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Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)

Art. 310

Art. 11, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172
Art. 310.

(Art. 11, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

Sono conservati ad personam i posti d'incaricato di ruolo di cui alla tabella n. 86, allegala 2°, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
La spesa relativa e' a carico del bilancio dello Stato.