesso sia stato eventualmente trasferito.
Occorre a tal uopo il consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto da cui il professore proviene.
Gli Istituti provvederanno alle conseguenti variazioni di inventario.
(Art. 4, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).
Il Ministro dell'educazione nazionale puo' consentire che il materiale scientifico, acquistato con fondi straordinari concessi per determinati studi e ricerche da. eseguirsi da un professore di ruolo, sia assegnato ad Istituto di altra sede, alla quale il professore stesso sia stato eventualmente trasferito.
Occorre a tal uopo il consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto da cui il professore proviene.
Gli Istituti provvederanno alle conseguenti variazioni di inventario.