Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 70 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, col quale il Governo del Re e' autorizzato a riunire in testo unico, provvedendo al loro coordinamento e introducendo, ove occorra, norme integrative; tutte le disposizioni vigenti e quelle da emanarsi eventualmente anche posteriormente alla pubblicazione del decreto stesso in materia d'istruzione superiore e relative a corpi, istituti, stabilimenti, uffici e servizi comunque attinenti all'istruzione e alla cultura superiore;
Veduto l'art. 26 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, numero 1176, col quale il suddetto art. 70 si intende riferibile a tutti gli Istituti d'istruzione superiore attualmente dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato il testo unico delle leggi sulla istruzione Superiore, annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostra, dai Ministri proponenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 31 agosto 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Jung - Ercole.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1933 - Anno XII Atti del Governo, registro 340, foglio 100. - Mancini.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 70 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, col quale il Governo del Re e' autorizzato a riunire in testo unico, provvedendo al loro coordinamento e introducendo, ove occorra, norme integrative; tutte le disposizioni vigenti e quelle da emanarsi eventualmente anche posteriormente alla pubblicazione del decreto stesso in materia d'istruzione superiore e relative a corpi, istituti, stabilimenti, uffici e servizi comunque attinenti all'istruzione e alla cultura superiore;
Veduto l'art. 26 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, numero 1176, col quale il suddetto art. 70 si intende riferibile a tutti gli Istituti d'istruzione superiore attualmente dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato il testo unico delle leggi sulla istruzione Superiore, annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostra, dai Ministri proponenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 31 agosto 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Jung - Ercole.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1933 - Anno XII Atti del Governo, registro 340, foglio 100. - Mancini.