Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)
Art. 239
Art. 7, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603
Art. 239.
(Art. 7, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603).
Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente il R.
Istituto orientale di Napoli potra' provvedere con speciali convenzioni, da stipularsi con Enti, stabilimenti o istituti pubblici di istruzione o con corpi scientifici, alla integrazione, allo scambio e alla istituzione di insegnamenti linguistici o di corsi di istruzione o di cultura scientifica o professionale volti al completamento o al miglioramento degli studi, che si compiono nel R.
Istituto.
Tali convenzioni saranno approvate per decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto col Ministro da cui dipende o sotto la vigilanza del quale e' posto l'Ente, lo stabilimento o l'Istituto con cui la convenzione ha luogo.
(Art. 7, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603).
Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente il R.
Istituto orientale di Napoli potra' provvedere con speciali convenzioni, da stipularsi con Enti, stabilimenti o istituti pubblici di istruzione o con corpi scientifici, alla integrazione, allo scambio e alla istituzione di insegnamenti linguistici o di corsi di istruzione o di cultura scientifica o professionale volti al completamento o al miglioramento degli studi, che si compiono nel R.
Istituto.
Tali convenzioni saranno approvate per decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto col Ministro da cui dipende o sotto la vigilanza del quale e' posto l'Ente, lo stabilimento o l'Istituto con cui la convenzione ha luogo.