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Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)

Art. 1.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 70 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, col quale il Governo del Re e' autorizzato a riunire in testo unico, provvedendo al loro coordinamento e introducendo, ove occorra, norme integrative; tutte le disposizioni vigenti e quelle da emanarsi eventualmente anche posteriormente alla pubblicazione del decreto stesso in materia d'istruzione superiore e relative a corpi, istituti, stabilimenti, uffici e servizi comunque attinenti all'istruzione e alla cultura superiore;
Veduto l'art. 26 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, numero 1176, col quale il suddetto art. 70 si intende riferibile a tutti gli Istituti d'istruzione superiore attualmente dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato il testo unico delle leggi sulla istruzione Superiore, annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostra, dai Ministri proponenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 31 agosto 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Jung - Ercole.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1933 - Anno XII Atti del Governo, registro 340, foglio 100. - Mancini.

Testo unico

Art. 1

Art. 1, commi 1° a 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 1, comma 1°, art. 4, commi 1° e 3° e art. 9 R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 1, commi 1° e 2°, decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 1 R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1850 - Art. 2 R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851 - Art. 4 R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235 - Art. 3 R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 1 R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965 - Art. 1 R. decreto 4 novembre 1926, n. 2042 - Art. 1, commi 1° a 3° e art. 20 R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 1 R. decreto 12 gennaio 1928, n. 116 - Art. 1 legge 18 marzo 1928, n. 585 - Art. 11, comma 1° e art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 1.

(Art. 1, commi 1° a 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 1, comma 1°, art. 4, commi 1° e e art. 9 R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 1, commi 1° e , decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 1 R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1850 - Art. 2 R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851 - Art. 4 R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235 - Art. 3 R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 1 R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965 - Art. 1 R. decreto 4 novembre 1926, n. 2042 - Art. 1, commi 1° a 3° e art. 20 R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 1 R. decreto 12 gennaio 1928, n. 116 - Art. 1 legge 18 marzo 1928, n. 585 - Art. 11, comma 1° e art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni.
Essa e' impartita, ai fini e agli effetti previsti, dal presente T.U.:
1° nelle Regie universita' e nei Regi istituti superiori, indicati nelle annesse tabelle A e B;
2° nelle Universita' e negli Istituti superiori liberi.
Le Universita' e gli Istituti hanno personalita' giuridica e autonoma amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente T. U. e sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro dell'educazione nazionale.

Art. 2

Art. 3, comma 1° e art. 66, comma 2°; R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 9, comma 2°, R. decreto 31 ottobre-1923, n. 2492 - Art. 14, commi 2°, 3° e 4°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 11 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 2.

(Art. 3, comma 1° e art. 66, comma 2°; R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 9, comma 2°, R. decreto 31 ottobre-1923, n. 2492 - Art. 14, commi 2°, e 4°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 11 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le spese per il mantenimento delle Universita' e degli Istituti di cui alla tabella A sono a carico del bilancio dello Stato, salvo il concorso di altri Enti o privati.
La tabella medesima determina:
a) le Facolta' e Scuole che costituiscono ciascuna Universita' o Istituto: e per tale parte potra' essere modificata per decreto Reale, in relazione alle norme contenute negli articoli 20 e 24;
b) i contributi a carico del bilancio dello Stato: e per tale parte non potra' essere modificata che per legge.

Art. 3

Art. 3.

(Art. 3, comma 2°, art. 82, comma 1°, lettera a) e comma ultimo, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 1, comma 2°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Articoli 4 e 11, commi 1° e , R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Al mantenimento delle Universita' e degli Istituti di cui alla tabella B si provvede con convenzioni tra lo Stato ed altri Enti o privati; lo Stato vi concorre con un contributo annuo che per ciascuna Universita', o Istituto non potra' essere superiore a quello stabilito nella predetta tabella B. Con le convenzioni medesime sono determinate le Facolta' o Scuole, di cui e' costituita ciascuna Universita'.
Le convenzioni sono approvate, e, occorrendo, modificate per decreto Reale, udita la sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, alla quale vengono aggregati uno o piu' membri della quinta per le convenzioni relative agli Istituti superiori di architettura.
Le convenzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 4

Art. 3, comma ultimo, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 39, colonia 7°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 70, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 4.

(Art. 3, comma ultimo, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 39, colonia 7°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 70, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le Universita', e gli Istituti superiori liberi non hanno contributo a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5

Art. 12, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 10, commi 1° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 5.

(Art. 12, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 10, commi 1° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Con decreti Reali, promossi dal Ministro per l'educazione nazionale, di' concerto con quello per le finanze, puo' essere disposta:
a) la fusione di Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria esistenti nella medesima sede o in sedi finitime;
b) l'aggregazione di Istituti superiori di medicina veterinaria alle Universita'.
I decreti Reali di cui sopra saranno emanati su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e conterranno le modalita' delle fusioni o aggregazioni.

Art. 6

Articoli 7 e 83 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - articoli 3, 4, comma 1° e 5 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Articoli 7 e 10, comma 1°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 9, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977 - Art. 1, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art. 1, R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29
Art. 6.

(Articoli 7 e 83 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - articoli 3, 4, comma 1° e 5 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Articoli 7 e 10, comma 1°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 9, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977 - Art. 1, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art. 1, R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29).

Il governo delle Universita' e degli Istituti superiori appartiene alle seguenti autorita':
1° rettore delle Universita' e direttore degli Istituti superiori; ((Corpo accademico))
2° senato accademico;
3° Consiglio di amministrazione;
4° presidi delle Facolta' e delle Scuole;
5° Consigli delle Facolta' e delle Scuole.

Agli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali e' preposto un direttore o un rettore.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Universita' o dell'Istituto; alle altre autorita', ciascuna nell'ambito della propria competenza, le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare.

Tutte le attribuzioni esercitate dal senato accademico sono deferite al Consiglio della Facolta' nelle Universita' o negli Istituti costituiti da una sola Facolta'.

Le autorita' accademiche uscenti di carica conservano, nelle more per la conferma o per la sostituzione, le rispettive mansioni per gli atti inerenti al normale funzionamento delle Universita' o Istituti.

Art. 7

Art. 8, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 8, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 1, R. decreto 22 novembre 1925, n. 2028 - Art. 9, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 5, decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 7.

(Art. 8, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 8, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 1, R. decreto 22 novembre 1925, n. 2028 - Art. 9, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 5, decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

I rettori e i direttori sono nominati dal Re tra i professori ordinari appartenenti rispettivamente all'Universita' o Istituto.
Durano in ufficio un biennio accademico e possono essere confermati.
L'annessa tabella C determina le indennita' di carica spettanti ai rettori e ai direttori; tali indennita' non sono valutabili agli effetti della pensione.
Quando il Ministro ritenga opportuno di non addivenire momentaneamente alla nomina del rettore o direttore, puo' designare, con suo decreto, un prorettore o prodirettore, scegliendolo, sia tra i professori di ruolo appartenenti rispettivamente all'Universita' o all'Istituto, sia tra quelli di altra Universita' o Istituto della stessa sede. Il prorettore o prodirettore dura in ufficio un anno accademico e puo' essere confermato. Egli ha diritto all'indennita' spettante al rettore o al direttore.

Art. 8

Art. 2, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 5, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 8.

(Art. 2, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 5, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

I rettori e i direttori, previo consenso del Ministro, possono delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza sui servizi amministrativi e contabili dell'Universita' o dell'Istituto a un professore scelto fra i professori di ruolo dell'Universita' o dell'Istituto medesimo, e possono designare al Ministro un professore di loro scelta per supplirli nei casi di loro impedimento od assenza.
Ai professori stessi puo' essere corrisposta, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, una retribuzione annua sul bilancio dell'Universita' o dell'Istituto, non superiore a L. 2000, da ridursi del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 9

Art. 3, R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382 - Art. 4, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 181 - Art. 2, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Legge 8 giugno 1933, n. 629
Art. 9.

(Art. 3, R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382 - Art. 4, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 181 - Art. 2, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Legge 8 giugno 1933, n. 629).

Il senato accademico e' composto:
a) del rettore o direttore che lo presiede;
b) dei presidi delle Facolta' e delle Scuole che costituiscono l'Universita' o Istituto, sempreche' le lauree e i diplomi conferiti al termine dei rispettivi corsi siano titoli di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario del senato stesso.

Art. 10

Art. 3, R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235 - Art. 1, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 3, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Legge 8 giugno 1933, n. 629
Art. 10.

(Art. 3, R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235 - Art. 1, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 3, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Legge 8 giugno 1933, n. 629).

Il Consiglio di amministrazione, per le Universita' e gli Istituti di cui alla tabella A, e' composto:
a) del rettore o direttore che lo presiede;
b) di due membri designati collegialmente dai presidi delle Facolta' e delle Scuole che costituiscono l'Universita' o l'Istituto tra i professori di ruolo che appartengono all'Universita' o Istituto medesimo. Per le Universita' e gl'Istituti superiori, formati di una sola Facolta', i due membri sono designati dal rettore o direttore tra i professori appartenenti all'Universita' o Istituto stesso;
c) di due rappresentanti del Governo: uno e' l'intendente di finanza della Provincia, l'altro e' scelto dal Ministro fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici presso le Universita' e gli Istituti superiori. L'intendente di finanza ha l'obbligo d'intervenire personalmente alle adunanze del Consiglio. In caso di vacanza dell'ufficio interverra' il vice-intendente;
d) del direttore amministrativo.
Oltre ai componenti di cui al comma precedente fa parte del Consiglio d'amministrazione del R. Istituto superiore di architettura di Roma altro rappresentante del Governo, scelto dal Ministro tra funzionari addetti ai servizi delle antichita' e delle belle arti, di grado non inferiore al sesto.
Gli Enti e i privati, che concorrano al mantenimento delle Universita' o degli Istituti superiori con contributo annuo non inferiore a un decimo del contributo corrisposto dallo Stato; hanno diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in seno al Consiglio. Per ogni tre contribuenti e' designato un rappresentante.
Se i contribuenti sono meno di tre, essi possono egualmente designare un rappresentante.
Il numero dei membri indicati nella lettera b) e' aumentato di tanti componenti quanti vengono a superare nella categoria di cui al comma precedente il numero di tre.
I membri indicati nella lettera b) e quello scelto dal Ministro durano in ufficio un biennio, e possono essere confermati.
Quest'ultimo, ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.
Il Consiglio d'amministrazione e' costituito con decreto del Ministro.

Art. 11

Art. 11.

(Art. 82, lettera b), R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 4, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Legge 8 giugno 1933, n. 629).

Per le Universita' e gli Istituti di cui alla tabella B le norme relative alla composizione e rinnovazione del Consiglio d'amministrazione sono contenute nelle convenzioni per il mantenimento delle Universita' e Istituti. In ogni caso, salvo quanto dispongono i due commi successivi, il Consiglio e' presieduto dal rettore o direttore e ne fanno parte due rappresentanti almeno del Governo (tra i quali l'intendente di finanza della Provincia) e il direttore amministrativo.
Per gl'Istituti superiori di scienze economiche e commerciali il rettore o direttore e' membro di diritto; il presidente del Consiglio e' nominato con decreto Reale su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, tra persone, anche estranee all'Istituto, che siano componenti del Consiglio; resta in ufficio un biennio accademico e puo' essere confermato.
Per gl'Istituti superiori di architettura fra i rappresentanti del Governo, oltre l'intendente di finanza della Provincia, dev'essere compreso un funzionario scelto dal Ministro tra quelli addetti ai servizi delle antichita' e belle arti, di grado non inferiore al sesto.
Il Consiglio d'amministrazione e' costituito con decreto del Ministro.

Art. 12

Art. 71, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 48, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172
Art. 12.

(Art. 71, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 48, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

Il presidente del Consiglio d'amministrazione ((, scelto fra i componenti in possesso di requisiti non inferiori a quelli di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,)) ha la rappresentanza legale dell'Universita' o Istituto superiore, da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e prende i provvedimenti d'urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza, vigila sul funzionamento dell'economato, della cassa e degli uffici per quanto concerne i servizi amministrativi e contabili.

Art. 13

Art. 73, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 50, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172
Art. 13.

(Art. 73, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 50, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

Il Consiglio d'amministrazione puo' esser sciolto con decreto Reale per gravi motivi o quando, richiamato dal Ministro all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista a violarli.
In caso di scioglimento, il governo amministrativo e' affidato ad un commissario straordinario, le cui indennita' sono poste a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto superiore.

Art. 14

Art. 1, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 14.

(Art. 1, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

I presidi sono nominati dal Ministro, fra i professori di ruolo delle rispettive Facolta' o Scuole, su una terna proposta, dal rettore o direttore. Essi durano in ufficio un biennio accademico e possono essere confermati.
Nelle Universita' o Istituti composti di una sola Facolta' il rettore o direttore esercita anche le funzioni di preside della Facolta' stessa.

Art. 15

Art. 12, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 3, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119
Art. 15.

(Art. 12, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 3, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119).

Il Consiglio della Facolta' o della Scuola si compone del preside che lo presiede, e di regola, di tutti i professori di ruolo appartenenti alla Facolta' o Scuola.
Alle adunanze concernenti determinati oggetti possono essere chiamati anche i professori di ruolo che vi abbiano insegnamenti ufficiali, appartenenti ad altra Facolta' o Scuola, Universita' o Istituto, nonche' i professori incaricati e due rappresentanti dei liberi docenti.
Il Consiglio della Facolta' di farmacia si compone, di regola, del preside che lo presiede, dei professori di ruolo delle materie appartenenti esclusivamente alla Facolta' e dei professori di ruolo di materie comuni alla Facolta' di farmacia e ad altre Facolta', anche se, per l'insegnamento di tali materie nella Facolta' di farmacia, sia ad essi conferito uno speciale incarico.
Il professore di ruolo di chimica farmaceutica potra' essere aggregato alla Facolta' di scienze, quando cio' sia previsto nello statuto della Universita' interessata.

Art. 16

Art. 24, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102
Art. 16.

(Art. 24, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102).

I Consigli delle Facolta' e delle Scuole, oltre le attribuzioni demandate loro dal regolamento, hanno altresi' il compito di raccogliere i programmi dei corsi che i professori ufficiali e i liberi docenti si propongono di svolgere, di esaminarli e coordinarli fra loro, introdurvi le opportune modificazioni ed elaborare cosi' un piano organico di corsi che pienamente risponda alle finalita' scientifiche e professionali delle Facolta' o Scuole.

Art. 17

Art. 1, comma 4°, e 80 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 34 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Articoli 1 e 3, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 9, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 17.

(Art. 1, comma 4°, e 80 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 34 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Articoli 1 e 3, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 9, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).


Ogni Universita' o Istituto superiore ha uno speciale statuto.

Gli statuti sono proposti dal senato accademico, uditi il Consiglio d'amministrazione e le Facolta' e Scuole che costituiscono l'Universita' o l'Istituto; per le Universita' o Istituti costituiti da una sola Facolta', dal consiglio di Facolta', udito il Consiglio d'amministrazione. Essi sono emanati con decreto Reale, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Le modificazioni sono proposte ed approvate con le medesime modalita'; esse pero' non possono avere attuazione se non dall'anno accademico successivo alla loro approvazione. Gli statuti non possono essere modificati se non siano trascorsi almeno tre anni accademici dalla loro approvazione o dalla loro ultima modificazione, salvo casi di particolare constatata necessita'. (89) (227) ((352))
AGGIORNAMENTO (89)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 maggio 1947, n. 596 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In parziale deroga all'art. 17 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, gli statuti delle universita' e degli istituti d'istruzione superiore o le relative modifiche gia' approvate o da approvare entro il 31 dicembre 1947, potranno, con determinazione del Ministro per la pubblica istruzione, avere effetto dall'anno accademico 1946-47, oppure dal momento nel quale, dopo l'8 settembre 1943, le disposizioni relative ebbero di fatto pratica attuazione".

AGGIORNAMENTO (227)


La L. 6 febbraio 1963, n. 42 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga al disposto del terzo comma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive variazioni, le modificazioni degli statuti universitari approvate entro il 31 dicembre 1963, entrano immediatamente in vigore".

AGGIORNAMENTO (352)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dalla L. 30 ottobre 1981, n. 615, ha disposto (con l'art. 53, comma 2) che "[...] Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate esigenze didattico-scientifiche, la facolta', con delibera adottata in conformita' a criteri generali indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, puo' procedere alla chiamata dell'associato anche per discipline comprese in raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento ai sensi del primo comma del presente articolo, ancorche' non siano previste dal relativo statuto. In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con decreto del Presidente della Repubblica sono conseguentemente aggiornati, nel termine di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli statuti stessi, previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione".

Art. 18

Art. 18.

(Art. 2, comma ultimo, e 6 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 2, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 11, lettera a), R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 3, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Gli statuti delle Universita' e degli Istituti di cui alla tabella A determinano, in relazione alle disposizioni dell'art. 20, le Facolta', Scuole, Corsi e Seminari che, entro i limiti del bilancio dell'Universita' o Istituto, vengono mantenuti e costituiti in aggiunta a quelli indicati nella tabella stessa.
Gli statuti delle Universita' e degli istituti di cui alla tabella B contengono l'indicazione delle Facolta', Scuole, Corsi e Seminari che li costituiscono, in virtu' delle convenzioni per il mantenimento, di cui all'art. 3, e in relazione alle disposizioni dell'art. 20.
Salvo il disposto dell'art. 26, lo statuto di ogni Universita' o Istituto determina, per ciascuna Facolta', Scuola, Corso o Seminario, le materie d'insegnamento, il loro ordine e il modo con chi debbono essere impartite.
Per gl'Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria gli statuti stabiliscono quali fra gl'insegnamenti siano fondamentali e dettano le norme per le esercitazioni di laboratorio e le esercitazioni nell'azienda agraria nonche' le norme per il funzionamento degli Istituti e stazioni sperimentali e delle aziende annesse o collegate.
Per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali gli statuti indicano, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 21, secondo comma, quali degli insegnamenti siano fondamentali e quali complementari e stabiliscono l'organizzazione dei corsi d'integrazione.

Art. 19

Art. 14, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 11, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 19.

(Art. 14, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 11, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

L'anno accademico comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 20

Art. 2, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2402 - Articoli 1 e 18, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 1, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172
Art. 20.

(Art. 2, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2402 - Articoli 1 e 18, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 1, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

Presso le Universita' e gl'Istituti superiori gli insegnamenti sono coordinati in modo da costituire Facolta', Scuole e Corsi.
Le Facolta' che possono essere. costituite presso ciascuna Universita' o Istituto superiore sono:
di giurisprudenza;
di scienze politiche;
di scienze economiche e commerciali;
di lettere e filosofia;
di medicina e chirurgia;
di medicina veterinaria;
di farmacia;
di scienze matematiche, fisiche e naturali;
di ingegneria;
di architettura;
di agraria.
Possono inoltre essere sostituite:
a) Scuole dirette a fini speciali;
b) Scuole di perfezionamento;
c) Corsi di perfezionamento, d'integrazione e di cultura, annessi alle singole Facolta'.
Le Scuole di cui alle lettere a) e b) possono essere costituite, sia con insegnamenti ad esse particolari, sia con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti propri di altre Facolta'.
I Corsi di cui alla lettera c) sono costituiti, in seno alle rispettive Facolta', da insegnamenti opportunamente organizzati e appartenenti anche ad altre Facolta' o Scuole. I Corsi d'integrazione sono costituiti presso le Facolta' di scienze economiche e commerciali.
Possono infine costituirsi Seminari mediante raggruppamento e coordinamento di insegnamenti tra loro affini o comunque connessi, anche di Facolta', Scuole o Istituti superiori diversi.
Gli insegnamenti possono svolgersi sotto forma lezioni cattedratiche o di esercitazioni varie di carattere scientifico o professionale.
Salvo il disposto dell'art. 25, il regolamento generale universitario determina la durata degli studi per ciascuna delle Facolta' indicate nel comma secondo. La durata degli studi per le Scuole e i Corsi indicati nel comma terzo e' determinata dagli statuti.

Art. 21

Art. 21.

(Art. 12, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 11, lettera ,a), R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 2, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Negli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria gl'insegnamenti dichiarati fondamentali negli statuti sono obbligatori per l'iscrizione, la frequenza e l'esame agli effetti del conseguimento della laurea.
Negli istituti superiori di scienze economiche e commerciali gl'insegnamenti sono fondamentali e complementari. Sono fondamentali gl'insegnamenti per i quali l'iscrizione, la frequenza e l'esame sono obbligatori agli effetti del conseguimento della laurea. Sono complementari gl'insegnamenti di integrazione per i quali l'esame puo' essere obbligatorio a seconda della menzione speciale da farsi sul diploma di laurea ai sensi dell'art. 167. In ogni Istituto, oltre gli insegnamenti fondamentali e complementari, deve essere dato l'insegnamento di almeno quattro lingue straniere secondo le disposizioni che saranno stabilite dallo statuto.

Art. 22

Art. 1, R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2892 - Art. 19, decreto 28 agosto 1924, n. 1618
Art. 22.

(Art. 1, R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2892 - Art. 19, decreto 28 agosto 1924, n. 1618).

Le Universita' e gli Istituti superiori sono autorizzati a' stipulare particolari accordi, in virtu' dei quali gli studenti di una Universita' o Istituto possano seguire, agli effetti del conseguimento del titolo cui aspirano, gli insegnamenti di determinate materie in altro Istituto o Universita' della stessa sede, in cui tali insegnamenti sono impartiti.

Art. 23

Art. 6, R. decreto-legge 23 ottobre ,1927, n. 2105
Art. 23.

(Art. 6, R. decreto-legge 23 ottobre ,1927, n. 2105).

I direttori delle Scuole di perfezionamento, dei Corsi di perfezionamento dei Seminari e degli Istituti scientifici delle Universita' e degli Istituti superiori, debbono alla fine di ogni anno accademico inviare al Ministero una dettagliata relazione sull'attivita' didattica e scientifica svolta negli Istituti ai quali sono preposti, allegando ad essa documenti ed eventuali pubblicazioni,

Art. 24

Art. 10, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 24.

(Art. 10, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Con decreto Reale promosso dal Ministero dell'educazione nazionale, puo' essere disposta la soppressione di Facolta', Scuole o insegnamenti universitari, oppure la fusione di Facolta' o Scuole appartenenti alla stessa Universita'.
Il decreto relativo sara' emanato, su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e conterra' le modalita' della soppressione o fusione.

Art. 25

Art. 1, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977 - Art. 1, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590 - Art. 38, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 25.

(Art. 1, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977 - Art. 1, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590 - Art. 38, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Gli studi di ingegneria si compiono in cinque anni; essi sono divisi in due corsi: uno biennale di studi propedeutici ed uno triennale di studi di applicazione.
Il corso biennale di studi propedeutici puo' essere seguito presso tutte le Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e presso gli Istituti superiori d'ingegneria di Milano e di Torino.
Il predetto corso biennale puo' essere inoltre seguito presso la R.
Accademia navale di Livorno, presso la R. Accademia di artiglieria e genio di Torino e presso la R. Accademia aeronautica di Caserta.
Il corso triennale di studi di applicazione puo' essere seguito presso tutti gl'Istituti superiori d'ingegneria. Il primo anno del detto corso triennale puo' essere seguito anche presso la R.
Accademia navale di Livorno e presso la R. Accademia aeronautica di Caserta.
L'esame di licenza dal biennio propedeutico, da sostenersi con le norme di cui all'art. 161, avra' effetto, ai fini dell'ammissione al corso triennale di applicazione, soltanto per quegli allievi delle tre Accademie, che, all'atto dell'ammissione al corso biennale predetto, siano forniti del titolo di studi medi di cui all'art. 143.
Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento del corso propedeutico presso le tre Accademie e del primo anno di applicazione presso le Accademie navale di Livorno e aeronautica di Caserta sono emanate e, occorrendo, modificate, con decreto Reale, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con quelli dell'educazione nazionale e delle finanze.

Art. 26

Art. 2, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977
Art. 26.

(Art. 2, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977).

Nel corso di studi propedeutici per l'ingegneria gli studenti sono tenuti a frequentare ed a sostenere gli esami di profitto nelle seguenti discipline:
analisi algebrica ed infinitesimale geometria analitica e descrittiva con elementi di proiettiva;
fisica sperimentale (corso biennale);
chimica generale inorganica con elementi di chimica organica;
meccanica razionale;
disegno di ornato e di architettura (corso biennale).
Le norme relative alla ripartizione dei detti insegnamenti nei due anni di corso ed agli esami di profitto sono contenute negli statuti delle Universita' e degl'Istituti superiori di ingegneria.

Art. 27

Art. 1, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549
Art. 27.

(Art. 1, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

Nelle citta', che sono sede di Facolta' di medicina e Chirurgia, gli ospedali aventi una complessiva media giornaliera di ricoverati non superiori a 600 saranno trasformati in ospedali clinici a seconda dei bisogni dell'insegnamento.
Potranno essere trasformati in ospedali clinici anche gli Ospedali che abbiano una media giornaliera di ricoverati superiore a quella anzidetta, quando cio' sia richiesto, per le esigenze dell'insegnamento, dal Ministro dell'educazione nazionale.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutte le altre pubbliche istituzioni che, sotto diverso nome, adempiono ai fini dell'assistenza ospedaliera.

Art. 28

Art. 2, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549
Art. 28.

(Art. 2, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

Nelle citta' che sono sedi di Facolta' di medicina e chirurgia, le amministrazioni degli ospedali legalmente riconosciuti come istituzioni pubbliche di beneficenza e non trasformati in ospedali clinici per l'insegnamento, hanno l'obbligo di mettere a disposizione delle cliniche universitarie gl'infermi accolti nelle ultime 24 ore, i quali siano ritenuti necessari agli scopi dell'insegnamento.
A tal fine, trasferimento degl'infermi dalle sale di deposito ai reparti di cura, sara' effettuato, salvo i casi di urgenza, con concorso di un delegato delle cliniche universitarie, cui spettera' di provvedere alla scelta degli infermi necessari agli scopi suddetti.

Art. 29

Art. 3, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549
Art. 29.

(Art. 3, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

Gli ospedali, trasformati a norma dell'art. 27, funzioneranno per l'intero anno solare, con le norme prescritte dai regolamenti delle istituzioni cui appartengono, a loro totale carico e nei limiti di spesa dell'assistenza a cui sono tenuti.
Gli istituti clinici provvederanno a loro carico al personale direttivo ed alle spese per trattamenti speciali, mettendo a disposizione del servizio ospedaliero tutti i mezzi diagnostici e terapeutici che essi possiedono, ad eccezione del personale assistente ospedaliero che sia necessario per il funzionamento dei singoli reparti.

Art. 30

Art. 4, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549
Art. 30.

(Art. 4, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

Le cliniche universitarie, le quali abbiano locali propri, potranno funzionare come reparti ospedalieri per l'intero anno solare, con le norme ed alle condizioni che saranno dall'amministrazione universitaria convenute con le amministrazioni delle pubbliche istituzioni che ne facciano richiesta.

Art. 31

Art. 5, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549
Art. 31.

(Art. 5, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

Il Ministero dell'educazione nazionale potra', su proposta delle Facolta' di medicina e chirurgia, richiedere che ospedali, anche di citta' non sedi di Universita', accolgano studenti o laureati per l'esercizio della pratica professionale sotto la guida dei primari ospedalieri.

Art. 32

Testo unico-art. 32

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 2020, N. 10))

Art. 33

Art. 8, decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549
Art. 33.

(Art. 8, decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

Nei Consigli di amministrazione di tutte le pubbliche istituzioni, di cui all'art. 27, saranno ammessi due rappresentanti dell'Universita', designati dal senato accademico con tutte le facolta' degli altri consiglieri, per tutti gli affari attinenti ai rapporti fra le dette istituzioni e le cliniche.

Art. 34

Art. 9, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549
Art. 34.

(Art. 9, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

Tutte le controversie relative alla esecuzione delle precedenti disposizioni saranno risolute, su istanza di una o di entrambe le parti, dal Regio prefetto con decreto motivato.
Contro la decisione del prefetto e' ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso al Ministro dell'interno, il quale provvedera'; d'accordo col Ministro dell'educazione nazionale, sentito, in caso di diverso parere delle due amministrazioni, il Consiglio di Stato.

Art. 35

Art. 10, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549
Art. 35.

(Art. 10, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

((Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 29 non si applicano agli ospedali dipendenti dall'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma)).

Art. 36

Art. 1, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615
Art. 36.

(Art. 1, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

Presso le Regie Universita' e presso i Regi Istituti superiori d'ingegneria sono istituite Scuole speciali o di perfezionamento e Corsi speciali di storia militare o di cultura scientifica relativa alla tecnica militare con lo scopo:
a) di promuovere e sviluppare l'attivita', scientifica per quanto riguarda la tecnica militare;
b) di dare una preparazione scientifica speciale agli studenti che debbono prestare servizio quali ufficiali di complemento nelle Forze armate dello Stato;
c) di preparare laureati e diplomati specializzati per le industrie che interessano la difesa nazionale.

Art. 37

Art. 2 R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615
Art. 37.

(Art. 2 R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

Le Scuole speciali e di perfezionamento comprendono un complesso di insegnamenti relativi ad un dato ramo della tecnica militare. Esse conferiscono una laurea o un diploma.
I Corsi speciali vertono su di una materia di tecnica militare ed hanno la durata di quattro mesi. Essi conducono al conferimento di un attestato di idoneita'.
Gli statuti delle Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori di ingegneria determinano l'ordinamento didattico e la durata degli studi per le Scuole speciali o di perfezionamento e l'ordinamento didattico dei Corsi speciali.
Le norme relative sono proposte ed approvate nelle forme e con le modalita' prescritte per gli statuti, sentita anche la Commissione suprema di difesa.

Art. 38

Art. 3. R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615
Art. 38.

(Art. 3. R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

Agli insegnamenti si provvede di regola per incarico.
Gli incarichi vengono conferiti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta delle rispettive Facolta', a persona di riconosciuta competenza, udita la Commissione suprema di difesa.
Detti incarichi possono essere conferiti ai professori di ruolo delle Universita' e degli Istituti superiori d'ingegneria indipendentemente da altri incarichi d'insegnamento che siano loro affidati.
Per ciascun insegnamento dato per incarico e' corrisposta la retribuzione di L. 4000, se trattasi di corso annuale, e di L. 2000 se trattasi di corso quadrimestrale. Le anzidette retribuzioni sono soggette alla riduzione del 12% ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 39

Art. 4, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615
Art. 39.

(Art. 4, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

Alle Scuole speciali o di perfezionamento possono essere iscritti:
a) coloro che hanno conseguito una laurea o un diploma in una Universita' o in un Istituto d'istruzione superiore;
b) gli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della Aeronautica i cui titoli di studio siano riconosciuti idonei dal senato accademico;
c) gli studenti delle Universita' e degli Istituti superiori.
Le norme di cui al comma quarto dell'art. 37 debbono determinare anche le condizioni e modalita' di iscrizione.

Art. 40

Art. 5, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615
Art. 40.

(Art. 5, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

Ai Corsi speciali di storia e di tecnica militare possono essere inscritti gli studenti delle Universita' e degli Istituti superiori di ingegneria con le norme stabilite negli statuti.

Art. 41

Art. 6, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615
Art. 41.

(Art. 6, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

Agli studenti appartenenti alle leve di terra e di mare che hanno seguito almeno due corsi di storia o di tecnica militare e hanno superato i relativi esami sono concesse particolari agevolazioni nell'adempimento dei loro obblighi militari secondo norme stabilite con ulteriori , disposizioni emanate e, occorrendo, modificate su proposta dei Ministri competenti.

Art. 42

Art. 7, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615
Art. 42.

(Art. 7, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

Per contribuire alle spese occorrenti per la costituzione ed il funzionamento delle Scuole e dei Corsi indicati nell'articolo 37 e' inscritta annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale la somma di L. 80.000.
Detta somma verra' ripartita con decreto Reale su proposta del Ministro dell'educazione nazionale e sentita la Commissione suprema di difesa, fra le Regie Universita' e i Regi Istituti superiori di ingegneria.

Art. 43

Art. 8, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615
Art. 43.

(Art. 8, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

Nelle Universita' ed Istituti superiori liberi possono essere istituite le Scuole ed i corsi indicati nell'art. 37 a totale carico delle Universita' e degli Istituti stessi.

Art. 44

Art. 3, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812 - Art. 1, comma 5°, legge 8 giugno 1933, n. 629
Art. 44.

(Art. 3, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812 - Art. 1, comma 5°, legge 8 giugno 1933, n. 629).

Ogni Universita' o Istituto superiore ha un regolamento interno, nel quale sono contenute le norme relative al funzionamento amministrativo, contabile e interno dell'Universita' o Istituto, e quelle concernenti il personale posto a carico del suo bilancio, ferme restando le disposizioni contenute nel presente T. U. per le singole categorie di personale.
Il trattamento economico delle categorie di personale a carico dei vari Istituti, eccettuato il personale aiuto ed assistente, non potra' essere superiore a quello risultante dalla attuazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
Il regolamento e' emanato, e, occorrendo, modificato, con decreto del rettore o direttore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio delle Facolta' e Scuole interessate, nonche', ove esista, il senato accademico. Esso deve essere approvato dal Ministro dell'educazione nazionale di concerto con quello delle finanze.
Il regolamento e le sue eventuali modificazioni debbono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della educazione nazionale.

Art. 45

Art. 66, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 7 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 14, commi 1°, 5°, 6° e 7°, decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 8, comma 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 45.

(Art. 66, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 7 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 14, commi 1°, , e 7°, decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 8, comma 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Oltre i frutti del proprio patrimonio, sono a disposizione di ogni Universita' e Istituto superiore il contributo annuo a carico del bilancio dello Stato, i contributi di Enti o di privati, il provento delle tasse di esercizio della libera docenza, delle tasse e sopratasse scolastiche e dei contributi di qualsiasi natura corrisposti dagli studenti - salvo il disposto degli articoli 152 e 194 - dei diritti di segreteria, delle prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, gli Istituti scientifici possono eseguire.
I contributi che le Provincie, i Comuni e i Consigli provinciali dell'economia corporativa siano obbligati o si obblighino di versare alle Regie Universita' o ai Regi Istituti superiori, debbono, quando l'Istituto superiore interessato ne faccia richiesta al prefetto, essere garantiti mediante delegazione sulle sovraimposte, o, in mancanza, su altri cespiti dati in riscossione al ricevitore provinciale o all'esattore delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.
La delegazione deve essere rilasciata per il periodo uguale alla rimanente durata della convenzione di mantenimento dell'Universita' o dell'Istituto superiore interessato.
Il ricevitore provinciale e l'esattore delle imposte dirette rispondono in proprio delle somme per le quali hanno ricevuto la delegazione in favore dell'Universita' o dell'Istituto superiore interessato.

Art. 46

Art. 67, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 11, R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851 - Art. 8, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 46.

(Art. 67, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 11, R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851 - Art. 8, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Ad ogni Universita' e Istituto superiore e' concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'Universita', e Istituto medesimo e passa, in loro proprieta' tutto il relativo materiale mobile di qualsiasi natura.

Art. 47

Art. 68, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 45 R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 47.

(Art. 68, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 45 R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Tutti gli oggetti mobili delle Universita' e degli Istituti superiori, a qualunque categoria appartengano, debbono essere inscritti in apposito inventario e dati in consegna a persone responsabili della loro conservazione.

Art. 48

Art. 4, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 48.

(Art. 4, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Il Ministro dell'educazione nazionale puo' consentire che il materiale scientifico, acquistato con fondi straordinari concessi per determinati studi e ricerche da. eseguirsi da un professore di ruolo, sia assegnato ad Istituto di altra sede, alla quale il professore stesso sia stato eventualmente trasferito.
Occorre a tal uopo il consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto da cui il professore proviene.
Gli Istituti provvederanno alle conseguenti variazioni di inventario.

Art. 49

Art. 49.

Gli Istituti scientifici delle Universita' e degli Istituti superiori, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze.
Nelle cliniche universitarie possono essere accolti ammalati a pagamento.
Nel regolamento generale sono stabilite le norme per la riscossione e l'erogazione dei proventi relativi nonche' tutte le disposizioni per l'ordinamento e il funzionamento di dette prestazioni.

Art. 50

Art. 163, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102
Art. 50.

(Art. 163, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102).

Nel caso di soppressione di Universita' o Istituti di cui alla tabella B gli immobili dello Stato, gia' a servizio delle Universita' o Istituti medesimi, saranno destinati a scopi di pubblica istruzione, o, in genere, di cultura a vantaggio dei Comuni o delle Provincie rispettive; il materiale mobile di qualsiasi natura sara' invece dato in proprieta' ad Universita' o Istituti di cui alle tabelle A e B o assegnato a servizio di Regi Istituti superiori con ordinamento speciale, tenuto conto del fabbisogno e della qualita' del materiale medesimo.
Nel caso di soppressione parziale di Facolta' o Scuole anche appartenenti a Universita' o Istituti di cui alla tabella A, le disposizioni del precedente comma verranno applicate limitatamente agli immobili e al materiale mobile gia' a servizio delle Facolta' o Scuole soppresse.

Art. 51

Art. 5, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 51.

(Art. 5, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).


Fino al limite di L. 30.000 le spese possono essere eseguite in economia, secondo le norme stabilite dal regolamento interno di cui all'art. 44. (87) (333) (352) (362) ((366))

Tutte le spese eccedenti il limite anzidetto sono effettuate in seguito a gara pubblica o a licitazione privata, su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

In casi eccezionali o di urgenza, il Consiglio puo', con deliberazione motivata, prescindere dalla gara o dalla licitazione anche per spese superiori alle lire 30.000, ma non eccedenti le lire 100.000. (87) (333) (352) (358) (361) (362) ((366))

Per spese eccedenti le lire 100.000 la omissione di tali formalita' deve essere autorizzata dal Ministro dell'educazione nazionale. (87) (333) (352) (358) (361) (362) ((366))

Tutte le deliberazioni dei Consigli d'amministrazione concernenti alienazioni o trasformazioni del patrimonio o contrattazione di aiutai sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Ministro dell'educazione nazionale.


AGGIORNAMENTO (87)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I limiti per le spese dell'amministrazione universitaria di L. 30.000 e L. 100.000 previsti dall'art. 51 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e quegli di L. 10.000 e 5000 previsti nell'art. 53 dello stesso sono elevati rispettivamente a L. 150.000, 500.000, 50.000 e 25.000".

AGGIORNAMENTO (333)


Il D.L. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 1) che "I limiti delle spese fissate all'articolo 51, comma primo e commi terzo e quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono rispettivamente elevati a lire 20 milioni e a lire 100 milioni".

AGGIORNAMENTO (352)


Il D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, nel modificare l'art. 9-bis, comma 1 del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952, ha conseguentemente disposto (con l'art. 11, comma 9) che "I limiti di spesa fissati dall'art. 9-bis, primo [...] comma, del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952, sono elevati a 300 milioni".

AGGIORNAMENTO (358)


Il Decreto Ministeriale 19 marzo 1980 (in G.U. 24/02/1981, n. 54), nel modificare l'art. 11, comma 9 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, che a sua volta modifica l'art. 9-bis, comma 1 del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall'art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 820 milioni".

AGGIORNAMENTO (361)


Il Decreto 19 settembre 1983 (in G.U. 29/08/1984, n. 237), nel modificare l'art. 11, comma 9 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, che a sua volta modifica l'art. 9-bis, comma 1 del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall'art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 1.300 milioni".

AGGIORNAMENTO (362)


Il Decreto 9 ottobre 1985 (in G.U. 26/02/1986, n. 47), nel modificare l'art. 11, comma 9 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, che a sua volta modifica l'art. 9-bis, comma 1 del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall'art. 11 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a L. 1.580.000.000".

AGGIORNAMENTO (366)


Il Decreto 28 agosto 1989 (in G.U. 6/8/1991, n. 183), nel modificare l'art. 11, comma 9 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, che a sua volta modifica l'art. 9-bis, comma 1 del D.L. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti di spesa richiamati dall'art. 11, nono comma, del decreto- legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono elevati a 1.777.000.000".

Art. 52

Art. 72 decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 40, comma 1°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 49, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8, comma 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931. n. 1227
Art. 52.

(Art. 72 decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 40, comma 1°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 49, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8, comma 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931. n. 1227).

Il presidente e i componenti il Consiglio d'amministrazione sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza ai fondi disponibili e dei danni economici arrecati all'Universita' o Istituto superiore a causa di inosservanza di disposizioni di carattere legislativo o regolamentare per dolo o colpa grave.

Art. 53

Art. 74, commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 40, comma 2°, R. decreto 28 agosto-1924, n. 1618 - Art. 51, commi 1° e 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8, comma R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 53.

(Art. 74, commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 40, comma 2°, R. decreto 28 agosto-1924, n. 1618 - Art. 51, commi 1° e 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8, comma R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).


Ciascun direttore di Istituto scientifico dispone liberamente dei fondi assegnati al suo istituto, con l'obbligo di rendere conto al termine dell'anno finanziario al Consiglio d'amministrazione.

Tuttavia per le spese che in una sola volta eccedano lire 10.000 o che eccedano L. 5000 annue ed impegnino il bilancio per piu' esercizi e' necessaria la preventiva approvazione del Consiglio di amministrazione. ((87))

I direttori ed i professori che hanno assegni di dotazione per gabinetti scientifici sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese, che si verifichino anno per anno sui fondi da essi amministrati, ed il Ministro dell'educazione nazionale puo' provvedere, d'accordo con quello delle finanze, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse.


AGGIORNAMENTO (87)


Il D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I limiti per le spese dell'amministrazione universitaria di L. 30.000 e L. 100.000 previsti dall'art. 51 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e quegli di L. 10.000 e 5000 previsti nell'art. 53 dello stesso sono elevati rispettivamente a L. 150.000, 500.000, 50.000 e 25.000".

Art. 54

Art. 75 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 52, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172
Art. 54.

(Art. 75 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 52, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

I pagamenti per conto dell'Universita' o istituto superiore e dei singoli Istituti scientifici sono effettuati dall'economo-cassiere direttamente o a mezzo di conti correnti presso istituti di credito di notoria solidita', in base alle fatture o al nulla osta di chi ha ordinato la spesa, vistati dal rettore dell'Universita' o dal direttore dell'istituto superiore.

Art. 55

Art. 76, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 10, R. decreto 25 agosto 1924, n. 1618 -- Art. 53, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172
Art. 55.

(Art. 76, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 10, R. decreto 25 agosto 1924, n. 1618 -- Art. 53, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse dello Stato e degli Enti locali, le Universita', gli Istituti di istruzione superiore gli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, le Opere universitarie e le altre istituzioni universitarie di assistenza sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato, a decorrere dall'esercizio 1958-1959.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 1962, N. 1073, COME MODIFICATA DALLA L. 10 NOVEMBRE 1970, N.868)).

Il materiale e gli apparecchi che, non potendo essere forniti normalmente dalle industrie nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del rimodernamento delle attrezzature didattiche e scientifiche delle Universita' e degli Istituti universitari e che siano utilizzati esclusivamente a fini di istituto, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza.

Tali imposte saranno dovute nel caso in cui le Universita' e gli Istituti universitari procedano alla alienazione del materiale e degli apparecchi, salvo che l'alienazione avvenga, a titolo di permuta.

Le pubblicazioni di carattere scientifico e culturale sono liberamente importabili in franchigia doganale.

Art. 56

Art. 78, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 55, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172
Art. 56.

(Art. 78, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 55, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

Le Universita' e gli Istituti superiori possono essere rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, sempreche' non trattisi di contestazioni contro lo Stato.
Possono inoltre giovarsi dell'opera del Genio civile per lavori edilizi da eseguirsi a carico del loro bilancio.

Art. 57

Art. 119, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102
Art. 57.

(Art. 119, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102).

Nulla e' innovato per tutto cio' che concerne lavori aventi carattere straordinario relativi all'assetto edilizio delle Universita' e degli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, salvo quanto e' disposto dal R. decreto 18 maggio 1931, numero 544.

Art. 58

Art. 69, commi 2° a 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 14, comma 2°, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 15, commi 2° a ultimo, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 11, comma 2°, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 8, comma 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 58.

(Art. 69, commi 2° a 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 14, comma 2°, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 15, commi 2° a ultimo, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 11, comma 2°, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 8, comma 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

L'anno finanziario per le Universita' e gli Istituti superiori decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.
Il Consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno.
Il Consiglio di amministrazione provvede agli stanziamenti per le spese di personale e di materiale sia generali dell'Universita' o Istituto superiore, sia inerenti al funzionamento delle Facolta' e Scuole dei singoli Istituti scientifici, su proposta del senato accademico, udite le Facolta' e Scuole che costituiscono l'Universita' o l'Istituto, ovvero del Consiglio di Facolta' per le Universita' o Istituti costituiti di una sola Facolta'.
Il bilancio preventivo deve avere un fondo di riserva per provvedere ai bisogni che possono manifestarsi dopo l'approvazione di esso.
Il Consiglio di amministrazione delibera, sul rendiconto consuntivo nel mese di dicembre.
Le aziende agrarie, i laboratori di chimica agraria e le altre aziende annesse agli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria hanno gestione distinta da quella dell'istituito.
Gli utili netti delle aziende agrarie, dopo eseguiti i miglioramenti fondiari e agrari, saranno iscritti nella parte attiva del bilancio dei singoli Istituti come entrate straordinarie.

Art. 59

Art. 10 R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 6 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 59.

(Art. 10 R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 6 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Il bilancio preventivo delle Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori non e' soggetto all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale, al quale sara', inviato per conoscenza un mese prima dell'inizio dell'esercizio finanziario.
Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarita'.
Copie del rendiconto consuntivo e dei conti speciali predetti sono trasmesse al Ministero dell'educazione nazionale per conoscenza.

Art. 60

Art. 79, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 56, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 60.

(Art. 79, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 56, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

I rettori e direttori hanno il dovere di promuovere qualsiasi forma d'interessamento e di contribuzione finanziaria da parte di Enti o di privati a favore delle Universita' e Istituti cui sono rispettivamente preposti; in particolare, loro incombe l'obbligo di promuovere la formazione di consorzi allo scopo di coordinare le iniziative nel modo piu' utile ed efficace ai fini del mantenimento e funzionamento delle Universita' e Istituti.

Art. 61

Art. 61.

Ai Consorzi universitari e' riconosciuta ((personalita' giuridica di diritto pubblico con decreto del Ministro)).
Ciascun Consorzio e' costituito con la convenzione che determina i rapporti fra gli Enti e i privati partecipanti al Consorzio stesso, ed ha uno statuto che ne regola l'ordinamento e il funzionamento ((, approvato dal Ministero in sede di prima adozione e per le successive modifiche)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182)).

Art. 62

Art. 14, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 20, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 1, commi 1° e 2°, R. decreto-legge, 25 settembre 1924, n. 1585 - Art 11, comma 1°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 21, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n 1176
Art. 62.

(Art. 14, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 20, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 1, commi 1° e 2°, R. decreto-legge, 25 settembre 1924, n. 1585 - Art 11, comma 1°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 21, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n 1176).

L'insegnamento ufficiale e' impartito da professori di ruolo e da professori incaricati.
I professori delle Universita' e degli Istituti di cui alle tabelle A e B sono professori di Stato; la condizione giuridica dei professori delle Universita' e Istituti di cui alla tabella B e' uguale a quella dei professori delle Universita' e Istituti di cui alla tabella A.

Art. 63

Art. 15, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 2, commi 2° e 3°, e art. 6, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 2, comma 1°, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 22, commi 1° e 2°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 3, R. decreto-legge 28 ottobre 1924, n. 1850 - Art. 3, R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851 - Art. 17, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 3, R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678 - Art. 1, R. decreto 16 febbraio 1933, n. 261
Art. 63.

(Art. 15, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 2, commi 2° e , e art. 6, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 2, comma 1°, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 22, commi 1° e 2°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 3, R. decreto-legge 28 ottobre 1924, n. 1850 - Art. 3, R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851 - Art. 17, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 3, R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678 - Art. 1, R. decreto 16 febbraio 1933, n. 261).

Per le Universita' e gli Istituti superiori di cui alla tabella A, e per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i ruoli organici dei posti di professore delle singole Facolta' e Scuole sono determinati dall'annessa tabella D.

In aggiunta ai posti di ruolo assegnati alle singole Facolta' o Scuole di ciascuna Universita' o Istituto superiore, a termini della tabella D, e' consentito istituire con decreto Reale altri posti, anche in relazione a determinati insegnamenti, sempre che i relativi mezzi siano forniti da Enti o da privati mediante regolari convenzioni tra questi e le Universita' o gli Istituti superiori, da approvarsi con lo stesso decreto Reale. I professori titolari dei posti cosi' istituiti hanno trattamento giuridico ed economico identico a quello degli altri professori titolari.

Con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, potranno apportarsi modificazioni al riparto dei posti tra i ruoli organici di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alle norme contenute negli articoli 18 e 20, ed a mutamenti verificatisi nella situazione degli insegnamenti o degli studi. Per le Universita' e gli Istituti superiori di cui alla tabella A, le modificazioni potranno anche riguardare il riparto dei posti di ruolo fra piu' Universita' o Istituti; per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali le modificazioni potranno invece essere effettuate solo nell'ambito di ciascun Istituto.
((350))
AGGIORNAMENTO (350)


Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ha disposto (con l'art. 123, comma 4) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono applicabili alle universita' statali le disposizioni di cui all'art. 63 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592".

Art. 64

Art. 82, lettera c, R. decreto 30 settembre 1923, n 2102
Art. 64.

(Art. 82, lettera c, R. decreto 30 settembre 1923, n 2102).

Per le Universita' e gli Istituti di cui alla tabella B, esclusi gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i ruoli organici dei posti di professore per ciascuna Facolta' o Scuola sono determinati nella convenzione relativa al mantenimento dell'Universita' o Istituto. Il numero dei posti deve essere tale da assicurare l'efficace funzionamento della Facolta' o Scuola medesima.

Art. 65

Art. 22, comma 3°, e 24, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 5, commi 1° e 2, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 4, commi 1°, e 2°, decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 65.

(Art. 22, comma 3°, e 24, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 5, commi 1° e 2, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 4, commi 1°, e 2°, decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).


Ai posti vacanti presso ciascuna Facolta' o Scuola si provvede con nuove nomine o con trasferimenti.

Salvo il disposto del comma successivo, spetta alla Facolta' o Scuola di deliberare sul modo di provvedere stabilmente ai posti disponibili. Le relative deliberazioni debbono essere prese non oltre il 15 ottobre, quando trattisi di nuove nomine da farsi per concorso, non oltre il 15 novembre nei casi di trasferimento o di nomina a norma dell'art. 81. (88) ((114))

I posti stabiliti nel ruolo organico di ciascun Istituto superiore di scienze economiche e commerciali sono riservati agli insegnamenti di materie fondamentali. Gli insegnamenti complementari non possono essere coperti da professori di ruolo se non quando, con le norme dell'art. 63, comma secondo, per dotazione speciale di Enti o di privati e senza aggravio per lo Stato, sia istituito un corrispondente posto nel ruolo organico dell'Istituto.

AGGIORNAMENTO (88)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 24 aprile 1947, n. 255 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comma secondo dell'art. 65 ed il comma primo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati nel senso che, agli effetti dei concorsi da indirsi entro il mese di aprile, sono valide le proposte formulate dalle Facolta' o Scuole interessate fino a tutto il 30 novembre dell'anno precedente".

AGGIORNAMENTO (114)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 24 aprile 1947, n. 255, come modificato dalla L. 18 dicembre 1952, n. 2754, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comma secondo dell'art. 65 ed il comma primo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati nel senso che, agli effetti dei concorsi da indirsi entro il mese di marzo, sono valide le proposte formulate dalle Facolta' o Scuole interessate fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente".

Art. 66

Art. 11, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 66.

(Art. 11, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

I posti di ruolo di professore, assegnati alle singole Facolta' e Scuole, sono disponibili, agli effetti dell'articolo precedente, dopo venti giorni dalla data del provvedimento in virtu' del quale il titolare e' trasferito altrove o cessa per qualsiasi causa dall'ufficio, ovvero venti giorni dopo il decesso del titolare.

Art. 67

Art. 6, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 67.

(Art. 6, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

((Quando un posto di ruolo sia vacante da oltre un biennio, il Ministro, uditi, per la designazione della cattedra da coprire, la Facolta' interessata e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, bandisce il concorso entro il 30 aprile)).

Art. 68

Art. 1, R. decreto-legge 4 settembre 1925, 1604 - Art. 5, comma 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 68.

(Art. 1, R. decreto-legge 4 settembre 1925, 1604 - Art. 5, comma 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).


Salvo il disposto dell'art. 81, ove una Facolta' o una Scuola deliberino di provvedere con nuova nomina a un posto vacante, propongono al Ministro l'apertura del concorso.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238)).

Il concorso e' aperto a tutti con bando che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale almeno due mesi prima della scadenza. Il concorso e' per titoli: tuttavia la Commissione giudicatrice puo' richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica, e, occorrendo, anche una. prova pratica.

Quando le deliberazioni delle Facolta' o Scuole riguardino nuove nomine da farsi per concorso, esse devono essere approvate dal Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 69

Art. 5, comma 4°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 14, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 69.

(Art. 5, comma 4°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 14, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).


I concorsi proposti dalle Facolta' e Scuole interessate, ai sensi dell'art. 65, nel periodo dal 16 ottobre al 15 ottobre dell'anno successivo, possono essere banditi fino a tutto il successivo mese di aprile. (88) ((114))

Le nomine conseguenti hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 1° dicembre. Superato questo termine, le nomine avranno effetto entro il corrispondente periodo dell'anno successivo.

AGGIORNAMENTO (88)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 24 aprile 1947, n. 255 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comma secondo dell'art. 65 ed il comma primo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati nel senso che, agli effetti dei concorsi da indirsi entro il mese di aprile, sono valide le proposte formulate dalle Facolta' o Scuole interessate fino a tutto il 30 novembre dell'anno precedente".

AGGIORNAMENTO (114)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 24 aprile 1947, n. 255, come modificato dalla L. 18 dicembre 1952, n. 2754, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il comma secondo dell'art. 65 ed il comma primo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati nel senso che, agli effetti dei concorsi da indirsi entro il mese di marzo, sono valide le proposte formulate dalle Facolta' o Scuole interessate fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente".

Art. 70

Art. 5, comma 2°, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 15, commi 1° a 7°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 70.

(Art. 5, comma 2°, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 15, commi 1° a 7°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

La commissione giudicatrice e' composta di cinque membri.
La Facolta' o la Scuola, che ha richiesto il concorso, designa tre professori o cultori della materia messa a concorso.
Le Facolta' e le Scuole, cui normalmente appartiene la materia messa a concorso (esclusa la Facolta' o la Scuola che ha chiesto il concorso) designano collegialmente sei professori di ruolo che siano o siano stati titolari della materia. Solo in mancanza di detti professori potranno essere designati cultori della materia.
Agli effetti di cui al comma precedente le Facolta' di scienze politiche e di scienze economiche e commerciali sono considerate come Facolta' di giurisprudenza, le Facolta' di medicina veterinaria come Facolta' di medicina e chirurgia, le Facolta' di architettura come Facolta' d'ingegneria, e le Facolta' di agraria come Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Il Consiglio superiore dell'educazione nazionale designa sei professori di ruolo o cultori della materia messa a concorso.
Il Ministro nomina la Commissione, scegliendo un commissario nel primo gruppo di designazioni, due nel secondo gruppo e due nel terzo.
I professori di ruolo, che intendono prender parte ad un concorso, non possono partecipare alle designazioni per la costituzione della Commissione giudicatrice, e, se vi partecipano, sono esclusi dal concorso.
I professori o cultori, che fanno parte della prima sezione del Consiglio superiore, non possono essere compresi nelle designazioni.

Art. 71

Art. 3, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 71.

(Art. 3, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Le modalita' per le designazioni da farsi dalle Facolta', e dalle Scuole sono fissate con ordinanza ministeriale.
Lo spoglio delle proposte delle Facolta' e delle Scuole e' fatto dal Presidente della prima sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 72

Art. 4, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 5, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 72.

(Art. 4, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 5, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Quando trattisi di provvedere a posti di ruolo di Scuole speciali, il Ministro, su proposta del Comitato esecutivo della prima sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, indica da quali Facolta' o Scuole debbano essere fatte le designazioni di cui agli articoli precedenti.
Con ordinanza Ministeriale e' stabilito, udito il Comitato esecutivo predetto, in quali casi i componenti di Scuole speciali debbano partecipare alle designazioni per i concorsi di altre Facolta' o Scuole.
Il Ministro, su proposta del Comitato stesso, puo' chiamare a prendere parte alle designazioni di speciali concorsi anche professori di Facolta' o Scuole alle quali non appartenga il posto messo a concorso. In tal caso i detti professori procedono alle designazioni insieme con le Facolta' o Scuole a cui appartiene il posto.

Art. 73

Articoli 5 e 7, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 73.

(Articoli 5 e 7, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 09 MAGGIO 1994, N. 608)).

La Commissione, con motivata relazione, propone al piu' tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito, e non mai alla pari. La relazione deve essere integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

Il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, sulla regolarita' degli atti, decide della loro approvazione. Dopo di che comunica alla Facolta' o alla Scuola interessata i nomi dei candidati proposti dalla Commissione.

La Facolta' o la Scuola con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo presenti alla seduta designa al Ministro per la nomina uno dei candidati proposti dalla Commissione. E il Ministro, constatata la regolarita' della procedura, da' corso, con suo decreto, alla nomina stessa se il designato sia il primo della graduatoria, quando trattisi di provvedere a posti di Regie Universita' o di Regi Istituti superiori.

Qualora la designazione della Facolta' o della Scuola cada sul secondo o sul terzo della graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice, la nomina non puo' essere approvata ed effettuata se non quando chi preceda nella graduatoria stessa rifiuti la nomina o la consegna presso altra Facolta' o Scuola o altro Istituto, ovvero quando egli sia gia' professore di ruolo in un Istituto di grado universitario.

Art. 74

Articoli 21, ultimo comma, e 84, 1° comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 18, ultimo comma, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 13, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 15, penultimo comma, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 74.

(Articoli 21, ultimo comma, e 84, 1° comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 18, ultimo comma, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 13, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 15, penultimo comma, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le spese per le Commissioni giudicatrici, quando trattisi di concorsi a posti di Universita' o d'Istituti superiori di cui alla tabella A sono a carico dello Stato; quando trattisi di concorsi a posti di Universita' o di Istituti superiori di cui alla tabella B, sono a carico delle Universita' e degli istituti stessi.
Tuttavia le altre Universita' e gli altri Istituti superiori che si valessero dell'esito del concorso debbono rimborsare all'Universita' o all'Istituto superiore che ha sostenuto la spesa una quota corrispondente al totale della spesa stessa diviso per il numero degli eleggibili.
In caso di annullamento degli atti di concorso, la spesa e' a carico del bilancio dello Stato.
Ai componenti le Commissioni giudicatrici spettano il rimborso delle spese di viaggio e le indennita' che sono stabilite dal regolamento generale universitario.

Art. 75

Testo unico-art. 75

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238))

Art. 76

Art. 76.

(Art. 6, R. decreto- legge 4 settembre 1925, n. 1604 -- Art. 7. R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 3, R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1920, n. 1176)

Dell'esito del concorso, dopo le deliberazioni della Facolta' o della Scuola per le quali il concorso stesso fu bandito, ed entro un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso stesso, possono valersi le altre Facolta' o Scuole, designando al Ministro, per la nomina, con le modalita' e le condizioni di cui ai precedenti articoli, uno fra i candidati proposti dalla Commissione giudicatrice, che non sia stato nominato al posto messo a concorso, o che, gia' scelto da una Facolta' o da una Scuola, non abbia rifiutato la nomina stessa.

Qualora ai vincitori di concorsi a posti di Regie Universita' o di Regi Istituti superiori non sia offerta la nomina in Universita' o Istituti superiori il Ministro puo', dopo un mese ed entro un biennio dall'approvazione totale o parziale della graduatoria, con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 73, nominare i vincitori suddetti al posto per cui fu bandito il concorso, o a un posto della stessa materia in altre Regie Universita' o Regi Istituti superiori che abbiano chiesto senza effetto l'apertura del concorso per la materia stessa nell'anno precedente all'approvazione del concorso espletato.
((329))
AGGIORNAMENTO (329)


La L. 11 dicembre 1969, n. 910 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "La validita' delle terne dei vincitori di concorso a cattedra universitaria prevista dall'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e' prorogata di un anno".

Art. 77

R. decreto 9 agosto 1929, n. 1496 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n, 1176
Art. 77.

(R. decreto 9 agosto 1929, n. 1496 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n, 1176).

Coloro che in un concorso a posti di ruolo di professori di Universita' o di istituti superiori di istruzione siano compresi nella terna dei vincitori, sono considerati vincitori di concorso per i Regi Istituti medi d'istruzione per quella materia o gruppo di materie che sara' stabilito dal Comitato esecutivo della sezione seconda del Consiglio superiore della educazione nazionale.
Essi, pertanto, a seconda che non siano o siano di gia' insegnanti di ruolo nelle Scuole medie, saranno nominati o saranno ammessi al passaggio di ruolo per l'insegnamento della suddetta materia o gruppo di materie, con le norme comuni che regolano le nomine e i passaggi di ruolo degli insegnanti medi.

Art. 78

Art. 17. comma 1°, 19, 21, ultimo comma, e 84, 1° comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, 1° comma, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 18, ultimo comma, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 12, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 3, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 7, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n 1176 - Art. 15, penultimo comma, e art. 16 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 78.

(Art. 17. comma 1°, 19, 21, ultimo comma, e 84, 1° comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, 1° comma, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 18, ultimo comma, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 12, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 3, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 7, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n 1176 - Art. 15, penultimo comma, e art. 16 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

I professori di ruolo sono ordinari e straordinari.
Essi sono nominati straordinari per la durata di tre anni solari, durante i quali possono essere dispensati dall'ufficio su motivata deliberazione della Facolta' o Scuola.
Al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio possono conseguire la nomina ad ordinario in base a giudizio reso sulla loro operosita' scientifica e didattica da una Commissione nominata dal Ministro su designazione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine. Alla Commissione deve essere sottoposta una motivata relazione circa l'operosita' e la efficacia didattica dimostrate e circa il modo col quale sono stati adempiuti in genere i doveri accademici durante il triennio, redatta dal Consiglio della Facolta' o della Scuola.
Ove il giudizio sia sfavorevole, i professori, su parere conforme del Consiglio superiore, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di nuova Commissione.
Nelle more del giudizio per il conferimento della nomina ad ordinario i professori sono considerati, a tutti gli effetti, in servizio attivo. La nomina ad ordinario ha effetto dal giorno successivo a quello in cui il professore ha compiuto il triennio ed eventualmente il quinquennio di servizio come professore straordinario.
Coloro che non possono conseguire la nomina ad ordinario, sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi e' divenuto definitivo.
Ai professori nominati in virtu' dell'art. 81 sono attribuiti, all'atto stesso della nomina, il grado di ordinario e lo stipendio corrispondente.
Ai componenti le Commissioni di cui al terzo comma del presente articolo spettano il rimborso delle spese di viaggio e le indennita' previste dall'art. 74.
Le spese relative sono a carico dello Stato per le l'Universita' e gli Istituti di cui alla tabella A; a carico delle Universita' e Istituti per le Universita' e Istituti di cui alla tabella B.

Art. 79

Art. 9, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 79.

(Art. 9, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Qualora le nomine, in seguito al risultato dei concorsi di cui ai precedenti articoli, cadano su chi gia' ricopra il posto di professore di ruolo, questi conserva la propria anzianita' e, il grado che occupava al momento della nuova nomina.

Art. 80

Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 17, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 80.

(Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 17, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

La nomina dei professori straordinari in seguito a concorso puo' avere luogo, oltre che per la materia messa a concorso, anche per materia che sia parte di quella.
In una stessa Facolta' o Scuola possono essere nominati piu' titolari per effetto di uno stesso concorso.

Art. 81

Testo unico-art. 81

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 APRILE 1948, N. 489))

Art. 82

Art. 21. commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 18, commi 1° e 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 82.

(Art. 21. commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 18, commi 1° e 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Tutti i provvedimenti concernenti le nuove nomine e il conferimento del grado di ordinario sono adottati con decreto del Ministro. Tutti gli atti relativi debbono essere integralmente pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della educazione nazionale.

Art. 83

Testo unico-art. 83

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238))

Art. 84

Art. - 23, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 84.

(Art. - 23, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

I professori di ruolo, ancorche' alla loro cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori, hanno obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche sia di esercitazioni, tante ore settimanali, quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano; di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione dei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili, annessi alle loro cattedre; di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse, cui siano chiamati, e cioe' adunanze di Consigli delle Universita' o Istituti, Commissioni per prove di profitto o per esami di laurea o diploma, e per esami di Stato. Commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'Istituti medi d'istruzione e simili.

Art. 85

Art. 24, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 85.

(Art. 24, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Ai professori e' garantita liberta' d'insegnamento; ma essi hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facolta' o Scuola, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.

Art. 86

Art. 25, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 86.

(Art. 25, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

I professori hanno obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Universita' o Istituto cui appartengono.
Possono tuttavia essere autorizzati dal rettore o direttore, udito il Consiglio di Facolta' o Scuola, a risiedere in localita' prossima, ove cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri d'ufficio.

Art. 87

Art. 27, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 87.

(Art. 27, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravita' delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:
1° la censura;
2° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno; 3° la revocazione;
4° la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;
5° la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.

Art. 88

Art. 28, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 88.

(Art. 28, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

La censura e' una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignita' e l'onore del professore.
Essa e' inflitta per iscritto dal Ministro o dal rettore dell'Universita' o direttore dell'Istituto, udite le giustificazioni del professore. Contro tale punizione, se inflitta dal rettore o direttore, e' ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro, che decide con provvedimento definitivo.
La censura, ai rettori e direttori e' inflitta esclusivamente dal Ministro.

Art. 89

Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 21, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 89.

(Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 21, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le punizioni, di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'art. 87, si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:
a) grave insubordinazione;
b) abituale mancanza ai doveri di ufficio;
c) abituale irregolarita' di condotta;
d) atti in genere, che comunque ledano la dignita' o l'onore del professore.

La punizione di cui al n. 2 importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dell'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita, ad ogni, effetto, dell'anzianita' per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella punizione medesima non puo' per dieci anni solari essere nominato rettore di Universita' ((o direttore di Istituzione universitaria)).

Dette punizioni sono inflitte dal Ministro su conforme parere di una Corte di disciplina, composta del Sottosegretario di Stato dell'educazione nazionale che la presiede, e di otto membri eletti nel proprio seno dalla prima sezione del Consiglio superiore, i quali durano in carica un biennio e possono essere confermati.

La Corte di disciplina e' costituita con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale. (61)

Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno cinque membri del collegio.

All'incolpato deve essere fatta la contestazione degli addebiti e prefisso un termine per la presentazione delle sue deduzioni. Egli ha diritto di essere sentito personalmente dalla Corte di disciplina.

AGGIORNAMENTO (61)


Il Regio D.L. 21 settembre 1938, n. 1673, convertito senza modificazioni dalla L. 16 gennaio 1939, n. 289, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che la Corte di disciplina per i professori universitari, prevista dal presente articolo, e' soppressa dal 7 novembre 1938.

Art. 90

Art. 30, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 90.

(Art. 30, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Ove la gravita' dei fatti lo richieda, il Ministro puo' ordinare a carico di un professore la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo regolare procedimento disciplinare.

Art. 91

Art. 31, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 91.

(Art. 31, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Il rettore o direttore puo' ordinare la temporanea chiusura dei corsi; che diano occasione a gravi inconvenienti di qualsiasi natura o a disordini.

Art. 92

Art. 6, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 92.

(Art. 6, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Ai professori di ruolo sono applicabili, in quanto non contrastino col presente T. U. le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9°, e 66 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenenti norme sulla disciplina degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 93

Art. 85, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 5, comma ultimo, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 19, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 93.

(Art. 85, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 5, comma ultimo, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 19, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

I professori di ruolo possono col loro consenso essere trasferiti ad un posto, della stessa materia.
Essi possono inoltre essere trasferiti ad un posto di diversa materia, quando siano stati titolari della materia stessa, ovvero siano stati compresi da non oltre un biennio in una terna di concorso a cattedra di quella materia, ovvero quando dovrebbero assumere l'insegnamento di materia che costituisca una parte di quella da loro insegnata.
I professori di ruolo, all'infuori dei casi contemplati nel comma precedente, possono essere trasferiti a un posto di materia diversa quando siano professori ordinari, ovvero quando abbiano tenuto per almeno un triennio l'incarico di quella materia.
Ogni trasferimento e' disposto su deliberazione adottata dalla Facolta' o Scuola competente col voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla Facolta' o Scuola medesima; ma, per i trasferimenti di cui al precedente comma, sulla deliberazione dev'essere sentito il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
A posti vacanti presso Universita' o Istituti, di cui alla tabella A e alla tabella B possono essere trasferiti, con l'osservanza delle norme del presente articolo, anche professori di ruolo appartenenti ad Universita' o Istituti liberi.
Il Ministro, udito il parere del Consiglio superiore, puo' differire o non consentire trasferimenti di professori, quando cio' sia opportuno nell'interesse degli studi.
Non e' dovuta ai professori alcuna indennita' di trasferimento a carico del bilancio dello Stato.
I trasferimenti hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 1° dicembre di ciascun anno.

Art. 94

Art. 18, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 94.

(Art. 18, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Su proposta della Facolta' o Scuola competente e col consenso del titolare, puo' essere modificata la denominazione di un insegnamento coperto da un professore di ruolo.
In tal caso il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, nell'esprimere il proprio avviso circa la modificazione dello statuto, dovra' altresi' pronunziarsi intorno alla trasferibilita' del professore.

Art. 95

Art. 21, commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 18, commi 1° e 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172
Art. 95.

(Art. 21, commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 18, commi 1° e 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

Tutti i provvedimenti che riguardano i trasferimenti di professori sono adottati con decreto del Ministro; e tutti gli atti relativi debbono essere integralmente pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 96

Art. 1, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 68, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 96.

(Art. 1, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 68, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Con decreto del Ministro dell'educazione nazionale possono essere messi a disposizione del Ministro degli affari esteri professori di ruolo delle Regie Universita' e dei Regi Istituti d'istruzione superiore per insegnamenti o per altri uffici scientifici presso Universita' o Istituti superiori all'estero, sia nazionali che dipendenti da Governi stranieri, conservando la loro qualita' di professori di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.
La supplenza negli insegnamenti, di cui i professori anzidetti sono titolari, sara' a carico del bilancio dello Stato a norma dell'art.
116.
Agli scopi indicati nei commi precedenti si provvede di concerto col Ministro delle finanze con i fondi di cui all'articolo 287.

Art. 97

Art. 3, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, 1176
Art. 97.

(Art. 3, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, 1176).

Il Ministro dell'educazione nazionale, di concerto col Ministro degli affari esteri, puo' autorizzare professori di Istituti superiori esteri ad impartire temporaneamente insegnamenti nelle Regie Universita' e nei Regi Istituti superiori del Regno. All'uopo e' necessario il consenso dei rettori e direttori, udito il Consiglio della Facolta' o Scuola competente.

Art. 98

Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 20, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 98.

(Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 20, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

I professori italiani, i quali, presso Universita' estere legalmente riconosciute, esercitino l'insegnamento come professori di ruolo ovvero mediante impegno contrattuale della durata di almeno un triennio, possono, quando siano riusciti vincitori in un concorso a cattedre d'insegnamento in Istituti italiani d'istruzione superiore, ottenere il trasferimento a un posto della stessa o, di altra materia nei detti Istituti, secondo le norme che regolano i trasferimenti dei professori universitari.
Per i professori anzidetti, quando siano trasferiti o nominati a posti di ruolo in Istituti italiani d'istruzione superiore, il servizio prestato in Universita' estere alle condizioni di cui al comma precedente e' computato, agli effetti dell'anzianita' e della carriera, allo stesso modo che se fosse stato prestato in Istituti italiani d'istruzione superiore.
Il servizio predetto e' computabile per la pensione, a condizione che sia versata all'Erario la ritenuta straordinaria del sei per cento sullo stipendio spettante all'atto della domanda per un periodo di tempo pari a quello valutabile.

Art. 99

Art. 84, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1° e 2°, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 3, R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2656 - Art. 25, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 1, 3° comma, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 22, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135
Art. 99.

(Art. 84, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1° e 2°, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492 - Art. 3, R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2656 - Art. 25, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 1, 3° comma, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 22, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

Il trattamento economico dei professori di ruolo e' determinato:
1° per le Universita' e gli Istituti superiori di cui alla tabella A e pei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
2° per le Universita' e gli Istituti superiori di cui alla tabella B, esclusi i Regi Istituiti superiori di scienze economiche e commerciali, dal regolamento interno di ciascuna Universita' o Istituto, nel quale non possono essere stabiliti emolumenti in misura inferiore a quella indicata nella tabella E, ne' superiore a quella stabilita per i professori di eguale anzianita' nel numero 1° del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 4, comma ultimo, del R. decreto legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 100

Articoli 14, 2° comma, e 84, 1° e 2° comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 2, 2° e 3° comma,e R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 41, 1° comma, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 11, 2° comma, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Articoli 17, 2°, 3° e 4° comma, 22 e 23, R. decreto legge 27 ottobre 1927, n. 2135
Art. 100.

(Articoli 14, 2° comma, e 84, 1° e 2° comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 2, 2° e 3° comma,e R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 41, 1° comma, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 11, 2° comma, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Articoli 17, 2°, 3° e 4° comma, 22 e 23, R. decreto legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

Per i professori di ruolo appartenenti alle Universita' ed agli Istituti superiori di cui alla tabella A la spesa relativa al trattamento economico ed al trattamento di quiescenza e' a carico del bilancio dello Stato.
E' altresi' a carico del bilancio dello Stato il trattamento economico e di quiescenza dei professori titolari dei posti istituiti in dette Universita' e Istituti a sensi del secondo comma dell'art. 63; l'Universita' o Istituto versera' peraltro annualmente l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti a ciascuno dei detti professori, nonche' l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.
Per i professori di ruolo appartenenti alle Universita' e agli Istituti superiori di cui alla tabella B, ivi compresi i Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, la spesa relativa al trattamento economico e' a carico del bilancio di ciascuna Universita' o Istituto. Per gli stessi Professori l'onere del trattamento di quiescenza, tranne che per i Regi Istituti superiori d'ingegneria di Genova e di Torino, e' a carico del bilancio dello Stato, al quale le Universita' e gli Istituti verseranno le ritenute che dovranno essere fatte sugli stipendi in conto entrate del Tesoro.

Art. 101

Tab. E, nota n. 4, allegata al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 3, 2° comma, R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2656
Art. 101.

(Tab. E, nota n. 4, allegata al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 3, 2° comma, R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2656).

Ai professori di ruolo delle Universita' e degli Istituti superiori di cui alla tabella B e delle Universita' e Istituti superiori liberi, ove siano trasferiti in Universita' o Istituti superiori di cui alla tabella A, vengono attribuiti, in base alle disposizioni contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, grado e stipendio corrispondenti agli anni di servizio prestati in qualita' di professori universitari di ruolo.

Art. 102

Art. 33, commi 3° e 4°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 102.

(Art. 33, commi 3° e 4°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Ai professori non compete alcuno speciale assegno per direzione di gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili.
In occasione di provvedimenti adottati a norma degli articoli 81 e 93 per coprire con nuove nomine o con trasferimenti posti di ruolo vacanti, puo' ai professori nominati o trasferiti attribuirsi per titoli speciali un assegno personale a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto e non valutabile agli effetti della pensione. La relativa deliberazione e' presa dal Consiglio d'amministrazione, uditi il senato accademico e il Consiglio della Facolta' o Scuola competente, ed e' soggetta all'approvazione del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

Art. 103

Art. 22, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 29, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 19, comma 1°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 103.

(Art. 22, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 29, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 19, comma 1°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Salvo quanto dispongono i successivi articoli del presente paragrafo, nessuno puo' cumulare l'ufficio di professore di ruolo presso Universita' o Istituti superiori con qualsiasi altro ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato, di Provincie, di Comuni e di altri Enti.

Art. 104

Art. 22, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art.4, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 104.

(Art. 22, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art.4, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

E' consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo di Universita' e di Istituti superiori con uffici di ruolo presso la Regia Scuola normale superiore di Pisa.
E' altresi' consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con altri uffici i quali, per effetto di disposizioni di legge, siano annessi all'insegnamento.

Art. 105

Art. 7, R. decreto-legge febbraio 1926, n. 119 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 105.

(Art. 7, R. decreto-legge febbraio 1926, n. 119 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).


E' in facolta' dell'Amministrazione di consentire il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo di Universita' o di Istituto superiore con quello di ufficiale superiore del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica, quando trattisi d'insegnamenti che, di comune accordo fra il Ministro dell'educazione nazionale e il Ministro da cui l'ufficiale dipende, siano riconosciuti attinenti con le, materie professionali proprie dell'arma cui l'ufficiale appartiene.

Il consenso di cui al precedente comma deve essere dato dal Ministro dell'educazione nazionale e dal Ministro da cui dipende l'ufficiale, e puo' in qualunque momento essere revocato, salvo il diritto di chi e' investito dei due uffici di optare per uno di essi.

Qualora all'ufficiale sia assegnata, in tale sua qualita', una sede che non gli consenta di adempiere ai suoi obblighi di professore, il Ministro dell'educazione nazionale potra' collocarlo in congedo senza stipendio e assegni per un periodo di tempo non superiore ad un biennio. Qualora al termine di questo, l'ufficiale non abbia ottenuta una sede che gli consenta di esercitare i due uffici, deve optare per uno di essi, cessando altrimenti dall'ufficio di professore.

Durante il periodo di congedo si provvede all'insegnamento con supplenza a carico del bilancio dello Stato.

((Finche' l'ufficiale e' in servizio attivo permanente percepisce, nella sua qualita' di professore, trattamento economico pari ad un terzo dello stipendio iniziale previsto dalle vigenti disposizioni per i professori straordinari delle universita' e degli istituti superiori))
((95)).

AGGIORNAMENTO (95)


Il D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 491 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° ottobre 1945.

Art. 106

Art. 22, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 19, comma 3°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 106.

(Art. 22, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 19, comma 3°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Sono vietati i comandi dei professori di ruolo da una ad altra Universita' o Istituto.
Ai professori di ruolo possono tuttavia essere affidati speciali incarichi di studi e direzioni di uffici, con le norme di cui all'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 107

Art. 26, ultimo comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 5, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Articoli 14 e 15, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 107.

(Art. 26, ultimo comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 5, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Articoli 14 e 15, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Ai professori si applicano le norme stabilite per l'impiegati civili dello Stato per quanto concerne i congedi e le aspettative.
Tuttavia l'aspettativa per motivi di famiglia non potra' scadere nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno, salvo che si tratti della scadenza del periodo massimo.
I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare, nel corso dell'anno accademico, la durata complessiva di trenta giorni.
Il Ministro puo', per eccezionali e giustificate ragioni di studio o scientifiche, che richiedano la permanenza all'estero di un professore di Universita' o di Istituto superiore, concedergli, sentito il rettore o direttore della rispettiva Universita' o Istituto, un congedo della durata dell'intero anno solare. Tale concessione non puo' pero' essere rinnovata nell'anno successivo.

Art. 108

Art. 2, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 108.

(Art. 2, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

In caso di soppressione di Universita' o Istituti superiori, come pure in caso di soppressione di Facolta' o Scuole, ai professori si applicano le disposizioni degli articoli 87, 89, (escluso il comma secondo) 91, 92 e 94 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Le attribuzioni demandate al Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 109

Art. 6, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art, 16, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 109.

(Art. 6, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art, 16, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Ai professori di ruolo sono applicabili, in quanto non contrastino col presente T. U. le disposizioni di cui agli articoli 46, 47, comma primo, e 49 del R. decreto. 30 dicembre 1923, n. 2960, contenenti norme sulle dimissioni degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.
I professori di ruolo, che abbiano cessato dal servizio per volontarie dimissioni, possono essere riammessi in servizio, previa proposta di una Facolta' o Scuola, entro i limiti dei posti del proprio ruolo, e previo parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 110

Art. 34, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 23, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 110.

(Art. 34, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 23, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

I professori, compiuto il 75° anno di eta', vengono collocati a riposo.

Coloro che compiono il 75° anno di eta' durante l'anno accademico, se abbiano effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno accademico medesimo.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 OTTOBRE 1947, N. 1251, COME MODIFICATO DALLA L. 4 LUGLIO 1950, N. 498)).

I professori possono essere dispensati dal servizio, con decreto del Ministro su conforme parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, ove si accerti che anche prima di raggiungere il limite di eta' di cui al comma primo, non sono piu' in grado di adempiere con sufficiente efficacia le mansioni del loro ufficio. Gli interessati possono presentare al Consiglio superiore le loro deduzioni.

Art. 111

Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 24, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 111.

(Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 24, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

1. ((Ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, puo' essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni accademici, presso una o piu' universita', nel ruolo di professore di prima fascia e siano in possesso dei requisiti definiti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.))
2. ((Fatti salvi i requisiti definiti con il decreto di cui al comma 1, ai professori ordinari, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, puo' essere conferito il titolo di professore onorario qualora abbiano prestato servizio per almeno quindici anni accademici presso una o piu' universita'.))
3. ((Il titolo di cui ai commi 1 e 2 e' conferito dal Ministro dell'universita' e della ricerca su proposta del rettore, previa deliberazione favorevole del Senato accademico e sentita la struttura dove il professore ha prestato servizio.))
4. ((Ai professori emeriti e ai professori onorari non possono competere prerogative accademiche. L'elenco dei professori emeriti e onorari e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ateneo)).

Art. 112

Articoli 14, comma 2°, e 35, commi 1°, 2° e 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 11, comma ultimo, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 17, comma ultimo, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 4, comma ultimo, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 112.

(Articoli 14, comma 2°, e 35, commi 1°, e 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 11, comma ultimo, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 17, comma ultimo, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 4, comma ultimo, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Gli incarichi vengono conferiti e le relative modalita' e retribuzioni stabilite con deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, prese su proposta delle Facolta' o Scuole competenti approvata dal senato accademico.

La relativa spesa e' a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto. Rimangono a carico dello Stato gli incarichi affidati nei Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, in corrispondenza dei posti di ruolo vacanti; in tal caso la misura della retribuzione e' quella indicata nell'articolo 116, comma terzo.

Gli incarichi possono conferirsi secondo l'ordine seguente:
a) a liberi docenti della materia o di materie affini;
b) a coloro che per opere, lavori, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico;
c) a professori di ruolo di altra Facolta' o Scuola.

Entro ciascuna delle predette categorie la designazione e' fatta seguendo il criterio della maggiore competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico, tenuto conto delle pubblicazioni e di ogni altro titolo.

Il professore di ruolo che accetti di tenere un incarico, nella propria o in altra Facolta' o Scuola, senza retribuzione, e' preferito a qualsiasi altro nel conferimento dell'incarico, sempreche' la Facolta' o Scuola ritenga che egli abbia maggiore competenza.

Non possono conferirsi incarichi a coloro che abbiano compiuto il 75° anno di eta'. ((99))

L'incarico puo' essere revocato in qualsiasi tempo, secondo le norme di cui al comma primo, ove il professore venga meno ai doveri inerenti all'ufficio ricevuto.

AGGIORNAMENTO (99)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, come modificato dalla L. 4 luglio 1950, n. 498, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1950-51 il limite di eta' di cui all'art. 112, comma sesto, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e' stabilito in anni 70".

Art. 113

Art. 8, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 17, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 113.

(Art. 8, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 17, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Ai professori di ruolo delle Universita' e degli Istituti superiori non possono, di regola, essere conferiti incarichi d'insegnamento retribuiti nella propria Facolta' o Scuola. In casi eccezionali l'incarico potra' essere consentito dal Ministro, previo parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
Ai professori di ruolo possono essere affidati incarichi gratuiti o retribuiti in Istituti fuori della propria sede alle condizioni seguenti:
a) che dalle deliberazioni delle Facolta' o Scuole risulti dimostrato in modo chiaro ed incontrovertibile che non vi e' altro mezzo di provvedere all'insegnamento;
b) che la distanza e i mezzi ordinari di trasporto consentano agevolmente al professore di partire dalla propria sede e farvi ritorno in una stessa giornata;
c) che il capo dell'Istituto al quale il professore appartiene dia il suo nulla osta dopo aver sentito il parere della competente Facolta' o Scuola;
d) che il Ministro dell'educazione nazionale approvi la proposta.
Per poter avere un incarico in Istituti non dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale devono osservarsi le condizioni di cui alle lettere b), c), d).

Art. 114

Art. 8, commi 1° e 5°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 25, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 114.

(Art. 8, commi 1° e 5°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 25, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Salvo il disposto dell'art. 38, comma secondo, del presente T. U., a chiunque ricopra un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico Ente non puo' essere affidato piu' di un incarico d'insegnamento retribuito. Un secondo incarico retribuito potra' essere affidato solo in caso di assoluta necessita'.
Quando trattisi d'incarichi d'insegnamento da impartirsi presso Istituti militari nell'interesse della difesa dello Stato, puo', con autorizzazione del Ministro, derogarsi alle disposizioni del presente articolo e degli articoli precedenti.

Art. 115

Art. 18, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 115.

(Art. 18, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Per provvedere temporaneamente ad insegnamenti, possono essere comandati presso Universita' o Istituti superiori presidi o professori di ruolo di Regi Istituti medi d'istruzione. Tali comandi sono disposti con decreti del Ministro, su proposta delle Facolta' o Scuole competenti, approvata dal senato accademico ed in ogni caso dal Consiglio d'amministrazione.
L'Universita' o Istituto deve corrispondere allo Stato, per tutta la durata del comando, quando trattisi di professori o di presidi con insegnamento, l'ammontare degli emolumenti d'ogni natura di cui essi sono provvisti; quando trattisi di presidi senza insegnamento, l'ammontare della retribuzione corrisposta a chi viene incaricato delle funzioni di preside durante il comando del titolare.

Art. 116

Art. 37, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 4, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 19, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 8, comma 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 116.

(Art. 37, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 4, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 19, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 8, comma 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche nel caso che l'incarico d'insegnamento venga conferito quando trattisi di supplire il professore titolare, salvo quanto e' disposto nei commi seguenti.
Ove un professore di ruolo sia per legittimo motivo impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo, che si presuma non superiore a due mesi, il rettore o direttore provvede alla supplenza su proposta del professore stesso. La relativa spesa e' a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto.
Quando l'impedimento sia causato da incarichi speciali conferiti dal Governo, i quali durino per un periodo di tempo superiore ad un mese, la spesa della supplenza stessa e' a carico del bilancio dello Stato. Al supplente spetta, per il periodo di tempo durante il quale presta effettivo servizio, una retribuzione in ragione di L. 6000 annue, qualora non abbia altro ufficio retribuito, e di L. 4000 annue in caso diverso. Le anzidette retribuzioni sono soggette alla riduzione del 12%, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
In nessun caso e' corrisposta indennita' caro-viveri.
Alla supplenza, di cui al comma precedente, puo' provvedersi anche con il comando di un professore di altro ordine di scuole. In questo caso l'Universita' o l'Istituto non sono tenuti a corrispondere gli emolumenti di cui al comma ultimo dell'articolo precedente.
Ai professori di ruolo non possono di regola essere conferite supplenze retribuite nella propria Facolta' o Scuola. In casi eccezionali, la supplenza potra' essere consentita dal Ministro.

Art. 117

Art. 38, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 117.

(Art. 38, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Presso le Universita' e gli Istituiti superiori, oltre ai corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato. Possono tenere tali corsi:
a) i professori di ruolo, nelle Facolta' e Scuole cui appartengono, sulle materie di cui sono titolari o su materie affini;
b) coloro che sono cessati dall'ufficio di professore di ruolo, tranne i casi in cui cio' sia avvenuto per cause disciplinari o per effetto degli articoli 78, comma sesto, e 110, comma ultimo, sulle materie gia' da loro professate o su materie affini;
c) coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza.
Nessuno puo' ripetere a titolo privato il corso che svolge a titolo ufficiale.
I corsi a titolo privato per gli studenti, che vi si inscrivono, hanno valore legale uguale a quello dei corrispondenti corsi a titolo ufficiale, secondo norme che sono stabilite dallo statuto di ogni Universita' o Istituto superiore.

Art. 118

Art. 39, comma 1°, R. decreto 30 Settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 32, commi 1° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 118.

(Art. 39, comma 1°, R. decreto 30 Settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 32, commi 1° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza in una determinata materia il candidato deve:
a) possedere una laurea o un diploma ottenuti presso un Istituto d'istruzione superiore. In casi particolari, dei quali e' giudice la Commissione di cui all'articolo seguente, puo' essere ammesso al giudizio per il conseguimento della libera docenza chi sia sprovvisto di laurea o diploma o li abbia conseguiti in Istituti stranieri; ((13))
b) fornire con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche ed eventualmente da prova sperimentali, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia che si propone d'insegnare. La Commissione ha facolta' di dispensare dalle prove didattiche e sperimentali quei candidati la cui attitudine giudicasse gia' indubbiamente accertata.
L'abilitazione e' conferita con decreto del Ministro per la durata di cinque anni. Puo' con decreto Ministeriale essere definitivamente confermata su deliberazione della Facolta' o, Scuola, che deve accertare e giudicare l'operosita' scientifica e didattica del libero docente durante il quinquennio.
Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, puo' essere prorogato nel caso di mancato esercizio per legittimo impedimento, secondo norme che sono stabilite nel regolamento generale universitario.

AGGIORNAMENTO (13)


Il Regio D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, convertito senza modificazioni dalla 2 gennaio 1936, n. 73, ha disposto (con l'art. 11, comma 4) che puo' prescindersi "dal possesso della laurea secondo e' previsto nel primo comma, lettera a), dell'art. 118 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, solo quando trattisi di studiosi che abbiano superato 40 anni di eta'".

Art. 119

Art. 40, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 12, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 26, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 119.

(Art. 40, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 12, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 26, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Il giudizio di merito sui candidati e' dato da una Commissione unica per ciascuna materia, nominata dal Ministro su designazione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine.
Oltre ai tre commissari effettivi, il Consiglio superiore designa due commissari supplenti che sono chiamati, secondo l'ordine della designazione, a sostituire coloro che per giustificati motivi non possono partecipare alle adunanze della Commissione.
Se le conclusioni della Commissione favorevoli alla concessione dell'abilitazione siano prese a semplice maggioranza, il Ministro rimette gli atti al Consiglio superiore per il giudizio definitivo.
Contro il giudizio pronunziato dalle Commissioni o dal Consiglio superiore non e' ammesso ricorso nel merito.
I membri delle Commissioni durano in ufficio un biennio e non possono essere rinominati se non sia trascorso un altro biennio.
Le Commissioni si riuniscono una volta all'anno in Roma nel periodo che e' stabilito con ordinanza ministeriale. Per le spese di funzionamento di dette Commissioni, i candidati sono tenuti a versare un contributo nella misura e secondo le modalita' che saranno stabilite nel regolamento generale universitario.

Art. 120

Art. 25, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Articoli 7 e 8, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 120.

(Art. 25, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Articoli 7 e 8, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

La libera docenza puo' essere concessa per qualsiasi disciplina, anche se non vi corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Universita' e degli Istituti superiori.
In tal caso il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, prima di proporre la Commissione giudicatrice, delibera se, per l'importanza e l'autonomia scientifica della materia in cui e' chiesta la libera docenza, si possa iniziare la procedura sulla domanda presentata.

Art. 121

Art. 14, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 121.

(Art. 14, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

L'abilitazione alla libera docenza puo' essere concessa dal Ministro a coloro che sono riusciti in una terza di concorso a cattedre universitarie, per la materia oggetto del concorso stesso.

Art. 122

Testo unico-art. 122

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 APRILE 1948, N. 489))

Art. 123

Art. 42, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 123.

(Art. 42, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).


La libera docenza puo' essere esercitata presso qualsiasi Universita' o Istituto superiore, ove esista una Facolta' o Scuola con insegnamenti cui sia connessa la materia che il libero docente e' abilitato ad insegnare.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238)).

Le norme e le modalita' per l'esercizio della libera docenza sono stabilite dal regolamento generale universitario.

Art. 124

Art. 43, R. decreto 30 settembre 1923, n, 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto- legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 124.

(Art. 43, R. decreto 30 settembre 1923, n, 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto- legge 3 luglio 1930, n. 1176).

L'annessa tabella F determina la tassa per il conferimento e quella per l'esercizio della libera docenza.
La prima e' devoluta all'Erario; la seconda all'Universita' o Istituto superiore dove il libero docente intende esercitare il suo insegnamento.
La tassa di esercizio deve essere nuovamente pagata ogni volta che il libero docente si trasferisca ad altra Universita' o Istituto.

Art. 125

Art. 27, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 125.

(Art. 27, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Al libero docente, che durante l'anno accademico abbia effettivamente impartito un corso regolare di lezioni, e' corrisposta, alla fine dell'anno stesso, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, una retribuzione commisurata all'importanza del corso, a totale carico del bilancio dell'Universita' o dell'Istituto.
Non sono retribuiti i corsi impartiti a titolo privato dai professori di ruolo e da coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592; ne' sono retribuiti i corsi impartiti da liberi docenti,che, essendo aiuti o assistenti a una determinata cattedra, svolgano una parte del corso ufficiale della materia medesima.

Art. 126

Art. 45, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n..2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 126.

(Art. 45, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n..2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Ai liberi docenti possono essere inflitte, secondo la gravita' delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:
1° la censura;
2° la sospensione dall'abilitazione da uno a tre anni;
3° la revoca dell'abilitazione.

Per le cause indicate nell'art. 88 si applica la censura; per quelle indicate nell'art. 89 si applicano, secondo i casi e le circostanze, le punizioni di cui ai nn. 2 e 3.

La censura e' inflitta per iscritto dal rettore o direttore, udite le giustificazioni del libero docente.

Le punizioni di cui ai nn. 2 e 3 sono inflitte dal Ministro, su conforme parere del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale. L'incolpato e' invitato a presentare a voce o per iscritto le sue difese.

Ove la gravita' dei fatti lo richieda, il rettore o direttore puo' ordinare a carico di un libero docente la sospensione dall'abilitazione a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo regolare procedimento disciplinare.

Incorre di diritto nella revoca dell'abilitazione il libero docente che abbia riportato una condanna penale ai sensi dell'((art. 66 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960)), sullo stato giuridico degli impiegati civili, o che, ricoprendo un pubblico ufficio, ne sia stato revocato o destituito.

Anche relativamente ai corsi a titolo privato, i rettori e direttori possono esercitare le facolta' di cui all'art. 91.

Art. 127

Art. 46, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 127.

(Art. 46, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Il libero docente decade dall'abilitazione se per cinque anni consecutivi non abbia esercitato l'insegnamento senza legittimi impedimenti. La decadenza viene dichiarata con decreto del Ministro su rapporto del rettore o direttore, udite le deduzioni dell'interessato.
Decade di diritto dall'abilitazione se abbia conseguito la nomina a professore di ruolo presso Universita' o Istituti superiori, salvo il disposto dell'art. 117, comma secondo, lettera a).

Art. 128

Testo unico-art. 128

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238))

Art. 129

Articoli 62 e 84, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 26, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 129.

(Articoli 62 e 84, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 26, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Presso le Universita' e gli Istituti superiori prestano servizio, in relazione alle esigenze delle Facolta' e Scuole che li costituiscono, aiuti, assistenti e lettori.
Tali categorie di personale sono a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto, ed il loro stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza sono determinati nel regolamento interno di cui all'art. 44. I provvedimenti relativi sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione, salvo le disposizioni del presente Capo.
Il riparto di detto personale tra le cattedre e gli Istituti scientifici delle varie Facolta' e Scuole e' determinato dal Consiglio d'amministrazione su proposta del senato accademico, udite le Facolta' e Scuole che costituiscono l'Universita' o Istituto.

Art. 130

Art. 64, commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 33, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 26, commi 1° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 130.

(Art. 64, commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 33, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 26, commi 1° e 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Gli aiuti e assistenti sono scelti mediante concorso per esame tra laureati o diplomati secondo modalita' che sono stabilite dal regolamento generale universitario; sono nominati dal Consiglio di amministrazione per un anno accademico e possono essere confermati di anno in anno su proposta del professore ufficiale della materia.
Ai concorsi per posti di aiuto e di assistente dei Regi Istituti superiori d'architettura e delle cattedre di disegno delle Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori possono prendere parte anche coloro che, sforniti di laurea abbiano titoli riconosciuti adeguati dal competente Consiglio di Facolta'.
I parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso, non possono essere nominati aiuti o assistenti.
Ai posti di aiuto e assistente puo' provvedersi, oltre che per concorso, mediante trasferimento di aiuti e assistenti di ruolo appartenenti ad altri Istituti d'istruzione superiore, sempreche' trattisi di cattedra corrispondente a quella cui l'aiuto o assistente e' addetto o ad una parte di essa, previa richiesta del professore interessato e col consenso dell'aiuto o dell'assistente. Non sono dovute, in tal caso, indennita' di trasferimento.
Ai posti di aiuto puo' provvedersi, oltre che per concorso, mediante promozione degli assistenti, che abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio; la promozione e' deliberata su proposta o designazione del professore ufficiale della materia.

Art. 131

Art. 65, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 26, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 131.

(Art. 65, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 26, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

L'ufficio di professore di ruolo in Istituti medi d'istruzione e' incompatibile con quello di aiuto o di assistente.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 382)).

Art. 132

Art. 64, commi 3° e 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 102 - Art. 26, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 132.

(Art. 64, commi 3° e 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 102 - Art. 26, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Gli aiuti e gli assistenti, nominati in seguito a concorso, dopo cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio, possono essere assunti indistintamente nei ruoli dei professori di tutti gli Istituti medi d'istruzione di primo e secondo grado dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, sempreche' all'atto della cessazione dall'ufficio siano disponibili posti di ruolo negli Istituti stessi. L'assunzione ha luogo con grado di ordinario e per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che a giudizio del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore, siano corrispondenti a quelle che formano oggetto delle cattedre, cui gli interessati erano addetti in qualita' di aiuti o assistenti.
Coloro che sono stati assunti in virtu' del comma precedente possono chiedere il riconoscimento di non piu' di cinque anni di servizio quali aiuti o assistenti, ai fini del Conseguimento del diritto a pensione, e in tal caso sono soggetti al pagamento di un contributo nella misura e secondo le modalita' stabilite dall'articolo unico del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1613.
Ove invece le Universita' o gli Istituti superiori, donde provengono, abbiano per tali categorie di personale ordinamenti propri sulle pensioni, tutti gli anni di servizio quali aiuti o assistenti sono interamente computati agli effetti della pensione e gli oneri relativi vengono ripartiti tra Stato e Universita' o Istituti in conformita' di quanto dispone l'articolo 48 del T. U. delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 133

Art. 26, comma 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 133.

(Art. 26, comma 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Gli aiuti e assistenti assunti in servizio in seguito a concorso, oltre quanto e' stabilito dall'articolo precedente per il loro passaggio nei ruoli degl'Istituti medi d'istruzione, possono, dopo cinque anni di lodevole servizio, ottenere il passaggio in altre carriere delle pubbliche Amministrazioni: tali carriere, come pure le modalita' del passaggio, saranno determinate con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati.

Art. 134

Art. 26, commi 1° e 5°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 134.

(Art. 26, commi 1° e 5°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Gli aiuti e assistenti non possono esser mantenuti in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in nessun caso possono essere mantenuti in servizio oltre il sessantesimo anno di eta'.

Art. 135

Art. 26, comma 1° e 27, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 135.

(Art. 26, comma 1° e 27, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

In luogo di assistenti ordinari e in determinate circostanze, possono, mediante concorso, essere assunti assistenti straordinari, i cui obblighi di servizio e la cui retribuzione saranno, caso per caso, stabiliti dal Consiglio d'amministrazione. La retribuzione sara' in ogni caso inferiore a quella iniziale spettante agli assistenti ordinari. All'uopo e' necessaria l'autorizzazione del Ministro, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale. Gli assistenti straordinari possono essere confermati con le norme vigenti per gli aiuti ed assistenti ordinari.
Oltre agli aiuti ed assistenti retribuiti, di cui agli articoli precedenti, possono essere nominati, con decreto del rettore o direttore, su designazione del professore ufficiale della materia, aiuti ed assistenti volontari.
Gli aiuti e gli assistenti volontari devono essere scelti tra laureati e diplomati, esclusi i parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso.

Art. 136

Art. 26, comma 1°, e art. 28, decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 136.

(Art. 26, comma 1°, e art. 28, decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Alle cattedre di lingue e letterature possono essere annessi lettorati per le esercitazioni relative.
Ai lettori si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli aiuti e assistenti ordinari; il loro trattamento economico non puo' essere superiore a quello dei medesimi.
Per l'ufficio di lettore di lingue straniere puo' prescindersi dal requisito della cittadinanza italiana.

Art. 137

Art. 1, legge 8 giugno 1933, n. 629
Art. 137.

(Art. 1, legge 8 giugno 1933, n. 629).

Ogni Universita' e Istituto superiore, di cui alle tabelle A e B, ha una segreteria, che comprende anche un ufficio di economato e cassa.
Il personale addetto alla segreteria e' a carico dell'Universita' o Istituto ed e' distinto in tre gruppi:
a) amministrativo;
b) di ragioneria;
c) di ordine.
I ruoli organici, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza sono stabiliti dal regolamento interno, di cui all'art. 44 del presente T. U.
Il trattamento economico non puo' essere superiore a quello stabilito per i corrispondenti gruppi dei ruoli dell'Amministrazione statale sino al grado nono incluso.

Art. 138

Articoli 2 e 3, legge 8 giugno 1933, n. 629
Art. 138.

(Articoli 2 e 3, legge 8 giugno 1933, n. 629).

I concorsi di ammissione al ruolo del personale di segreteria di ciascuna Universita' o Istituto si svolgono presso il Ministero dell'educazione nazionale, secondo norme e modalita' stabilite dal regolamento generale universitario.
I titoli di studio per l'ammissione ai concorsi sono:
1° per il gruppo amministrativo una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze economiche e commerciali, in scienze economico-marittime;
2° per il gruppo di ragioneria: il diploma di ragioneria;
3° per il gruppo d'ordine: la licenza di studi medi di primo grado.
E' ammesso il trasferimento del personale di amministrazione da una ad altra Universita' o Istituto, previo il consenso dei due Consigli d'amministrazione interessati.

Art. 139

Articoli 4 e 5, legge 8 giugno 1933, n, 629
Art. 139.

(Articoli 4 e 5, legge 8 giugno 1933, n, 629).

Salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo presso ciascuna Universita' o Istituto e' destinato un direttore amministrativo, compreso tra i dipendenti dello Stato; a carico del quale grava la relativa spesa.
Il direttore amministrativo sovraintende, in conformita'; alle disposizioni del rettore o direttore e delle autorita' accademiche, a tutti i servizi amministrativi ed e' responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.
Nell'annessa tabella G sono indicati i gradi di classifica ed i posti di ruolo dei direttori amministrativi dei Regi Istituti d'istruzione superiore.
Negli Istituti, ai quali non e' destinato un direttore amministrativo, le relative funzioni possono essere assegnate, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, per incarico annuale, a un direttore amministrativo di altro Istituto della sede.
Tale incarico e' retribuito, a carico dell'Istituto, con l'emolumento in ragione di lire millecinquecento annue.

Art. 140

Articoli 6 e 7, legge 8 giugno 1933, n. 629
Art. 140.

(Articoli 6 e 7, legge 8 giugno 1933, n. 629).

La nomina al grado iniziale di direttore amministrativo ha luogo in seguito a concorso per titoli ed esami, secondo norme e modalita' stabilite dal regolamento generale universitario.

Al concorso possono prendere parte:
a) i funzionari del gruppo amministrativo dei Regi Istituti d'istruzione superiore che abbiano prestato almeno 10 anni di servizio nel gruppo stesso;
b) i funzionari del gruppo A delle Amministrazioni dello Stato, di grado non inferiore al nono, forniti del titolo di studio prescritto dall'articolo 138 del presente T. U. per l'ammissione alla carriera amministrativa dei Regi Istituti d'istruzione superiore e provvisti dell'anzianita' richiesta dal Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, per l'ammissione agli esami di promozione al grado ottavo. ((3))

Per le promozioni ai gradi successivi si applicano le disposizioni vigenti per gli altri impiegati civili dello Stato.

AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio D.L. 04 ottobre 1934, n. 1683, convertito con modificazioni dalla L. 1 aprile 1935, n. 1208, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ai concorsi, di cui all'art. 140 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, per la nomina al grado iniziale di direttore amministrativo, possono partecipare anche i capi di segreteria dei Regi istituti superiori, di cui all'articolo 233 del testo unico in servizio al 22 giugno 1933, data di pubblicazione della legge 8 giugno 1933, n. 629, purche' provvisti del prescritto titolo di studio e della prescritta anzianita'".

Art. 141

Articoli 62 e 84, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 1, R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022 - Art. 3, commi 1° e 3°, e 29, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 141.

(Articoli 62 e 84, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 1, R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022 - Art. 3, commi 1° e 3°, e 29, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Presso le Universita' e gli Istituti superiori prestano servizio, in relazione alle esigenze delle Facolta' e Scuole che li costituiscono, tecnici e subalterni.
Tali categorie di personale sono a carico dell'Universita' o Istituto. Lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza sono determinati dal regolamento interno, di cui all'art. 44 del presente T. U. Gli emolumenti del personale subalterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono tuttavia stabiliti nella misura di quelli spettanti agli uscieri delle Amministrazioni centrali dello Stato, a sensi del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.
Il Consiglio d'amministrazione determina il personale occorrente per i servizi generali dell'Universita' o Istituto e per quelli particolari delle varie Facolta' e Scuole, ripartendolo, ove occorra, tra le cattedre e gli Istituti scientifici. Le relative deliberazioni sono adottate su proposta del senato accademico, udite le Facolta' e Scuole che costituiscono l'Universita' o Istituto.

Art. 142

Articoli 33 e 37, comma ultimo, Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 142.

(Articoli 33 e 37, comma ultimo, Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Nelle Universita' e negl'Istituti superiori si puo' ottenere l'iscrizione solo in qualita' di studenti.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 2022, N. 33)).

Art. 143

Art. 47, comma 1°. R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 64, comma 3°, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 - Art. 5, comma 1°, R. decreto-legge 27 marzo 1924, n. 527 - Art. 7, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 32, comma 1°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 5, R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235 - Art. 6, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 181 - Art. 14, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 36, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 143.

(Art. 47, comma 1°. R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 64, comma 3°, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 - Art. 5, comma 1°, R. decreto-legge 27 marzo 1924, n. 527 - Art. 7, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 32, comma 1°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 5, R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235 - Art. 6, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 181 - Art. 14, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 36, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Coloro che hanno superato l'esame di maturita' classica possono essere iscritti presso tutte le Facolta' e Scuole.

Coloro che hanno superato l'esame di maturita' scientifica ed i giovani armeni che hanno conseguito il diploma del liceo tecnico « Moorat Raphael » di Venezia possono essere iscritti presso ogni Facolta', eccezion fatta per le Facolta' di giurisprudenza e di lettere e filosofia. Coloro, peraltro, che hanno superato l'esame di maturita' nei licei scientifici italiani all'estero e nel R. Istituto d'istruzione media di Bengasi possono essere iscritti in tutte le Facolta'; ed uguale diritto compete ai giovani delle Isole italiane dell'Egeo, che hanno superato l'esame di maturita' scientifica nelle Regie scuole medie di Rodi.

Coloro che hanno superato l'esame di maturita' artistica possono essere iscritti alle Facolta' di architettura.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1961, N. 685)). ((204))

Coloro che hanno conseguito il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, industriali, nautici, commerciali e per geometri possono essere iscritti alla Facolta' di scienze economiche e commerciali.

AGGIORNAMENTO (204)


La L. 21 luglio 1961, n. 685 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che la presente abrogazione entra in vigore dall'anno accademico 1961-62.

Art. 144

Art. 5, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977 - Articoli 4 e 7, comma 1°, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590
Art. 144.

(Art. 5, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977 - Articoli 4 e 7, comma 1°, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590).

Al corso d'applicazione negli Istituti superiori d'ingegneria possono essere iscritti soltanto gli studenti i quali abbiano superato l'esame di licenza di cui all'art. 161, qualunque sia la Facolta' o Scuola di provenienza.
Gli ufficiali e gli ex ufficiali di artiglieria e genio, che abbiano compiuto regolarmente i corsi della Scuola di applicazione d'artiglieria e genio in Torino, ed aspirino a conseguire la laurea in ingegneria, possono essere inscritti, rispettivamente, al secondo e al terzo anno del triennio d'applicazione presso un Istituto superiore d'ingegneria, previa valutazione da parte del Consiglio della Facolta' dei corsi seguiti e degli esami superati.

Art. 145

Art. 37, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 145.

(Art. 37, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Salvo il disposto degli articoli 39, lettere b) e c), e 146, comma secondo, del presente T. U., alle Scuole di perfezionamento, presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore, possono essere ammessi soltanto i laureati o diplomati.
Ai corsi d'integrazione, presso gl'Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, possono essere ammessi solo gli studenti iscritti al secondo biennio degl'Istituti medesimi.

Art. 146

Art. 3, commi 3° e 4°, R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760 - Art. 15, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105
Art. 146.

(Art. 3, commi 3° e 4°, R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760 - Art. 15, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105).

Gli ufficiali del genio aeronautico in attivita' di servizio forniti di laurea in ingegneria, a richiesta del Ministero dell'aeronautica, possono essere ammessi alla Scuola d'ingegneria aeronautica istituita presso il R. Istituto superiore d'ingegneria in Roma, ed alla Scuola di perfezionamento in costruzioni aeronautiche del R. Istituto superiore d'ingegneria di Torino.
Su richiesta dello stesso Ministero dell'aeronautica, possono essere ammessi a frequentare uno o piu' corsi della Scuola d'ingegneria aeronautica di Roma e della Scuola di perfezionamento in costruzioni aeronautiche di Torino ufficiali del genio aeronautico non forniti dei titoli di studio di cui al comma precedente. Alla fine del corso essi possono ottenere solo un certificato degli studi compiuti e del profitto riportato.

Art. 147

Art. 16, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 147.

(Art. 16, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

I cittadini italiani residenti all'estero, gli italiani non regnicoli e gli stranieri possono essere ammessi presso le Universita' e gli Istituti superiori all'anno di corso per il quale dalle competenti autorita' accademiche siano ritenuti sufficienti i titoli di studio conseguiti all'estero.
Per ottenere l'ammissione di cui al comma precedente occorre possedere uno dei titoli di studi medi, conseguiti all'estero e indicati in un elenco approvato, e, occorrendo, modificato con decreto del Ministro dell'educazione nazionale.
Coloro i quali possiedono un titolo di studi medi non compreso nel detto elenco possono ottenere l'ammissione con provvedimento del Ministro, su proposta delle competenti autorita' accademiche e udito il parere del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 148

Art. 148.

(Art. 7, comma 2°, e art. 49 lettera a), R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 25, comma 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 11, comma 4°, lettera a), R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

Lo statuto di ogni Universita' o Istituto superiore determina per ciascuna Facolta' e Scuola il numero minimo di materie, alle quali gli studenti debbono iscriversi durante gli anni di corso prescritti pel conseguimento della laurea o diploma cui aspirano.
Gli studi compiuti e gli esami superati presso Universita' o Istituti superiori hanno valore legale per ogni altra Universita' o Istituto. La diversita' di ordinamenti didattici, che puo' verificarsi tra le stesse Facolta' o Scuole di sedi diverse, a norma degli articoli 18 e 20, non e' d'impedimento ai trasferimenti di studenti dall'una all'altra Universita' o Istituto.

Art. 149

Art. 39, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 149.

(Art. 39, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'Universita' o Istituto la ricognizione della loro qualita' di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H.
Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove gia' superate.
((La validita' degli esami e' prorogata ad anni dieci per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti)).

Art. 150

Art. 48, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 26, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 12, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 150.

(Art. 48, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 26, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 12, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

I corsi sono pubblici; tuttavia ai corsi impartiti a titolo privato, ove lo richiedano i liberi docenti, e, in ogni caso, alle esercitazioni e dimostrazioni pratiche o sperimentali vengono ammessi soltanto gli studenti regolarmente iscritti.

Art. 151

Art. 50, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 28, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 15, R. decreto-legge 3 luglio 1930, 1176
Art. 151.

(Art. 50, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 28, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 15, R. decreto-legge 3 luglio 1930, 1176).

Sulle istanze concernenti la carriera scolastica dei giovani provvedono i rettori e direttori, udito il parere delle Facolta' e Scuole competenti. I provvedimenti dei rettori e direttori sono definitivi.
Nei casi di provvedimenti relativi a trasferimenti di studenti ai sensi del comma secondo dell'art. 148 e conseguenti valutazioni di studi compiuti e di esami superati presso altra Universita' o Istituto, gli interessati, entro quindici giorni dalla data della notificazione del provvedimento del rettore o direttore, possono ricorrere al Ministro, che decide con provvedimento definitivo, udito il Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 152

Art. 54, commi 1° a 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 12, commi 1° a 4°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Articoli 40 e 47, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 152.

(Art. 54, commi 1° a 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 12, commi 1° a 4°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Articoli 40 e 47, commi 1° e , R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

L'annessa tabella H determina le tasse e le sopratasse per ciascuna Facolta'; per le Scuole speciali e di perfezionamento e per i Corsi di cui al comma terzo dell'art. 20 le tasse e sopratasse sono determinate negli statuti.

Le tasse d'immatricolazione e d'iscrizione, le tasse per gli studenti fuori corso e le sopratasse di ripetizione di esami sono devolute all'Universita' o Istituto; le tasse di laurea e diploma all'Erario; le sopratasse per esami di profitto e per quelli di laurea o diploma e le tasse di licenza dal biennio propedeutico sono erogate per propine ai componenti le commissioni esaminatrici, o a vantaggio dell'Universita' o Istituto, secondo le norme che sono stabilite dal regolamento generale universitario.

Tutte le tasse e sopratasse sono versate direttamente alla Universita' o Istituto, tranne le tasse di laurea e di diploma.

((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1951, N. 1551)).

Non e' consentita la dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, salvo il disposto degli articoli 153, 154, 155 e 156.

Art. 153

Art. 49, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 153.

(Art. 49, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Non sono tenuti al pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche coloro che si trovino nelle condizioni previste dalle leggi 14 giugno 1928, n. 1312, e 2 luglio 1929, n. 1182.
L'esenzione totale di cui all'art. 1, lettera c) n. 5, della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e', peraltro, subordinata alle seguenti condizioni:
1° che i beneficiandi contemplati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge stessa abbiano, rispettivamente, sette o piu' figli, ovvero dieci o piu' figli, viventi ed a carico, di nazionalita' italiana;
2° che gli studenti abbiano superato con una media non inferiore ai sette decimi gli esami che costituiscono titolo per l'ammissione all'Universita' o Istituto, ovvero gli esami consigliati dalla Facolta' o Scuola per l'anno precedente, o un numero corrispondente di esami, qualora abbiano seguito un diverso piano di studi, e non siano stati respinti in alcuna prova.

Art. 154

Art. 20, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 154.

(Art. 20, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati e invalidi di guerra, iscritti negli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, sono dispensati, Con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, dal pagamento delle tasse e sopra tasse scolastiche, quando non demeritino per il profitto e la condotta e siano di disagiata condizione economica.
La disposizione si applica anche agli studenti orfani, mutilati e invalidi per la causa nazionale, ai sensi della legge 24 marzo 1930, n. 454.

Art. 155

Art. 3, comma ultimo, R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760 - Art. 16 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105
Art. 155.

(Art. 3, comma ultimo, R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760 - Art. 16 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105).

Gli ufficiali del genio aeronautico, ammessi alla Scuola d'ingegneria aeronautica del R. Istituto superiore d'ingegneria di Roma ed alla Scuola di perfezionamento in costruzioni aeronautiche del R. Istituto superiore d'ingegneria di Torino, a sensi dell'art. 146, sono esenti dal pagamento di tutte le tasse e sopratasse scolastiche.

Art. 156

Art. 16, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 12, comma 6°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 19, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863
Art. 156.

(Art. 16, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 12, comma 6°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 19, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863).

Gli studenti di cittadinanza straniera, i quali appartengano a famiglia residente all'estero, sono esonerati dal pagamento di meta' di tutte le tasse e sopratasse scolastiche.
Gli studenti di cittadinanza italiana, appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia o nella provincia di Zara sono esonerati dal pagamento dell'intero ammontare delle tasse e sopratasse scolastiche.
Tanto gli uni che gli altri sono tenuti al pagamento dei contributi di qualsiasi natura.
Il beneficio di cui ai primi due commi del presente articolo resta sospeso, qualora lo studente debba ripetere lo stesso anno di corso o non ottenga il titolo accademico nel numero di anni prescritto per il conseguimento del titolo stesso.

Art. 157

Art. 10, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119
Art. 157.

(Art. 10, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119).

Gli studenti che fanno passaggio, durante il corso degli studi, da una ad altra Facolta' o Scuola nella quale le tasse siano piu' elevate, debbono pagare la differenza delle tasse per gli anni di corso dai quali sono dispensati nella Facolta' o Scuola cui hanno fatto passaggio.
Ove detto passaggio avvenga contemporaneamente al trasferimento da una ad altra Universita', la differenza anzidetta e' pagata all'Universita' o Istituto ove lo studente si trasferisce.

Art. 158

Art. 60, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 24, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 47, comma 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 158.

(Art. 60, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 24, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 47, comma 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

I diritti di segreteria dovuti per gli atti di competenza degli uffici delle Universita' e Istituti superiori sono determinati dall'annessa tabella I.

Art. 159

Art. 49, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923. n. 2102 - Art. 11, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135
Art. 159.

(Art. 49, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923. n. 2102 - Art. 11, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

Gli esami sono di profitto, di licenza dal biennio propedeutico d'ingegneria e di laurea o diploma.

Art. 160

Art. 160.

(Art. 49, comma 3°, lettera b), R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 12, comma 2°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 29, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 11, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

Gli esami di profitto, presso tutte le Facolta' o Scuole, possono essere sostenuti per singole materie o per gruppi di materie, secondo le norme contenute nello statuto di ogni Universita' o Istituto superiore.
Salvo il disposto del comma seguente, lo statuto determina inoltre per ciascuna Facolta' e Scuola il numero degli esami di profitto prescritti per il conseguimento della laurea o diploma e le modalita' di detti esami.
Per essere ammessi all'esame di laurea in scienze economiche e commerciali gli studenti debbono peraltro aver superato gli esami su almeno due delle quattro lingue di cui all'art. 21, ultimo comma.

Art. 161

Art. 2, R. decreto-legge 14 giugno 1926, n. 1590 - Art. 34, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 161.

(Art. 2, R. decreto-legge 14 giugno 1926, n. 1590 - Art. 34, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

All'esame di licenza sono ammessi coloro che hanno frequentato il corso biennale propedeutico degli studi d'ingegneria e superati tutti gli esami di cui all'art. 26.
L'esame predetto consiste in una prova scritta di matematica e fisica, in una prova grafica e in una prova orale, atte a dimostrare la maturita' dei candidati nelle materie scientifiche e nel disegno e l'attitudine agli studi di applicazione.
La Commissione per l'esame di licenza e' composta di cinque membri.
Tre di essi sono professori della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali o del primo biennio degli Istituti superiori d'ingegneria di Milano e Torino o del biennio propedeutico dell'Accademia navale di Livorno, dell'Accademia di artiglieria e genio di Torino e dell'Accademia aeronautica di Caserta; gli altri due membri sono designati dal direttore dell'Istituto superiore d'ingegneria della stessa sede o della sede piu' vicina fra i professori di ruolo del corso di applicazione.

Art. 162

Art. 162.

(Art. 49, comma 3°, lettera c), R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art 11, comma 4°, lettera b), R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

Salvo il disposto dell'articolo seguente, le modalita' dell'esame di laurea o di diploma sono determinate dallo statuto di ogni Universita' o Istituto superiore.

Art. 163

Art. 5, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590
Art. 163.

(Art. 5, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590).

Coloro che hanno seguito l'intero corso di studi propedeutici e di applicazione per l'ingegneria e hanno superato tutti gli esami di profitto sono ammessi a sostenere l'esame di laurea in ingegneria, il quale consiste nello svolgimento di un progetto specifico per un determinato ramo d'ingegneria, redatto nell'ultimo anno di corso, e in una discussione orale.

Art. 164

Art. 13, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 42, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 164.

(Art. 13, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 42, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Gli esami di profitto, di licenza dal biennio propedeutico d'ingegneria e di laurea e diploma si danno in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.
Non e' consentita alcun'altra sessione di esami.

Art. 165

Art. 41, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 165.

(Art. 41, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le punizioni disciplinari che, secondo la gravita' delle mancanze, possono essere inflitte agli studenti sono determinate dal regolamento generale universitario.

Art. 166

Art. 53, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2162 - Art. 31, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172
Art. 166.

(Art. 53, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2162 - Art. 31, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

I rettori e i direttori coadiuvati dai presidi delle Facolta' e Scuole che costituiscono l'Universita' o l'Istituto vigilano a che gli studi si svolgano con ordine e disciplina; essi debbono prevenire e, occorrendo, reprimere ogni tentativo od atto inteso ad interrompere o turbare la continuita' o regolarita' dei corsi o ad arrecare danneggiamenti agli immobili e al materiale di qualsiasi natura appartenente all'Universita' o Istituto.
Ai fini di cui al comma precedente, gli impiegati amministrativi e i subalterni costituiscono, alle dipendenze del rettore o direttore ed entro i locali e stabilimenti dell'Universita' o Istituto, un corpo di polizia interna, con attribuzioni e responsabilita' che sono determinate dal regolamento generale universitario.

Art. 167

Art. 4, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 17, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 4, commi 1° a 3°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172
Art. 167.

(Art. 4, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 17, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 4, commi 1° a 3°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

Le Universita' e gli Istituti superiori conferiscono, in nome del Re le lauree e i diplomi, che, per ciascuna delle Facolta' indicate nell'art. 20 sono determinati dal regolamento generale universitario.
Possono inoltre conferire altre lauree o diplomi che saranno stabiliti dai rispettivi statuti in relazione all'ordinamento didattico delle Facolta', Scuole e Corsi di cui sono costituiti.
Il diploma di laurea in scienze economiche e commerciali portera' una menzione indicante il Corso complementare di integrazione che lo studente abbia seguito, superando i relativi esami.

Art. 168

Art. 36, R. decreto-legge 4 settembre 1925. n. 1604 - Art. 10, ultimo comma, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119
Art. 168.

(Art. 36, R. decreto-legge 4 settembre 1925. n. 1604 - Art. 10, ultimo comma, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119).

La laurea in scienze politiche e equipollente alla laurea in giurisprudenza agli effetti dell'ammissione a tutti i concorsi per le Amministrazioni governative, salvo che per la carriera giudiziaria.

Art. 169

Art. 17, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 2, commi 3° a 5°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Legge 30 marzo 1931, n. 381 - Art. 45, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n, 1227
Art. 169.

(Art. 17, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 2, commi 3° a 5°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Legge 30 marzo 1931, n. 381 - Art. 45, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n, 1227).

La laurea ad honorem puo' essere conferita soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della Facolta' o Scuola per cui e' concessa.
La deliberazione del Consiglio della Facolta' o della Scuola, che conferisce la laurea ad honorem, deve essere presa con la maggioranza di due terzi dei voti ed approvata dal Ministro dell'educazione nazionale.
La laurea ad honorem attribuisce tutti i diritti delle lauree ordinarie.

Art. 170

Art. 17, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 170.

(Art. 17, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale nel Regno, salvo il caso di legge speciale.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 LUGLIO 2002, N. 148)).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 LUGLIO 2002, N. 148)).

Art. 171

Art. 171.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1949, N. 328))

Art. 172

Articoli 4, comma 2°, e 5 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 2, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 21, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 44, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 172.

(Articoli 4, comma 2°, e 5 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 2, commi 1° e , R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 21, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 44, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le lauree e i diplomi conferiti dalle Universita' e dagli Istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche.
L'abilitazione all'esercizio professionale e' conferita in seguito ad esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che:
a) abbiano conseguito presso Universita' o Istitui superiori la laurea o il diploma corrispondente;
b) abbiano superato, nel corso degli studi pel conseguimento del detto titolo, gli esami di profitto nelle discipline che sono determinate per regolamento.

Art. 173

Art. 1, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909
Art. 173.

(Art. 1, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

La tabella L annessa al presente T. U. determina le professioni per esercitare le quali e' necessario aver superato l'esame di Stato, e le lauree o diplomi che si richiedono per esservi ammessi.
L'efficacia delle altre lauree o diplomi, che le Universita' e gli Istituti superiori potranno conferire, a norma dell'articolo 167, agli effetti della eventuale ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di ciascuna delle professioni di cui alla predetta tabella, sara' determinata successivamente per decreto Reale.
Nessuno puo' essere iscritto negli albi per l'esercizio professionale se non abbia superato il rispettivo esame di Stato.

Art. 174

Art. 59, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 7, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 - Art. 33, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 23, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 174.

(Art. 59, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 7, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 - Art. 33, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 23, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

I programmi dei singoli esami di Stato sono determinati per regolamento, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale e su proposta di apposite Commissioni nominate dal Ministro.
Sono altresi' determinate dal regolamento tutte le norme concernenti le sedi e lo svolgimento degli esami.

Art. 175

Art. 59, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 3, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 - Art. 33, R. decreto 30 novembre 1924, n 2172 - Art. 23, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 175.

(Art. 59, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 3, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 - Art. 33, R. decreto 30 novembre 1924, n 2172 - Art. 23, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Le Commissioni giudicatrici sono, ogni anno accademico, nominate dal Ministro per ciascuna sede e per ciascuna professione. Sono in maggioranza composte di professori di ruolo appartenenti a Universita' o Istituti superiori e, secondo le professioni cui i candidati aspirano, di magistrati o funzionari di alto grado, di persone di riconosciuta competenza nel rispettivo ramo di studi o che abbiano dato prova di notevole perizia nell'esercizio professionale.
Ai componenti le Commissioni e' corrisposto, dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione, un compenso di lire venticinque se appartenenti all'Amministrazione dello Stato, e di lire cinquanta se estranei all'Amministrazione stessa, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.
Oltre tale compenso sono corrisposti ai componenti, che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze, l'indennita' di missione e il rimborso delle spese a norma del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni. Agli estranei all'Amministrazione competono le indennita' stabilite per gli impiegati del grado sesto.
Le indennita' e i compensi previsti dal presente articolo, escluso il rimborso delle spese di viaggio, sono soggetti alla riduzione del 12%, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 176

Art. 2, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 - Articoli 23, 24 e 25, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 51, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 176.

(Art. 2, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 - Articoli 23, 24 e 25, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 51, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).


La tassa di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione a qualsiasi ramo di esercizio professionale e' stabilita in lire duecento. ((147))

Oltre alla tassa di ammissione, i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio di tutte le professioni debbono versare direttamente alla cassa dell'Universita' o Istituto superiore, presso cui sostengono gli esami stessi, un contributo di lire cento, che e' devoluto al rimborso di spese per consumo di materiali, uso d'istrumenti, fornitura di cancelleria. ((147))

Coloro che, essendo stati riprovati, si ripresentino allo esame sono tenuti a pagare nuovamente la tassa ed il contributo.

Non e' consentita la dispensa dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato e del relativo contributo.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE, 1945, N. 238.

AGGIORNAMENTO (147)


La L. 8 dicembre 1956, n. 1378 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La tassa di ammissione di lire 200 e il contributo di lire 100, dovuti dal candidato agli esami di abilitazione all'esercizio delle varie professioni in dipendenza dell'art. 176 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono aumentati rispettivamente a lire 6000 e a lire 3000".

Art. 177

Art. 59, ultimo comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 33, ultimo comma, R. decreto 30 novembre 1924, 2172 - Art. 23, ultimo comma, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 177.

(Art. 59, ultimo comma, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 33, ultimo comma, R. decreto 30 novembre 1924, 2172 - Art. 23, ultimo comma, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale viene ogni anno pubblicata una statistica relativa all'esito degli esami di Stato, con l'elenco delle Facolta' e Scuole che negli esami dei propri laureati e diplomati hanno dato migliori risultati.

Art. 178

Art. 4. R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909
Art. 178.

(Art. 4. R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

La qualifica di specialista in qualsiasi ramo di esercizio professionale puo' essere assunta soltanto da coloro che abbiano conseguito il relativo diploma secondo quanto viene stabilito dagli statuti delle Universita' e degli Istituti superiori.
Chi contravvenga alla disposizione, di cui al comma precedente, incorre nella esclusione dall'albo professionale nel quale e' iscritto, senza pregiudizio delle altre pene previste per gli esercenti abusivi delle singole professioni.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai professori universitari di ruolo e ai liberi docenti delle materie o parti di materie che sono oggetto delle singole specialita'.

Art. 179

Art. 59, comma 4°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 5, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909
Art. 179.

(Art. 59, comma 4°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 5, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

L'ammissione all'esercizio delle professioni di avvocato, procuratore legale e notaio e' regolata da norme speciali.
E' altresi' regolata da norme speciali l'ammissione all'esercizio della professione d'insegnante di materie che si impartiscono nei Regi Istituti medi di istruzione. Per l'esercizio di tale professione e' istituito un albo speciale secondo norme stabilite per regolamento. Nessuno potra' esservi iscritto ove non abbia conseguito almeno l'idoneita' negli esami sostenuti in concorsi a cattedre degli Istituti predetti. Tali esami hanno valore di esami di Stato.

Art. 180

Art. 1, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960
Art. 180.

(Art. 1, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).

Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dell'artiglieria e del genio militare, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono:
1° di avere conseguito la laurea in ingegneria presso un R.
Istituto superiore di ingegneria, oppure di aver compiuto con successo i corsi della Scuola di applicazione di artiglieria e genio, e, limitatamente al periodo di tempo dal 1° novembre 1924 al 2 maggio 1928, i corsi straordinari presso l'Accademia militare di artiglieria e genio;
2° di essere stati destinati, posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al numero 1° in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o piu' dei seguenti uffici e stabilimenti o in quegli altri che con decisione del Ministro per la guerra siano dichiarati di carattere tecnico equipollente: uffici e stabilimenti del servizio tecnico di artiglieria - comandi del genio - direzioni e uffici fortificazioni del genio - uffici e stabilimenti del servizio degli specialisti del genio - ispettorato del genio - direzione generale del genio - uffici del genio Militare per la Regia marina - uffici e stabilimenti del servizio automobilistico militare - uffici e stabilimenti del servizio chimico militare;
3° di aver effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria.
I requisiti di cui ai numeri 1 e 2 saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio e, per i laureati, anche del titolo accademico.
Il requisito di cui al numero 3° sara' dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dal generale ispettore dell'arma di artiglieria per gli ufficiali di artiglieria e dal generale ispettore dell'arma del genio per gli ufficiali del genio.

Art. 181

Articoli 2 e 3, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960
Art. 181.

(Articoli 2 e 3, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).

Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori del genio navale e delle armi navali, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono:
1° di aver conseguito la laurea in ingegneria presso un R. Istituto superiore di ingegneria oppure, per gli ufficiali delle armi navali provenienti dagli ufficiali di vascello, di avere conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Regia marina;
2° di essere stati destinati, posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al numero 1° in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o piu' dei seguenti uffici e stabilimenti, e in quegli altri che con decisione del Ministro della marina siano dichiarati di carattere tecnico equipollente:
a) per gli ufficiali del genio navale: comitato progetti navi - direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche - direzioni delle costruzioni navali e meccaniche - stabilimento di lavoro di Castellammare di Stabia - uffici tecnici del genio navale;
b) per gli ufficiali delle armi navali: comitato progetti navi - divisioni tecniche della direzione generale armi e armamenti navali - Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra - direzione armi e armamenti navali - direzione torpedini e munizionamento - uffici tecnici delle armi navali e del munizionamento;
3° di avere effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria.
I requisiti di cui ai numeri 1° e 2° saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, per i laureati anche del titolo accademico e per gli ufficiali delle armi navali, provenienti dagli ufficiali di vascello, del brevetto di specializzazione superiore tecnica della Regia marina.
Il requisito di cui al numero 3 sara' dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dal generale ispettore del genio navale per gli ufficiali del genio navale, e per gli ufficiali delle armi navali dal generale ispettore delle armi navali o dal direttore generale delle armi e armamenti navali.
Possono del pari ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori di vascello, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, qualora dimostrino o di possedere la laurea in ingegneria o di aver conseguite uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Regia marina e posseggano, nell'un caso e nell'altro, i requisiti di cui ai numeri 2° e 3° del presente articolo.

Art. 182

Art. 4, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960
Art. 182.

(Art. 4, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).

Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori del genio aeronautico e dell'arma aeronautica, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono:
1° di avere conseguito la laurea in ingegneria presso un R.
Istituto superiore di ingegneria oppure di aver compiuto con successo i corsi della Scuola di applicazione di artiglieria e genio, e, limitatamente al periodo di tempo dal 1° novembre 1924 al 2 maggio 1928, i corsi straordinari presso l'Accademia militare di artiglieria e genio;
2° di essere stati destinati posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al numero 1° in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o piu' dei seguenti uffici e stabilimenti o in quegli altri che con decisione del Ministro per l'aeronautica siano dichiarati di carattere tecnico equipollente: direzione generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti della Regia aeronautica e direzioni territoriali ed uffici di sorveglianza tecnica dipendenti - direzione superiore degli studi e delle esperienze ed uffici tecnici sperimentali dipendenti - stabilimento costruzioni aeronautiche - ufficio centrale del demanio e direzione territoriale ed uffici staccati dipendenti; 3° di avere effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria.
I requisiti di cui ai numeri 1° e 2° saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, e, per i laureati, anche del titolo accademico.
Il requisito di cui al numero 3° sara' dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dall'ufficiale generale capo del genio aeronautico.
Per gli ufficiali dell'arma aeronautica, in quest'ultimo certificato dovra' essere esplicitamente dichiarato che il servizio prestato presso gli uffici e stabilimenti, di cui al numero 2° del presente articolo, ha avuto carattere tecnico.

Art. 183

Art. 5, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960
Art. 183.

(Art. 5, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).

Agli effetti del computo del periodo di tempo di cui al numero 2° degli articoli 180, 181 e 182 possono essere cumulati i servizi prestati alle dipendenze delle varie Amministrazioni militari.

Art. 184

Articoli 6 e 7, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960
Art. 184.

(Articoli 6 e 7, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).


L'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere agli ufficiali, i quali ne facciano domanda e siano nelle condizioni indicate nei precedenti articoli, verra' concessa con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, sentito il parere del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Gli ufficiali, ai quali verra' rilasciato il decreto Ministeriale suddetto, dovranno pagare all'Erario la tassa di lire trecento. ((147))
AGGIORNAMENTO (147)


La L. 8 dicembre 1956, n. 1378 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La tassa che gli ufficiali delle Forze armate dovranno versare all'Erario, qualora ottengano il conferimento dell'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere ai sensi dell'art. 184 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e' elevata a lire 3000".

Art. 185

Articoli 55 e 57, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 18, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 20, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 50, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 185.

(Articoli 55 e 57, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 18, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 20, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 50, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Presso ogni Universita' e Istituto superiore e' costituita una Cassa scolastica, allo scopo di fornire ai giovani di disagiate condizioni economiche e piu' meritevoli i mezzi per far fronte, in tutto o in parte, al pagamento delle tasse, delle sopratasse e dei contributi.
Alla Cassa scolastica sono devoluti:
a) il dieci per cento dell'ammontare delle tasse d'immatricolazione e di iscrizione e dei contributi di qualsiasi natura;
b) le elargizioni di Enti o di privati, nonche' le somme con cui l'Universita' o l'Istituto creda di concorrervi a carico del proprio bilancio.
La Cassa scolastica e' amministrata da un direttorio ed ha bilancio e gestione distinti da quelli dell'Universita' o Istituto.
Il conferimento degli assegni ha luogo su giudizio inappellabile del direttorio.
Uno speciale regolamento determina per ogni Universita' e Istituto le norme relative alla composizione del direttorio, del quale debbono sempre far parte due studenti scelti dal rettore o direttore, e alla gestione e funzionamento della Cassa scolastica.
Tale regolamento e' emanato con decreto del rettore o direttore, udito il senato accademico e il Consiglio d'amministrazione.
Occorrendo, e' modificato con decreto del rettore e direttore, uditi il direttorio della Cassa scolastica e il Consiglio d'amministrazione.
I regolamenti delle Casse scolastiche e le eventuali loro modificazioni debbono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.
Le Casse scolastiche possono, ogni anno, devolvere le eventuali eccedenze attive del loro bilancio a favore dell'Opera universitaria, di cui all'art. 189, nonche' a favore del bilancio delle Universita' e degli Istituti superiori presso cui sono costituite, a titolo di rimborso, totale o parziale, dell'importo delle tasse scolastiche non riscosse in dipendenza della legge 14 giugno 1928, n. 1312.

Art. 186

Art. 1, R. decreto 11 marzo 1923, n. 563 - R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 277 - Art. 20, R. decreto-legge 23 ottobre 1927. n. 2105
Art. 186.

(Art. 1, R. decreto 11 marzo 1923, n. 563 - R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 277 - Art. 20, R. decreto-legge 23 ottobre 1927. n. 2105).

Il Ministro per l'educazione nazionale e' autorizzato a concedere assegni ad italiani ed a stranieri per seguire corsi o compiere studi presso Universita', Istituti superiori e Istituti d'istruzione artistica rispettivamente dell'estero e del Regno. La somma all'uopo occorrente e' annualmente stabilita nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.
Possono essere autorizzate, presso gli istituti incaricati del servizio di tesoreria, apertura di credito a favore degli economi delle Universita', degli Istituti superiori e degli Istituti di istruzione artistica, per il pagamento degli assegni a stranieri che seguono corsi o compiono studi presso Universita', Istituti superiori e Istituti d'istruzione artistica del Regno.

Art. 187

Art. 118. R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 14, R. decreto 6 novembre 1924, n. 1851 - Art. 3, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105. - Art. 58, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 187.

(Art. 118. R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 14, R. decreto 6 novembre 1924, n. 1851 - Art. 3, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105. - Art. 58, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).


Nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale e' annualmente stanziato un fondo per provvedere alla concessione, a favore di laureati o diplomati, di borse di perfezionamento negli studi presso Universita' o Istituti superiori italiani o stranieri. Tali borse sono conferite ogni anno in seguito a concorso.

Le norme relative al conferimento sono determinate dal regolamento generale universitario.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238)).

Art. 188

Art. 6, R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382
Art. 188.

(Art. 6, R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382).

Sono istituite presso le R. Universita' di Roma cinque borse di studio annuali dell'importo di L. 8000 ciascuna da conferirsi per concorso a giovani iscritti alla Facolta' di scienze politiche, secondo le norme da stabilirsi dal Consiglio della Facolta' medesima.

Art. 189

Articoli 56 e 57. R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 20, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 55. R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 189.

(Articoli 56 e 57. R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 20, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 55. R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).


Presso ogni Universita' e Istituto superiore e' costituita l'Opera dell'Universita' o Istituto.

((Alle Opere e' riconosciuta personalita' giuridica. Esse sono amministrate da un Consiglio composto dal rettore dell'universita' o direttore dell'istituto superiore, che lo presiede, da un componente del Consiglio di amministrazione scelto dallo stesso, da un professore ufficiale nominato dal Consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e da tre studenti eletti dall'organismo rappresentativo locale. Nel regolamento sono stabilite le norme per il funzionamento delle Opere)).

Ciascuna Opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa. Tale regolamento e' emanato e, occorrendo, modificato con decreto del rettore o direttore, udito il direttorio di cui al secondo comma del presente articolo. Il regolamento, e le eventuali sue modificazioni, debbono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

Ciascuna Opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa. Tale regolamento e' emanato, e, occorrendo, modificato con decreto del Rettore o Direttore, udito il Consiglio di cui al secondo comma del presente articolo. I1 regolamento e le eventuali sue modificazioni debbono essere pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 190

Art. 54, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 190.

(Art. 54, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

E' istituita una tassa per le Opere delle Universita', o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale.

L'ammontare della tassa e' di lire duecentocinquanta. Lo effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale. ((147))

All'Opera di ciascuna Universita' o Istituto, oltre alle elargizioni di Enti e di privati ed alle somme con le quali l'amministrazione universitaria creda di concorrere a carico del suo bilancio o di quello della Cassa scolastica, e' devoluto il complessivo provento della tassa predetta, pagata dai contribuenti provvisti di titolo accademico conferito dall'Universita' o Istituto medesimo.

Ai laureati o diplomati, che versino all'Opera dell'Universita' o Istituto presso cui hanno conseguito la laurea o il diploma, una elargizione non inferiore a lire mille, e' conferito dal rettore o direttore il titolo di benemeriti dell'Opera dell'Universita' o Istituto medesimo. ((147))

E' inoltre istituito un contributo speciale per opere sportive e assistenziali nella misura di lire venticinque, che tutti gli studenti delle Universita' e degl'Istituti superiori debbono pagare all'atto della Iscrizione a ciascun anno di corso.

AGGIORNAMENTO (147)


La L. 8 dicembre 1956, n. 1378 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "La tassa di lire 250 per le opere delle Universita' o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, e la elargizione non inferiore a lire 1000 versata dagli aspiranti al titolo di benemeriti dell'Opera dell'universita' o istituto, previste dall'art. 190 del citato testo unico, sono elevate rispettivamente a lire 10.000 e ad un importo non inferiore a lire 50.000".

Art. 191

Art. 56, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 191.

(Art. 56, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le Opere e le fondazioni, che hanno per fine l'incremento degli studi superiori e l'assistenza, nelle sue varie forme, agli studenti delle Universita' e degl'Istituti d'istruzione superiore, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 192

Art. 57, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 192.

(Art. 57, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Il Governo del Re ha la facolta' di disporre l'aggruppamento di due o piu' fondazioni, di cui all'articolo precedente, oppure il loro concentramento nell'Opera dell'Universita' o Istituto: a) quando si tratti di istituzioni che abbiano una rendita netta insufficiente per il raggiungimento dei fini che si propongono; b) quando non vi sia modo di costituire l'amministrazione o la rappresentanza dell'istituzione per difetto di norme nell'atto di fondazione; c) quando l'aggruppamento o il concentramento appaia conveniente nell'intento di rendere piu' semplice ed economica l'amministrazione e piu' proficuo il raggiungimento dei fini che l'istituzione si propone.
Il Governo del Re puo' inoltre riformare gli statuti, i regolamenti, le tavole di fondazione delle istituzioni di cui all'articolo precedente, allo scopo di migliorare il funzionamento di esse; e trasformarne i fini quando non corrispondano alla pubblica utilita' o non possano essere raggiunti. In tutti i casi il nuovo fine dovra' allontanarsi il meno possibile dalla intenzione del fondatore.
Per l'aggruppamento, il concentramento, la riforma delle norme statutarie e la trasformazione dei fini, il Ministro dovra', in ogni caso, udire gli amministratori e i patroni degli Enti, i Comuni e le Provincie interessate, se le istituzioni abbiano carattere locale, l'Universita' o Istituto direttamente o indirettamente interessati.
Il provvedimento e' emanato con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio di Stato.

Art. 193

Articoli 1, 2 e 3, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003
Art. 193.

(Articoli 1, 2 e 3, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003).

E' istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale un Comitato centrale per le Opere universitarie di cui all'art. 189 del presente T. U.
Il Comitato centrale e' organo propulsore e coordinatore dell'attivita' delle Opere di assistenza universitaria; esso:
a) promuovere il coordinamento delle varie forme assistenziali che sorgono ad iniziativa delle singole Universita' o degli Istituti superiori e formula le opportune proposte per la raccolta dei mezzi necessari;
b) delibera circa la erogazione dei fondi di cui all'articolo successivo:
c) promuove le istituzioni di Case dello studente nelle citta' di Universita' o Istituti di istruzione superiore;
d) seconda le varie iniziative dei Gruppi universitari fascisti ai fini della cultura, e della educazione politica e sportiva degli studenti universitari;
e) favorisce l'afflusso degli studenti stranieri presso le Universita' e gli Istituti d'istruzione superiore del Regno e cura l'intensificazione degli scambi tra studenti italiani e stranieri.

Art. 194

Articoli 4 e 5, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003
Art. 194.

(Articoli 4 e 5, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003).

Il Comitato centrale, per lo svolgimento della sua attivita', si vale:
a) del provento del contributo di cui all'ultimo comma dell'art. 190 del presente T. U.;
b) di un contributo annuo del Ministero delle corporazioni;
c) di un contributo annuo del Partito Nazionale Fascista;
d) di altri eventuali proventi.
I fondi di cui al comma precedente sono versati annualmente in conto entrate del Tesoro. La corrispondente somma viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 195

Art. 195.

((Il Comitato centrale e' presieduto dal Ministro per l'educazione nazionale ed e' composto: 1) del segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista; 2) del vice segretario dei Gruppi universitari fascisti; 3) di un rappresentante della Milizia universitaria fascista, designato dal comando generale della Milizia; 4) del direttore generale dell'istruzione superiore; 5) di un rettore di Universita' e di un direttore di Istituto d'istruzione superiore, designati dal Ministro per l'educazione nazionale; 6) di due professori appartenenti ai ruoli delle Universita' e Istituti d'istruzione superiore, egualmente designati dal Ministro per l'educazione nazionale; 7) di un rappresentante del Ministro per le finanze e di un rappresentante del Ministro per le corporazioni. I componenti di cui ai numeri 3, 5, 6, 7, durano in carica un biennio e possono essere confermati. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario appartenente al Ministero dell'educazione nazionale. Il Comitato e' costituito con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale. Il Comitato si aduna in seduta ordinaria una volta all'anno. Puo' essere convocato, in seduta straordinaria, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di tre componenti del Comitato stesso. Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite)).

Art. 196

Art. 196.

((Il presidente nomina in seno al Comitato centrale una Commissione esecutiva, composta di tre membri, e designa uno di essi a presiederla. I componenti la Commissione esecutiva durano in carica, un biennio e possono essere confermati. Spetta alla Commissione esecutiva di provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato e di adottare i provvedimenti urgenti salvo ratifica da parte del Comitato centrale)).

Art. 197

Articoli 10 e 11, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003
Art. 197.

(Articoli 10 e 11, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003).

Nelle citta' che siano sede di piu' Universita' o di piu' Istituti superiori ovvero di Universita', ed Istituti superiori e' costituito un Comitato delle Opere universitarie, presieduto dal rettore dell'Universita' Regia o dal piu' anziano dei direttori di Istituti superiori Regi, qualora nella sede non esista una Regia Universita'.
((Il Comitato provvede al coordinamento delle attivita' assistenziali delle singole Opere. Di esso fa parte un rappresentante di ciascuna delle Opere)).

Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite.

Art. 198

Art. 97, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 198.

(Art. 97, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Appartiene alla categoria di cui al numero 2° dell'art. 1 ogni Universita' e Istituto superiore libero, il cui ordinamento sia conforme alle norme del presente T. U.

Art. 199

Art. 98, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 199.

(Art. 98, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Alle Universita' e agli istituti superiori liberi si applicano le norme contenute nel Titolo I, sezioni I, II e III, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Art. 200

Articoli 99 e 110, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 200.

(Articoli 99 e 110, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

L'Ente o gli Enti promotori della istituzione di una Universita' o di un Istituto superiore libero debbono rassegnare al Ministro lo schema del relativo statuto, allegando una motivata relazione e un documentato piano finanziario.
Il Ministro accerta se lo schema, nel suo complesso, sia rispondente all'interesse generale degli studi e dell'istruzione superiore e, in particolare, se il piano finanziario sia adeguato al raggiungimento dei fini prefissi. Si provvede quindi osservando le norme di cui all'art. 17 che valgono altresi' per le eventuali modificazioni da apportarsi agli statuti, Le disposizioni peraltro di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo successivo sono soggette all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

Art. 201

Articoli 100, comma 1°, 101, commi 1° e 2°, 103, 106 comma 1°, e 180 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 7, comma 1°, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Articoli 2 e 70, comma 1°, R decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 201.

(Articoli 100, comma 1°, 101, commi 1° e 2°, 103, 106 comma 1°, e 180 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 7, comma 1°, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Articoli 2 e 70, comma 1°, R decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Lo statuto determina:
a) le Facolta', Scuole, Corsi e Seminari di cui si compone l'Universita' o Istituto superiore libero;
b) le materie d'insegnamento, il loro ordine, il modo come debbono essere impartite, il numero minimo delle materie prescritto pel conseguimento della laurea o diploma e le norme relative al riconoscimento del valore legale dei corsi liberi, ai sensi dell'art. 117, comma ultimo;
c) le norme relative alla nomina dei rettori e direttori e quelle relative alla composizione e rinnovazione dei Consigli d'amministrazione; le norme transitorie secondo le quali, per il primo funzionamento delle Universita' o Istituti, e' costituito il Consiglio d'amministrazione e sono nominati i rettori, i direttori e i presidi. In seno al Consiglio possono essere rappresentati gli Enti e i privati che contribuiscono al mantenimento dell'Universita' o Istituto; in ogni caso ne fa parte un rappresentante del Governo, scelto dal Ministro per l'educazione nazionale;
d) il ruolo organico dei posti di professore per ciascuna Facolta' e Scuola; il numero dei posti deve essere tale da assicurare l'efficace funzionamento della Facolta' e Scuola;
e) il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo, e del personale qualunque categoria in servizio presso l'Universita' o Istituto. Il trattamento economico dei professori di ruolo non puo', comunque, essere inferiore a quello stabilito nella tabella E;
f) lo stato giuridico di qualunque categoria di personale in servizio presso l'Universita' o Istituto, esclusi i professori di ruolo;
g) l'ammontare delle tasse e sopratasse scolastiche, che non puo' comunque, essere inferiore a quello stabilito nella tabella H; le sopratasse debbono essere devolute ai fini di cui al comma secondo dell'art. 152 e con le modalita' ivi indicate;
h) il numero e le modalita' degli esami di profitto, e le modalita' dell'esame di laurea o diploma;
i) le lauree e i diplomi conferiti da ciascuna Facolta' o Scuola.
Lo statuto deve inoltre contenere qualsiasi altra norma relativa all'ordinamento e funzionamento dell'Universita' o Istituto.

Art. 202

Articoli 101, comma 3°, e 102, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1933, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 202.

(Articoli 101, comma 3°, e 102, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1933, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

I presidi sono nominati dal rettore o direttore.
Il Consiglio della Facolta' o della Scuola si compone, di regola, di tutti i professori ufficiali che vi appartengono.

Art. 203

Art. 109, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 6, comma ultimo, e 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1031, n. 1227
Art. 203.

(Art. 109, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 6, comma ultimo, e 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1031, n. 1227).

I bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Universita' e degli Istituti superiori liberi sono comunicati, per conoscenza, al Ministero dell'educazione nazionale. Alle Universita', e agli Istituti superiori liberi non si applicano le disposizioni degli articoli 56 e 59, comma secondo, del presente T. U.

Art. 204

Art. 100, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 8, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 204.

(Art. 100, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 8, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le spese del personale di ogni categoria sono a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto.
Per cio' che concerne le spese per le Commissioni giudicatrici di cui agli articoli 74 e 78, si applicano le disposizioni contenute negli articoli stessi relative alle Universita' e Istituti di cui alla tabella B.

Art. 205

Articoli 18 e 70, comma 1°, R. decreto-legge 25 agosto 1931, n. 1227
Art. 205.

(Articoli 18 e 70, comma 1°, R. decreto-legge 25 agosto 1931, n. 1227).

Ai professori delle Universita' e degli Istituti superiori liberi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 83.

Art. 206

Art. 5, comma 4° R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 206.

(Art. 5, comma 4° R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le designazioni delle Facolta' e Scuole delle Universita' e Istituti superiori liberi per la nomina di uno dei candidati proposti dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art 73, sono trasmesse al Ministro che, constatata la regolarita' della procedura, da' all'Universita' o Istituto comunicazione della sua approvazione.
Alle Universita' e Istituti superiori liberi non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 76.

Art. 207

Art. 104, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 207.

(Art. 104, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Ai posti vacanti di professore possono trasferirsi col loro consenso professori di ruolo appartenenti ad Universita' o ad Istituti di cui alle tabelle A e B o ad Universita' e Istituti superiori liberi.
Il parere del Consiglio superiore, prescritto dagli articoli 93 e 94, e' provocato dal Ministro, su richiesta dell'Universita' o Istituto.

Art. 208

Art. 7, commi 2° a 4°, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585
Art. 208.

(Art. 7, commi 2° a 4°, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585).

Per provvedere, entro i limiti dei rispettivi ruoli organici, a posti di professore presso Universita' o Istituti superiori liberi di nuova creazione, all'atto del loro riconoscimento giuridico, il Ministro puo' trasferirvi su domanda, e previo parere favorevole dell'Ente o degli Enti promotori delle Universita' o degli Istituti stessi, professori di qualsiasi Universita' o Istituto superiore per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o di altre materie.
Qualora rimangano disponibili altri posti si provvede con le norme stabilite per le Regie Universita' e i Regi Istituti superiori. Le attribuzioni demandate ai Consigli di Facolta' e Scuola sono esercitate dall'Ente o dagli Enti predetti.
Le domande e le proposte di cui ai commi precedenti possono essere presentate non appena sia stato rassegnato al Ministro lo schema dello statuto.

Art. 209

Art. 2, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321
Art. 209.

(Art. 2, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321).

Il Ministro per l'educazione nazionale puo' chiedere alle Universita' e agli altri Istituti superiori liberi che siano messi a disposizione del Ministro per gli affari esteri, per gli scopi di cui all'art. 96, professori delle Universita' e degli istituti stessi.
Quando gli Istituti interessati vi acconsentano, l'onere del pagamento delle supplenze ai professori predetti e' a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 210

Art. 105, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 210.

(Art. 105, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

La censura ai professori di ruolo e' inflitta per iscritto dal rettore o direttore, udite le giustificazioni dell'interessato.
La censura ai rettori o direttori e' inflitta esclusivamente dal Ministro.
L'iniziativa dei procedimenti disciplinari di cui all'articolo 89 puo' essere presa anche dal Ministro; i conseguenti provvedimenti sono adottati con decreto Ministeriale.
Le disposizioni del comma precedente valgono per i procedimenti disciplinari a carico di liberi docenti nei casi di cui all'art. 126, comma quarto.

Art. 211

Art. 107, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 211.

(Art. 107, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Tutti i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale di ogni categoria sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione e resi esecutivi dal presidente del detto Consiglio, salvo il disposto dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo precedente.

Art. 212

Art. 10, R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 212.

(Art. 10, R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le Universita' e gli Istituti superiori liberi o alcune loro Facolta' o Scuole possono essere soppresse con decreto Reale quando sia stata accertata l'insufficienza dei mezzi finanziari o del materiale didattico di cui dispongono, ovvero per ragioni inerenti all'interesse generale degli studi o alla distribuzione territoriale degli Istituti di istruzione superiore.
Le Universita' e gli Istituti predetti possono inoltre essere soppressi, quando l'insegnamento in essi impartito non sia sostanzialmente informato al rispetto delle istituzioni e dei principi che governano l'ordine sociale dello Stato.
Con lo stesso decreto Reale relativo alla soppressione saranno stabilite le disposizioni che si renderanno necessarie nei riguardi del personale di ruolo e degli studenti.
Le eventuali disposizioni nei riguardi del personale di ruolo saranno promosse previo concerto col Ministro delle finanze.

Art. 213

Art. 5, comma 1°, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 87, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 12, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 213.

(Art. 5, comma 1°, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 87, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 12, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

I Regi Istituti superiori di magistero di Firenze, Messina e Roma e gli Istituti pareggiati di cui all'art. 229 hanno grado universitario e personalita' giuridica.
Essi hanno lo scopo di compiere - in relazione al conferimento dei diplomi appresso indicati - la cultura di coloro che hanno conseguito l'abilitazione magistrale.
I diplomi sono di tre specie:
a) di materie letterarie: italiano, latino, storia e geografia, lingue e letterature straniere;
b) di filosofia e pedagogia;
c) di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.
I diplomi di cui alle lettere a) e b) si conseguono, dopo un corso di studi quadriennale, diviso in due bienni; il diploma di cui alla lettera c) dopo un corso triennale.
I diplomi di cui alle lettere a) e b) hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. I diplomati dagli Istituti superiori di magistero che intendano di esercitare la professione di insegnanti negli Istituti medi d'istruzione, dovranno sostenere gli esami di cui all'art. 179 comma secondo.

Art. 214

Articoli 5 e 6, comma ultimo, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 88, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 1, R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2028 - Art. 1, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art. 1, R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29
Art. 214.

(Articoli 5 e 6, comma ultimo, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 88, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 1, R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2028 - Art. 1, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art. 1, R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29).

Il governo degli Istituti superiori di magistero appartiene:
1° al direttore, il quale e' nominato per decreto Reale fra i professori di ruolo appartenenti all'Istituto; dura in ufficio un biennio e puo' essere confermato;
2° al Consiglio direttivo, composto di tutti i professori di ruolo (ordinari e straordinari) dell'Istituto;
3° al Consiglio dei professori, composto di tutti i professori dell'Istituto.
Le attribuzioni del direttore, del Consiglio direttivo e del Consiglio dei professori sono stabilite dal regolamento.
Al direttore spetta la retribuzione annua di L. 2000, ridotta del 12% ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
Nelle norme per la conferma nella carica o per la sostituzione, egli conserva le sue mansioni per gli atti inerenti al normale funzionamento dell'Istituto.

Art. 215

Art. 3, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 8, R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38
Art. 215.

(Art. 3, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 8, R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38).

Le materie d'insegnamento negli Istituti si distinguono in fondamentali e complementari.
Sono materie fondamentali: la filosofia e storia della filosofia; la pedagogia; la lingua e letteratura italiana; la lingua e letteratura latina; la storia; la geografia.
Sono materie complementari: la lingua e letteratura francese; la lingua e letteratura tedesca; la lingua e letteratura inglese; le istituzioni di diritto pubblico e di legislazione scolastica; l'igiene scolastica.
L'insegnamento e' impartito mediante lezioni ed esercitazioni.
Spetta al Consiglio direttivo dell'Istituto stabilire a quali insegnamenti debbono essere assegnati i posti di ruolo disponibili, fermo restando il numero dei posti in organico. A tale effetto puo' essere sdoppiato il corso di lingua e letteratura italiana.

Art. 216

Art. 8, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 9, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585
Art. 216.

(Art. 8, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 9, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585).

Se il numero degli iscritti ad un corso di materie fondamentali e' tale, a giudizio del Consiglio direttivo, da giustificare lo sdoppiamento del corso stesso, potra' istituirsi, in seguito al parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, un secondo corso.

Art. 217

Art. 15, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Articoli 87, comma 3°, e 95, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 8, comma ultimo, decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Tabella 11, Legge 8 giugno 1933, n. 629
Art. 217.

(Art. 15, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Articoli 87, comma 3°, e 95, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 8, comma ultimo, decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Tabella 11, Legge 8 giugno 1933, n. 629).

A ciascuno dei Regi Istituti superiori di magistero di Firenze e Messina e' assegnata la dotazione annua di L. 57.200. Al R. Istituto superiore di magistero di Roma e' assegnata la dotazione annua di L.
72.600.
Per la gestione dei fondi di cui gli Istituti dispongono si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui al R. decreto 20 luglio 1922, n. 1216.
Ai Regi Istituti superiori di magistero si applicano altresi' le disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'art. 45 del presente testo unico, concernenti il pagamento dei contributi da parte degli Enti pubblici, e all'ultimo comma dell'art. 53, concernente la responsabilita' dei direttori e professori che hanno assegni e dotazioni per gabinetti scientifici.
I comuni di Firenze, Messina e Roma sono obbligati a fornire i locali e l'arredamento e a provvedere a quanto in genere occorra agli Istituti stessi.

Art. 218

Art. 89, comma- 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 22, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art 1, R. decreto 16 febbraio 1933, n. 261
Art. 218.

(Art. 89, comma- 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 22, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art 1, R. decreto 16 febbraio 1933, n. 261).

L'annessa tabella D determina per ciascun Istituto il numero dei posti di ruolo dei professori.
La condizione giuridica, comprese le procedure pel conferimento della nomina e del grado di ordinario e per i trasferimenti, e la condizione economica dei professori di ruolo nei Regi istituti superiori di magistero sono parificate a quelle degli altri professori dei Regi Istituti d'istruzione superiore, appartenenti a ruoli statali.
Sono ammessi trasferimenti di professori di ruolo dall'uno all'altro degli Istituti superiori di magistero Regi o pareggiati e da questi a Universita' o Istituti superiori Regi o liberi e viceversa.

Art. 219

Articoli 4, commi 4° e 5°, 5, comma 4°, e 8, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 5, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119
Art. 219.

(Articoli 4, commi 4° e 5°, 5, comma 4°, e 8, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 5, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119).

Agli effetti dell'art. 70 gli Istituti superiori di magistero prendono parte alle designazioni per le Facolta' di lettere e filosofia, e queste ultime Facolta' partecipano alle designazioni per gli Istituti superiori di magistero.

((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 16 OTTOBRE 1934, N. 1816, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 1° APRILE 1935, N. 631)).

Le designazioni degli Istituti superiori di magistero pareggiati per la nomina di uno dei candidati proposti dalla Commissione esaminatrice, a sensi dell'art. 73; sono trasmesse al Ministro, il quale, constatata la regolarita' della procedura, da' a questi comunicazione della sua approvazione.

Agli Istituti superiori di magistero pareggiati non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 76.

Per cio' che concerne le spese per le Commissioni giudicatrici di cui agli articoli 74 e 78, quando trattasi di Istituti superiori di magistero pareggiati, si applicano le disposizioni contenute negli articoli stessi, relative alle Universita' Istituti di cui alla tabella B.

Art. 220

Art. 17, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n, 1227
Art. 220.

(Art. 17, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n, 1227).

Ai posti di ruolo di professori degli Istituti superiori di magistero possono essere nominati, previo parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, coloro che abbiano vinto il concorso per una materia, che sia parte di quella cui la nomina si riferisce.
Coloro che abbiano in tal modo conseguito la nomina, saranno pero' considerati, agli effetti del trasferimento ad altri Istituti d'istruzione superiore, quali titolari della materia per cui vinsero il concorso.

Art. 221

Articoli 1 e 2, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321
Art. 221.

(Articoli 1 e 2, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321).

La disposizione di cui all'art. 96 si applica anche ai professori dei Regi Istituti superiori di magistero.
Il Ministro dell'educazione nazionale puo' altresi' chiedere agli Istituti superiori di magistero che siano messi a disposizione del Ministero degli affari esteri, per gli scopi di cui allo stesso art. 96, professori degli Istituti medesimi.
Quando i detti Istituti vi acconsentono, l'onere del pagamento delle supplenze ai professori messi a disposizione e' a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 222

Art. 11, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Articoli 22, comma 2°, e 25 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 222.

(Art. 11, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Articoli 22, comma 2°, e 25 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

La spesa per gli incarichi e' a carico dello Stato. L'incarico di un insegnamento a chi non abbia ufficio pubblico e' retribuito con L. 6000 annue; in caso diverso la retribuzione e' ridotta a, L. 4000.
Tali retribuzioni sono soggette alla riduzione del 12 per cento, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
I professori dei Regi Istituti superiori di magistero sono peraltro tenuti ad impartire gratuitamente l'insegnamento nei corsi sdoppiati di cui all'art. 216.
Salvo il disposto dei commi precedenti, agli Istituti superiori di magistero si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Titolo I, sezione II, capo I, § 9, relative agli incarichi d'insegnamento.

Art. 223

Art. 90, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 1 a 7, legge 8 giugno 1933, n. 629
Art. 223.

(Art. 90, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 1 a 7, legge 8 giugno 1933, n. 629).

Ai Regi Istituti superiori di magistero si applicano le disposizioni concernenti il personale amministrativo contenute nel Titolo I, sezione II, capo IV e nella tabella G annessa al presente testo unico.
L'annessa tabella M determina il numero dei subalterni di ciascun Istituto e il loro trattamento economico. A questo personale si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico e a quello di quiescenza dei subalterni statali.

Art. 224

Art. 4, commi 1° e 3°, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Articoli 12, comma ultimo, 37, comma 3°, 39 e 42 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 224.

(Art. 4, commi 1° e 3°, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Articoli 12, comma ultimo, 37, comma 3°, 39 e 42 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Al primo anno degli Istituti superiori di magistero si e' iscritti mediante concorso per esame.
Al concorso per l'iscrizione al primo anno del corso triennale per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari non puo' essere ammesso chi abbia superato il quarantesimo anno di eta'; e' preferito chi abbia insegnato nelle pubbliche scuole elementari.
I concorsi sono banditi per un numero di posti determinato, volta per volta, con decreto Ministeriale, in conformita' dei criteri che sono stabiliti nel regolamento.
Oltre agli esami di concorso per l'ammissione, negli Istituti superiori di magistero vi sono esami annuali di profitto, esami di promozione dal primo al secondo biennio ed esami di diploma.
Agli Istituti superiori di magistero si applicano l'art. 142, ultimo comma, concernente il divieto d'iscrizione contemporanea a piu' Istituti, l'art. 149, concernente gli studenti fuori corso, e l'art. 164, relativo alle sessioni degli esami.
((315))
AGGIORNAMENTO (315)


Il D.L. 22 dicembre 1968, n. 1241, convertito senza modificazioni dalla L. 12 febbraio 1969, n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga alle disposizioni di cui all'art. 224 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, l'iscrizione alle facolta' ed agli istituti superiori di magistero limitatamente all'anno accademico 1968-1969 ha luogo senza l'esame di concorso previsto dalla citata norma del testo unico".

Art. 225

Art. 93, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 39 e 40, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 225.

(Art. 93, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 39 e 40, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

La tabella N, annessa al presente testo unico, stabilisce le tasse e sopratasse scolastiche per gli Istituti superiori di magistero.
Le tasse di concorso per l'ammissione, di immatricolazione, di iscrizione e di diploma sono devolute all'Erario. Le tasse per gli studenti fuori corso, le sopratasse per esami di profitto e di diploma e le sopratasse di ripetizione di esami sono versate direttamente alla cassa dell'Istituto; le tasse per gli studenti fuori corso e le sopratasse di ripetizione di esami sono devolute al bilancio dell'Istituto, le sopratasse di esame sono erogate per propine ai componenti le Commissioni esaminatrici, o a vantaggio dell'Istituto, secondo norme che sono stabilite dal regolamento.
I diritti di segreteria sono determinati dall'annessa tabella I.

Art. 226

Art. 94, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102
Art. 226.

(Art. 94, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102).

Agli studenti di disagiata condizione economica e piu' meritevoli puo' essere concessa la dispensa totale o parziale dalle tasse di immatricolazione, di iscrizione e di diploma, secondo norme che sono stabilite dal regolamento.
Agli studenti degli Istituti superiori di magistero si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 153 e 156 del presente testo unico, riguardanti particolari casi di dispensa dalle tasse e sopratasse scolastiche.

Art. 227

Art. 227.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 14 MARZO 1940, N. 248))
((71))
AGGIORNAMENTO (71)


Il Regio Decreto 14 marzo 1940, n. 248 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto entrera' in vigore a decorrere dall'anno accademico 1940-41-XIX".

Art. 228

Art. 11, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 55, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 228.

(Art. 11, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 55, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Presso ciascun Istituto superiore di magistero e' costituita una Cassa scolastica al fine di concorrere nell'attuazione dell'assistenza scolastica e di provvedere al miglior funzionamento didattico dell'Istituto.
Essa e' amministrata dal Consiglio direttivo, secondo le norme stabilite da speciale statuto, predisposto dal Consiglio stesso ed approvato dal Ministro.
La Cassa ha una gestione finanziaria propria, e provvede al suo funzionamento coi seguenti mezzi:
1° il cinque per cento dell'ammontare delle sopratasse di esami di profitto;
2° una somma, determinata, anno per anno, dal Consiglio direttivo, sulla dotazione annua di cui all'art. 217;
3° un contributo di L. 20 che ciascuno studente iscritto e' tenuto a pagare annualmente;
4° eventuali elargizioni di Enti e privati.
Presso ciascun Istituto superiore di magistero e' altresi' costituita l'Opera universitaria di cui all'art. 189 del presente T.
U.
Agli Istituti superiori di magistero si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al Titolo I, sezione III, capo III, § 2, relative alle Opere e alle fondazioni.

Art. 229

Art. 17, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736
Art. 229.

(Art. 17, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736).

Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, possono essere pareggiati ai governativi, per il valore legale degli studi che vi si compiono, gli Istituti superiori di magistero mantenuti da Enti morali, che si conformino in tutto alle prescrizioni del presente T. U. e del regolamento che ne determina l'attuazione, anche quando la loro popolazione scolastica sia per statuto esclusivamente maschile ovvero esclusivamente femminile.
Il pareggiamento non puo' aver per effetto alcun onere finanziario a carico dell'Erario.

Art. 230

Art. 10, R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2028
Art. 230.

(Art. 10, R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2028).

All'atto del pareggiamento di un Istituto superiore di magistero, per provvedere ai posti di professore entro i limiti dei rispettivi ruoli organici, si seguono le norme stabilite per le nomine dei professori delle Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori.
Le attribuzioni spettanti ai Consigli di Facolta' o Scuola sono demandate al Consiglio dell'Ente promotore.

Art. 231

Art. 18, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 231.

(Art. 18, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Ai professori degli Istituti superiori di magistero pareggiati non si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 del presente T. U.

Art. 232

Art. 40, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604
Art. 232.

(Art. 40, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604).

Agli studi compiuti nell'Istituto superiore di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa » di Napoli e' riconosciuto valore legale a tutti gli effetti del Titolo II, capo I.
Lo statuto e' approvato e, occorrendo, modificato con le modalita' di cui all'art. 229; in esso sono dettate le norme per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo stesso.

Art. 233

Articoli 59, 61 e 64 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 -Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 233.

(Articoli 59, 61 e 64 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 -Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Il R. Istituto orientale di Napoli, il R. Istituto superiore navale di Napoli, la R. Scuola normale superiore di Pisa e la R. Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma hanno personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dal presente T. U.
Essi hanno grado di Istituti d'istruzione superiore e sono posti sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro per l'educazione nazionale. La vigilanza sulla R. Accademia fascista di educazione fisica e giovanile e' esercitata dal Ministro per l'educazione nazionale attraverso il Sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile.
Gli Istituti predetti hanno ciascuno uno statuto, che, salvo quanto e' disposto dagli articoli successivi, determina le norme per il governo amministrativo e didattico degli istituti stessi, i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti, le lauree e i diplomi che essi rilasciano in nome del Re, e lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza del personale a loro carico, nonche' ogni altra norma necessaria al loro funzionamento.
Detti statuti sono approvati ed, occorrendo, modificati per decreto Reale, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, su proposta delle competenti autorita' accademiche, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
La spesa per il personale di qualsiasi categoria del Regio Istituto orientale di Napoli, del Regio Istituto superiore navale di Napoli, della Regia scuola normale superiore di Pisa e della Regia accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma e' a carico del bilancio degli Istituti stessi, che provvedono altresi' all'eventuale trattamento di quiescenza del personale medesimo.
Per il detto personale gli Istituti devono uniformarsi, in quanto siano applicabili, alle leggi di previdenza e di assistenza sociale.
Il trattamento economico del personale in servizio nei suddetti Istituti, salvo quanto concerne il personale aiuto o assistente, non puo' essere superiore a quello risultante dall'attuazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 234

Art. 62, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 234.

(Art. 62, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Lo Stato corrisponde annualmente, a titolo di contributo per il loro mantenimento, L. 182.000 al Regio Istituto orientale di Napoli, L. 400.000 alla Regia Scuola, normale superiore di Pisa, L. 178.120 al Regio Istituto superiore navale di Napoli.
Al mantenimento del Regio Istituto superiore navale di Napoli si provvede con convenzione tra lo Stato ed altri Enti o privati, e lo Stato vi concorre col suddetto contributo. La convenzione e' approvata ed, occorrendo, modificata per decreto Reale, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
La Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma ha un contributo annuo di L. 500.000 a carico del bilancio del Comitato centrale dell'Opera Nazionale Balilla. Il Comitato stesso provvedera' ad integrare, in quanto possa occorrere, il bilancio dell'Accademia per raggiungere il pareggio fra le entrate e le spese.

Art. 235

Testo unico-art. 235

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238))

Art. 236

Articoli 8, commi 2° e 4°, 25, 26, 27, 28, 37, comma 3°, articoli 39, 42, 49 e 54, terz'ultimo comma R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 236.

(Articoli 8, commi 2° e 4°, 25, 26, 27, 28, 37, comma 3°, articoli 39, 42, 49 e 54, terz'ultimo comma R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Agli Istituti indicati nell'art. 233 si estendono le disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'art. 45, concernenti il pagamento dei contributi da parte degli Enti pubblici, nell'ultimo comma dell'art. 53, concernenti la responsabilita' dei direttori e professori che hanno assegni e dotazioni per gabinetti scientifici, e nell'art. 56, concernenti la facolta' di giovarsi dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato e dell'opera del Genio civile.
Si estendono altresi', in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Titolo I, sezione II, capo I, § 9, concernenti gli incarichi d'insegnamento e quelle contenute nel capo III della stessa sezione, concernenti il personale assistente.
Salvo il disposto dell'art. 241, si estendono infine le disposizioni relative agli studenti di cui agli articoli 142, comma ultimo, 149, 153, 164 e 190, ultimo comma.

Art. 237

Articoli 39, 40 e 65, commi 1°, 2° e 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 237.

(Articoli 39, 40 e 65, commi 1°, e 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

L'annessa tabella O determina le tasse e sopratasse scolastiche dovute per il Regio Istituto orientale di Napoli, per il Regio Istituto superiore navale di Napoli e per la Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma.
Le tasse d'immatricolazione e iscrizione, le tasse per gli studenti fuori corso e le sopratasse di ripetizione di esami sono devolute agli Istituti, la tassa di laurea o diploma e' devoluta all'Erario, le sopratasse per esami sono erogate per propine ai componenti le Commissioni esaminatrici, o a vantaggio dell'Istituto, secondo norme che sono stabilite nel regolamento.
I diritti di segreteria, dovuti per gli atti di competenza degli uffici degli Istituti di cui all'art. 233, sono quelli stabiliti dalla tabella I.

Art. 238

Art. 238.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 25 FEBBRAIO 1937, N. 439, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1937, N. 2317))
((40))
AGGIORNAMENTO (40)


Il Regio D.L. 25 febbraio 1937, n. 439, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1937, n. 2317, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il presente decreto va in vigore dall'anno accademico 1936-37, salvo quanto e' stabilito per l'art. 3."

Art. 239

Art. 7, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603
Art. 239.

(Art. 7, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603).

Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente il R.
Istituto orientale di Napoli potra' provvedere con speciali convenzioni, da stipularsi con Enti, stabilimenti o istituti pubblici di istruzione o con corpi scientifici, alla integrazione, allo scambio e alla istituzione di insegnamenti linguistici o di corsi di istruzione o di cultura scientifica o professionale volti al completamento o al miglioramento degli studi, che si compiono nel R.
Istituto.
Tali convenzioni saranno approvate per decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto col Ministro da cui dipende o sotto la vigilanza del quale e' posto l'Ente, lo stabilimento o l'Istituto con cui la convenzione ha luogo.

Art. 240

Art. 240.

((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 25 FEBBRAIO 1937, N. 439, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1937, N. 2317))
((40))
AGGIORNAMENTO (40)


Il Regio D.L. 25 febbraio 1937, n. 439, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1937, n. 2317, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il presente decreto va in vigore dall'anno accademico 1936-37, salvo quanto e' stabilito per l'art. 3."

Art. 241

Art. 37, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 241.

(Art. 37, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Ai singoli corsi linguistici del R. Istituto orientale di Napoli possono essere inscritti studenti delle Facolta' universitarie subordinatamente all'orario dei loro studi. Possono gli studenti stessi conseguire per tali corsi un certificato di profitto, quando abbiano superato i relativi esami.

Art. 242

Art. 4, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603
Art. 242.

(Art. 4, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603).

Il patrimonio del R. Istituto orientale di Napoli e' costituito:
a) dai beni di qualsiasi natura gia' appartenenti all'antico Collegio dei cinesi e ad esso assegnati dalla legge 27 dicembre 1888, n. 5873, serie terza;
b) da qualsiasi altro cespite patrimoniale che gli potra' in seguito pervenire.
Il Ministro per l'educazione nazionale provvedera' direttamente alla liquidazione dei beni immobili gia' indicati nel l'articolo 6 della suddetta legge e curera' l'investimento dei capitali ricavati in rendita pubblica italiana intestata all'Istituto.

Art. 243

Art. 243.

(Art. 3, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1975)

I professori di ruolo appartenenti al R. Istituto orientale di Napoli possono, col loro consenso, essere trasferiti da un posto di ruolo della stessa o di altra materia nelle Universita' o negli Istituti superiori, con le norme stesse che regolano i trasferimenti dei professori delle Universita' e degli Istituti superiori e previo parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 244

Art. 4 R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1975
Art. 244.

(Art. 4 R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1975).

Il servizio di ruolo nelle Amministrazioni dipendenti dallo Stato e degli Istituti d'istruzione, nei quali l'onere del trattamento di quiescenza a favore del personale e' a carico dello Stato, prestato dai professori che posteriormente alla entrata in vigore della legge 27 dicembre 1888, n. 5873, serie terza, sono passati o passeranno al servizio del R. Istituto orientale di Napoli e' valutabile agli effetti del trattamento di quiescenza.
Analoga disposizione e' applicabile pei servizi pensionabili resi all'Istituto a favore dei professori dell'Istituto stesso che, dopo la citata legge 27 dicembre 1888, siano passati o passino ad un servizio pensionabile a carico del bilancio dello Stato.
Il carico delle pensioni o delle indennita' ed assegni e' in tal caso ripartito tra lo Stato e l'Istituto, in proporzione degli stipendi corrisposti dall'uno e dall'altro, a norma dell'articolo 48 del T. U. delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 245

Art. 5, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1975
Art. 245.

(Art. 5, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1975).

Sono applicabili al R. Istituto orientale di Napoli le disposizioni concernenti il Foro erariale, contenute nel capo III, articoli 19 e seguenti, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, per quanto riguarda la competenza del magistrato chiamato a decidere sulle controversie tra l'amministrazione dell'Istituto, gli altri Enti ed i privati.

Art. 246

Art. 8, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603
Art. 246.

(Art. 8, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603).

Il R. Istituto orientale di Napoli e' compreso tra gli Enti presso i quali possono essere destinati a prestar servizio funzionari appartenenti all'Amministrazione dello Stato, collocati fuori ruolo, a norma delle disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato dal R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 247

Art. 9, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603
Art. 247.

(Art. 9, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603).

Per gli atti e contratti del R. Istituto orientale, pei quali non trovino applicazione le disposizioni del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, le tasse di registro, di bollo, ipotecarie e catastali sono ridotte di un quarto.

Art. 248

Articoli 53 e 55, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863
Art. 248.

(Articoli 53 e 55, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863).

Al R. Istituto orientale di Napoli sono estese le disposizioni di cui al Titolo I, sezione III, capo III del presente T. U., concernenti la Cassa scolastica e l'Opera universitaria.
Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati e invalidi di guerra, ovvero orfani, mutilati e invalidi per la causa nazionale, ai sensi della legge 24 marzo 1930, n. 454, sono dispensati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, con le modalita' di cui all'art. 154.
Gli studenti di cittadinanza italiana appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia o nella provincia di Zara, sono dispensati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, alle condizioni di cui all'art. 156.

Art. 249

Art. 60, comma 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 249.

(Art. 60, comma 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Il R. Istituto superiore navale di Napoli ha per fine:
a) di promuovere l'incremento della cultura marinaresca della Nazione;
b) di preparare all'esercizio delle professioni e degli uffici attinenti all'industria ed al commercio marittimi.

Art. 250

Articoli 5, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Articoli 33, 37, comma ultimo, e art. 55, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863
Art. 250.

(Articoli 5, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Articoli 33, 37, comma ultimo, e art. 55, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863).

Al R. Istituto superiore navale di Napoli si applicano le disposizioni del Titolo I, sezione I, capo II, del presente T. U., relative alla nomina del direttore e alla supplenza nella direzione.
Si applicano altresi' le disposizioni degli articoli 19 e 58, concernenti l'anno accademico e l'anno finanziario.
Si applicano infine le disposizioni relative agli studenti, di cui agli articoli 142, 147, 150, 151, 156, 170 e 171, nonche' quelle del Titolo I, sezione III, capo III, concernenti la Cassa scolastica e l'Opera universitaria.
Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati e invalidi di guerra, ovvero orfani, mutilati e invalidi per la causa nazionale, ai sensi della legge 24 marzo 1930, n. 454, sono dispensati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, con le modalita' di cui all'art. 154.

Art. 251

Art. 6, decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 251.

(Art. 6, decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Lo stato giuridico dei professori di ruolo del R. Istituto superiore navale di Napoli, ivi comprese le procedure pel conferimento della nomina e del grado di ordinario e per i trasferimenti, e' regolato secondo le norme di cui al Titolo I, sezione II, capo I, del presente T. U.
Agli effetti dei concorsi il predetto Istituto e' considerato come Facolta' di giurisprudenza.

Art. 252

Art. 5, decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 - Art. 21, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Articoli 43 e 44, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 252.

(Art. 5, decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 - Art. 21, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Articoli 43 e 44, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Il R. Istituto superiore navale di Napoli conferisce la laurea in discipline nautiche e la laurea in scienze economico-marittime; puo' inoltre conferire altre lauree o diplomi che saranno stabiliti dallo statuto.
Le lauree conferite dal R. Istituto superiore navale di Napoli hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche.
I laureati dal detto Istituto, che intendano esercitare la professione d'insegnante nelle discipline nautiche, dovranno sostenere gli esami nei concorsi alle cattedre relative, ai sensi dell'art. 179, comma secondo, del presente T. U.
I laureati in scienze economico-marittime sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione in materia d'economia e commercio, di cui alla tabella L.
Per essere ammessi agli esami di cui al comma precedente, i candidati dovranno aver superato, nel corso degli studi pel conseguimento del titolo accademico, gli esami di profitto nelle discipline che sono determinate per regolamento.

Art. 253

Articoli 60, comma 3°, e 65, comma 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, a, 1227
Art. 253.

(Articoli 60, comma 3°, e 65, comma 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, a, 1227).

La R. Scuola normale superiore di Pisa ha per fine:
a) di preparare all'insegnamento nelle scuole medie ed agli esami che vi abilitano;
b) di promuovere, anche con studi di perfezionamento, l'alta cultura scientifica e letteraria.
La Scuola accoglie soltanto alunni convittori a posto gratuito.

Art. 254

Art. 63, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 254.

(Art. 63, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Alla R. Scuola normale superiore di Pisa e' concesso il perpetuo e gratuito uso degli'immobili di pertinenza dello Stato posti al suo servizio, ed e' assegnato in proprieta' tutto il materiale, di qualsiasi natura di cui attualmente dispone.

Art. 255

Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 255.

(Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Lo stato giuridico dei professori di ruolo della R. Scuola normale superiore di Pisa, comprese le procedure pel conferimento della nomina e del grado di ordinario e per i trasferimenti, e' regolato secondo le norme di cui al Titolo I, sezione II, capo I, del presente T. U.
Agli effetti dei concorsi i professori della Scuola normale sono considerati come professori delle rispettive Facolta' universitarie.

Art. 256

Art. 60, comma 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 256.

(Art. 60, comma 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

La R. Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma ha per fine:
a) d'impartire la cultura e l'istruzione necessarie per formare gli insegnanti di educazione fisica per ogni ordine e grado di scuole, nonche' di preparare gli istruttori e i dirigenti dell'Opera Nazionale Balilla;
b) di promuovere il progresso delle scienze biologiche applicate all'educazione fisica;
c) di perfezionare la cultura scientifica e tecnica degli insegnanti di educazione fisica e, in generale, di tutti coloro che esplicano la loro attivita' nel campo dell'educazione giovanile.

Art. 257

Art. 63, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 257.

(Art. 63, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Alla R. Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma e' concesso il perpetuo e gratuito uso degl'immobili di pertinenza dello Stato posti al suo servizio, ed e' assegnato in proprieta' tutto il materiale di qualsiasi natura, di cui attualmente dispone.

Art. 258

Art. 11, R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965
Art. 258.

(Art. 11, R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965).

La R. Universita' per stranieri di Perugia e' un Ente autonomo che ha per fine di organizzare e mantenere speciali corsi di letteratura e cultura italiana per stranieri.
Una convenzione speciale fra Stato, Provincia e Comune stabilisce le norme per il funzionamento dell'ente, al quale lo Stato corrisponde un contributo annuo di L. 91.000.
Lo statuto dell'Ente e' approvato per decreto Reale su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 259

Testo unico-art. 259

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1942, N. 1145))

Art. 260

Testo unico-art. 260

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1942, N. 1145))

Art. 261

Testo unico-art. 261

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1942, N. 1145))

Art. 262

Testo unico-art. 262

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1942, N. 1145))

Art. 263

Testo unico-art. 263

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1942, N. 1145))

Art. 264

Testo unico-art. 264

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1942, N. 1145))

Art. 265

Testo unico-art. 265

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1942, N. 1145))

Art. 266

Testo unico-art. 266

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1942, N. 1145))

Art. 267

Testo unico-art. 267

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1942, N. 1145))

Art. 268

Testo unico-art. 268

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1942, N. 1145))

Art. 269

Testo unico-art. 269

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1942, N. 1145))

Art. 270

Testo unico-art. 270

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1942, N. 1145))

Art. 271

Art. 9, R decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 4, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 271.

(Art. 9, R decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 4, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

La lingua italiana e' la lingua ufficiale dell'insegnamento e degli esami in tutti gli stabilimenti universitari.

Art. 272

Art. 1, comma ultimo, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 3, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 9, comma ultimo, e art. 42 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618
Art. 272.

(Art. 1, comma ultimo, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 3, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 9, comma ultimo, e art. 42 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618).

Il Ministro per l'educazione nazionale e quello per le finanze possono in qualsiasi tempo disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 273

Art. 6, comma penultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 273.

(Art. 6, comma penultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le disposizioni di cui all'art. 59 si estendono a tutti gli Istituti ai quali sono corrisposti assegni annui sul bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 274

Art. 13, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 27, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135
Art. 274.

(Art. 13, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 27, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

Le autorita' accademiche e i professori delle Universita' e degli Istituti superiori sono autorizzati a far uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, delle divise che saranno determinate per decreto Reale, tenuto conto delle tradizioni delle Universita' e degli Istituti.

Art. 275

Art. 115, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 13, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 58, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 23, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 275.

(Art. 115, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 13, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 58, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 23, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Nessuno puo' essere assunto ad ufficio di qualsiasi natura presso Universita' e Istituti superiori o conseguire l'abilitazione alla libera docenza: a) se non sia cittadino italiano o italiano non regnicolo, salvo il disposto dell'art. 136 e dell'ultimo comma del presente articolo; b) se non sia iscritto al Partito Nazionale Fascista; c) se non abbia tenuto sempre regolare condotta. Restano altresi' ferme le disposizioni del R. decreto 1° giugno 1933, n. 592, concernenti il divieto di assumere e mantenere in servizio non di ruolo personale pensionato.
A chi non sia cittadino italiano puo' essere affidato l'insegnamento di una determinata materia, quando la istituzione dell'insegnamento stesso sia stata dal Governo ritenuta necessaria per accordi scritti o verbali determinati da ragioni di carattere internazionale. I professori di ruolo, nominati in virtu' di tale disposizione, partecipano alle adunanze del Consigli di Facolta' o Scuola, limitatamente agli oggetti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento didattico.

Art. 276

Testo unico-art. 276

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238))

Art. 277

Art. 116, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 8, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160 - Art. 12, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 10 R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 277.

(Art. 116, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 8, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160 - Art. 12, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 10 R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

E' vietato ai professori e ad ogni altra persona che presti a qualsiasi titolo servizio presso le Universita' e gli Istituti superiori, eccezione fatta per il personale incaricato della vigilanza e custodia, di abitare in locali e stabilimenti delle Universita' e Istituti, sia a titolo gratuito sia dietro corrispettivo.
In quanto la disponibilita' dei locali degli Osservatori astronomici, dell'Osservatorio vesuviano, degli Istituti botanici e degli orti relativi lo consenta, e' peraltro data facolta' di alloggiare nei locali stessi, oltre al personale di custodia, anche ai direttori, al personale scientifico ed al personale tecnico, verso pagamento di un canone di affitto, che sara' determinato dall'intendente di finanza in relazione al valore commerciale dei locali.
Per gli Istituti botanici ed orti relativi l'assegnazione e' fatta dal rettore dell'Universita', previa conforme e motivata deliberazione del Consiglio d'amministrazione. Per gli Osservatori, ove non sia possibile dare alloggio a tutto il personale di cui al comma precedente, l'assegnazione dei locali disponibili e' fatta dal Ministro, su motivata proposta del direttore.

Art. 278

Art. 1, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404
Art. 278.

(Art. 1, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

L'art. 28 del T. U. sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e' applicabile ai professori di ruolo delle Universita' e Istituti superiori di cui alla tabella B, aventi diritto a trattamento di pensione a carico del bilancio dello Stato, a condizione che gli interessati, ove intendano conseguire il trattamento di quiescenza sulla totalita' dei servizi, rimborsino allo Stato le rate di pensione eventualmente percepite per i servizi anteriori.
In caso contrario essi non avranno diritto alla valutazione dei servizi relativi alla gia' conseguita pensione, ma conserveranno diritto alla medesima, quand'anche, in base ai servizi successivi, maturi in loro favore una nuova pensione.
Resta fermo il disposto dell'art. 70 del T. U. citato per il caso che il servizio anteriore abbia dato luogo a semplice indennita'.

Art. 279

Art. 2, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404
Art. 279.

(Art. 2, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

Fermo il disposto dell'articolo precedente, il personale di qualunque categoria, che presti successivamente servizi pensionabili a carico dello Stato e servizi pensionabili a carico delle Universita' e degli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, delle Universita' e degli Istituti superiori liberi, di cui al n. 2 dell'art. 1 del presente T. U., degli Istituti superiori di magistero pareggiati o degli Enti che li mantengono, potra' conseguire, quando cessi dal servizio, la pensione per la totalita' del servizio prestato.
Si applicheranno all'uopo le disposizioni di cui all'art. 48 del T.
U. delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 280

Art. 3, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404
Art. 280.

(Art. 3, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

Il personale di qualunque categoria il quale presti successivamente servizio pensionabile a carico delle Universita' e Istituti di cui al precedente articolo, e non abbia servizio pensionabile a carico dello Stato, potra' conseguire, quando cessi dal servizio, la pensione per la totalita' del servizio prestato.
La liquidazione della pensione sara' fatta in base alle disposizioni sulle pensioni per gli impiegati civili dello Stato, e il relativo onere sara' ripartito fra gli Enti interessati in ragione degli stipendi totali che ciascun Ente avra' corrisposto.
Ciascun Ente sara' tenuto a corrispondere direttamente al pensionato la quota di pensione che gravera' sull'Ente medesimo in base alla ripartizione.

Art. 281

Art. 4, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404
Art. 281.

(Art. 4, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

Agli effetti dei precedenti articoli 279 e 280 coloro che, per i' servizi prestati alla dipendenza dello Stato o degli Enti, abbiano ottenuto la liquidazione della pensione o della indennita' in luogo di pensione o il rimborso delle ritenute, dovranno versare allo Stato o agli Enti le rate di pensione o l'indennita' da essi percepite ovvero la somma riscossa per rimborso di ritenute.

Art. 282

Art. 5, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404
Art. 282.

(Art. 5, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

Quando alcuno dei servizi prestati alla dipendenza delle Universita' e' Istituti, di cui ai precedenti articoli 279 e 280, produca il conseguimento effettivo di un trattamento di quiescenza in forma assicurativa, tale servizio potra', su domanda degli interessati, essere riconosciuto dallo Stato agli effetti della pensione, purche' gl'interessati versino allo Stato la somma cui essi abbiano diritto per effetto di tale trattamento di quiescenza.
Il servizio cosi' riconosciuto sara' considerato come servizio pensionabile a carico dello Stato agli effetti dei precedenti articoli 279 e 281.
La somma degli stipendi per detto servizio, agli effetti del riparto della pensione, sara' calcolata moltiplicando per 15 il premio di assicurazione versato all'Erario.

Art. 283

Art. 6, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404
Art. 283.

(Art. 6, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

I professori di ruolo delle Universita' e Istituti superiori liberi e degli Istituti superiori di magistero pareggiati, qualora entrino a far parte del ruolo dei professori delle Universita' o Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, o dei Regi Istituti superiori di magistero, e qualora il servizio da essi prestato come professori di ruolo delle Universita' e Istituti superiori liberi o degli Istituti superiori di magistero pareggiati non sia pensionabile o non produca il conseguimento effettivo di un trattamento di quiescenza in forma assicurativa, potranno ottenere, agli effetti della pensione, il riconoscimento di tale servizio ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.
Il contributo del riscatto sara' determinato in conformita' di quanto e' disposto dall'articolo unico del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1613.
Agli effetti della ripartizione dell'onere delle pensioni, la somma degli stipendi per il servizio cosi' riscattato sara' computata in base allo stipendio cui e' commisurato il contributo di riscatto.

Art. 284

Art. 7, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404
Art. 284.

(Art. 7, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano nei riguardi dei professori delle Universita' e degli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B e degli Istituti superiori di magistero, per il riconoscimento, agli effetti della pensione, del servizio che essi abbiano prestato, anteriormente al 1° dicembre 1924, quali professori di ruolo nelle Universita' libere di Camerino, Ferrara, Perugia ed Urbino.

Art. 285

Art. 8, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404
Art. 285.

(Art. 8, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

Gli aiuti e assistenti universitari, nominati posteriormente al 1° dicembre 1924, a norma dell'art. 130, qualora senza interruzione entrino a far parte del ruolo dei professori delle Universita' o degli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, e qualora il servizio da essi prestato quali aiuti o assistenti non dia diritto al trattamento di quiescenza, potranno ottenere, agli effetti della pensione, il riconoscimento di non piu' di cinque anni di detto servizio.
Si applicheranno all'uopo le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 132 e dell'ultimo comma dell'art. 283.

Art. 286

Art. 117, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 2, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 30, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135
Art. 286.

(Art. 117, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 2, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 30, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).


((Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto dal 1 gennaio 1981, e' ripartito per il sessanta per cento tra le varie universita' con decreto del Ministro della, pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale; per il restante quaranta per cento e' assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta di appositi comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale integrati, secondo modalita' che saranno stabilite dalle norme delegate, da professori eletti dai docenti dei corrispondenti raggruppamenti di discipline, con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari)).

AGGIORNAMENTO (92)


Il D.Lgs. 27 marzo 1948, n. 379 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' elevata a lire 15.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48, la somma di lire 2.000.000 autorizzata dal primo comma dell'art. 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico e per contribuire, anche in concorso con enti e privati, al miglior assetto scientifico e didattico delle universita' e istituti superiori e dei rispettivi istituti scientifici".

Art. 287

Art. 68, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 287.

(Art. 68, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

((Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e' annualmente stanziata la somma di lire tre milioni per gli scopi di cui all'art. 96 e per concedere assegni a professori e studiosi incaricati di missioni culturali all'estero)).

Art. 288

Art. 11, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 -Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 288.

(Art. 11, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 -Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Quando sia richiesto il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale per le questioni concernenti cattedre e Facolta' di architettura, alla sezione prima vengono aggregati uno o piu' membri della quinta.

Art. 289

Art. 16, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585
Art. 289.

(Art. 16, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585).

L'Ente « Istituti clinici di perfezionamento » di Milano conserva la sua personalita' giuridica, ferma restando l'appartenenza didattica degli Istituti stessi alla R. Universita' di Milano.

Art. 290

Art. 8, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 1, comma 3°, R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2289
Art. 290.

(Art. 8, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 1, comma 3°, R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2289).

Presso la Facolta' di lettere e filosofia della R. Universita' di Roma e' istituito l'insegnamento di storia e letteratura ungherese.
Al detto insegnamento si provvede con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze; e puo' all'uopo derogarsi alle vigenti disposizioni.
Presso la predetta Facolta' e' istituito, altresi', un lettorato di lingua svedese. La retribuzione per il relativo incarico, in ragione di L. 8000 annue, e' a carico del bilancio dello Stato, ed e' ridotta del 12 per cento, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 291

Art. 2, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837
Art. 291.

(Art. 2, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837).

L'insegnamento di statistica istituito presso la Scuola di statistica della R. Universita' di Roma, quando sia impartito da un professore di ruolo, e' comune agli studenti della Scuola di statistica, della Facolta' di giurisprudenza e della Facolta' di scienze politiche.
Il professore di ruolo di detto insegnamento e' aggregato a tutti gli effetti alla Facolta' di giurisprudenza e a quella di scienze politiche ed e' direttore dell'Istituto di statistica, annesso alla Facolta' di scienze politiche.

Art. 292

Art. 3, comma 2°, decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837
Art. 292.

(Art. 3, comma 2°, decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837).

Il professore di ruolo, titolare dell'insegnamento di clinica delle malattie tropicali e subtropicali della R. Universita' di Roma, ha facolta' di dimorare ogni anno all'estero per il tempo necessario, in relazione alle esigenze del suo ufficio, e di tenere insegnamenti, incarichi ed uffici all'estero.

Art. 293

Articoli 1 e 3, R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421
Art. 293.

(Articoli 1 e 3, R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421).

Per l'insegnamento di trasmissioni e misure speciali telegrafiche e telefoniche, istituito presso il R. Istituto superiore d'ingegneria di Roma, restano ferme le disposizioni del R. decreto 19 agosto 1923, n. 2483.
Per il detto insegnamento il docente si vale dei mezzi sperimentali disponibili presso la Scuola superiore di telegrafia e telefonia di Roma.

Art. 294

Art. 2, R. decreto 4 novembre 1926, n. 2042 - Art. 2, R. decreto 12 gennaio 1928, n. 116
Art. 294.

(Art. 2, R. decreto 4 novembre 1926, n. 2042 - Art. 2, R. decreto 12 gennaio 1928, n. 116).

Salvi i trasferimenti di oneri derivanti dal testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, restano fermi gli' obblighi imposti agli Enti dai Regi decreti 4 novembre 1926, n. 2042, e 12 gennaio 1928, n. 116, per il mantenimento, rispettivamente, del R. Istituto superiore di medicina veterinaria di Messina e del R. istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari.

Art. 295

Art. 121, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 59, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172
Art. 295.

(Art. 121, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 59, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

Il regolamento generale universitario sara' emanato di concerto col Ministro per le finanze, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 296

Art. 72, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 296.

(Art. 72, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Sino a tutto l'anno accademico 1935-36 non e' consentita l'istituzione di Universita' o Istituti superiori di qualsiasi tipo, di Facolta' o Scuole, di Istituti superiori di magistero Regi o pareggiati.
Tuttavia negli Istituti superiori d'ingegneria che rilasciano diplomi di laurea di architetto, puo' essere costituita una Facolta' di architettura su parere conforme del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 297

Art. 297.

Salve le disposizioni degli articoli 2 e 3 del T. U. per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, fino a che non siano state emanate ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, le convenzioni per il mantenimento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, restano fermi gli obblighi imposti agli Enti da atti di fondazione, convenzioni e disposizioni legislative.

Art. 298

Art. 73, R decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 298.

(Art. 73, R decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Fino a quando non sia stata stipulata e approvata, ai sensi dell'art. 234 del presente T. U., la convenzione per il mantenimento del R. Istituto superiore navale di Napoli, restano fermi gli obblighi degli Enti di cui all'art. 6 dello statuto dell'Istituto stesso, approvato con R. decreto 27 novembre 1924, n. 1999.

Art. 299

Articoli 147, comma 2°, e 151, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 19 e 26, R. decreto-legge 22 maggio 1934, n. 744 - Articoli 3 e 20 R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 21, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933
Art. 299.

(Articoli 147, comma 2°, e 151, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 19 e 26, R. decreto-legge 22 maggio 1934, n. 744 - Articoli 3 e 20 R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 21, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933).

I professori mantenuti o destinati, a decorrere dal 1° dicembre 1924, presso le Universita' e gli Istituti superiori di cui alla tabella B annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ai sensi degli articoli 147, 150 e 151 del decreto stesso, ed i professori trasferiti nella R. Universita' di Bari ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1904, conservano la condizione giuridica e il trattamento economico dei professori appartenenti alle Universita' e agli Istituti di cui alla tabella A annessa al citato decreto.
Gli emolumenti spettanti ai detti professori continuano ad essere corrisposti direttamente dallo Stato, a carico del quale rimane l'onere del relativo trattamento di quiescenza. Le Universita' e gli Istituti verseranno annualmente allo Stato, per ciascuna persona, la somma corrispondente all'ammontare medio degli emolumenti ad essa spettanti, determinato globalmente nella misura di L. 23.500.
I professori contemplati dal presente articolo, qualora siano successivamente trasferiti ad altre Universita' o ad altri Istituti superiori di cui alla tabella B annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, conservano la condizione giuridica e il trattamento economico di cui ai commi precedenti.

Art. 300

Art. 20, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art, 20 R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 37, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604
Art. 300.

(Art. 20, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art, 20 R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 37, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604).

I professori del R. Istituto di studi superiori di Firenze, del R.
Politecnico di Torino, della R. Scuola navale superiore di Genova e dei Regi Istituti clinici di perfezionamento di Milano che, trovandosi in servizio presso gli Istituti predetti al 30 novembre 1924, sono stati mantenuti, a decorrere dal 1° dicembre successivo, presso il rispettivo Istituto ai sensi dell'art. 20 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744, conservano la condizione giuridica e il trattamento economico dei professori degli Istituti di cui alla tabella A annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
Gli emolumenti di qualsiasi natura loro spettanti saranno a carico degli Istituti rispettivi, i quali li corrisponderanno loro direttamente. Tuttavia l'aumento portato al supplemento di servizio attivo del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato dal R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, e' corrisposto a totale carico del bilancio dello Stato, anche ai professori di ruolo di cui al comma precedente, nonche' ai professori trasferiti negli Istituti contemplati dal comma stesso, ai sensi dell'art. 299, e a quelli di essi trasferiti dagli Istituti stessi ad altri compresi nella tabella B annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
Non viene corrisposto invece ai professori trasferitivi ai sensi dell'art. 93 dalle Universita' o Istituti di cui alla tabella A allegata al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e ai professori nominati dal 1° dicembre 1924 in poi nelle Universita' e Istituti predetti, ne' a quelli che, nominati dalla data predetta in Universita' o Istituto della sovra citata tabella B, vi siano successivamente trasferiti.

Art. 301

Articoli 1 e 2, R. decreto 24 gennaio 1929, n. 189
Art. 301.

(Articoli 1 e 2, R. decreto 24 gennaio 1929, n. 189).

A decorrere dal 21 novembre 1925. tutti i professori di ruolo della R. Universita' di Perugia, i quali alla data anzidetta erano in servizio nella Universita' medesima, hanno la condizione giuridica ed il trattamento economico e di quiescenza previsti per i professori delle Universita' e degli Istituti superiori, di cui alla tabella B, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102. Tuttavia non potranno essere trasferiti a cattedre di altre Universita' o Istituti superiori se non quando si trovino nelle condizioni di cui al comma secondo dell'art. 303, oppure con le modalita' di cui al comma terzo dello stesso articolo.
Agli effetti del trattamento di quiescenza i servizi pensionabili prestati nella R. Universita' di Perugia, anteriormente al 21 novembre 1925, sono comulabili col servizio successivo nei modi e con le condizioni di cui agli articoli da 278 a 285, rimanendo a carico della Universita' suddetta la quota di onere per i servizi pensionabili, in essa prestati anteriormente al 21 novembre 1925.
Le condizioni di cui ai commi precedenti sono fatte anche ai professori di ruolo gia' appartenenti alla Scuola di medicina veterinaria annessa all'Universita' di Perugia, assegnati, giusta la disposizione dell'art. 3 del R. decreto 24 gennaio 1929, n. 189, al R. Istituto superiore di medicina veterinaria.

Art. 302

Legge 23 giugno 1927, n. 1135 - Art. 78, decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 302.

(Legge 23 giugno 1927, n. 1135 - Art. 78, decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Il trattamento di cui agli ultimi due commi dell'art. 98 del presente T. U. e' fatto anche ai professori, in servizio al 12 luglio 1927, data di pubblicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1135, i quali avessero insegnato, a titolo pubblico e con effetti legali, quali professori presso Universita' estere e che avessero cessato da tale ufficio per ragioni determinate dalla guerra 1915-1918.
Le disposizioni di cui agli ultimi due commi dell'art. 98 sovra citato sono altresi' applicabili ai professori i cui servizi in Universita' estere erano computabili in base al R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321.

Art. 303

Articoli 51 e 52, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n, 1604 - Art. 27, R. decreto-legge 27 ottobre 1926. n. 1933
Art. 303.

(Articoli 51 e 52, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n, 1604 - Art. 27, R. decreto-legge 27 ottobre 1926. n. 1933).

I professori nominati nelle Universita' libere di Camerino, Ferrara, Perugia e Urbino anteriormente al 1° dicembre 1924, qualora da tale data o posteriormente ad essa siano stati o siano nominati professori di Universita' o di Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, annesse al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, hanno diritto alla stessa condizione che ad essi spetterebbe qualora avessero ottenuto o ottenessero il passaggio in seguito a trasferimento.
I professori di ruolo delle Universita' di cui al comma precedente nominati anteriormente al 1° dicembre 1924 presso le Universita' stesse non possono essere trasferiti ad Universita' o Istituti superiori di cui alle predette tabelle A e B se non siano stati compresi, anteriormente al 1° dicembre 1924, in graduatorie di concorsi a cattedre della stessa materia o di materia affine presso Regie Universita' o Regi Istituti superiori, o non siano compresi nelle graduatorie dei concorsi successivamente banditi.
I professori stabili delle libere Universita' di Camerino, Ferrara.
Urbino e della R. Universita' di Perugia in servizio al 24 novembre 1926, data di pubblicazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933, purche' proposti dalle competenti Facolta' o Scuole col voto favorevole di due terzi almeno del numero dei professori di ruolo che vi appartengono e previo parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, potranno essere trasferiti ad altra Universita' o Istituto superiore Regio o libero per la stessa materia di cui sono titolari, anche se non siano compresi in graduatorie di concorsi a cattedre, a norma di quanto prescrive il comma precedente.

Art. 304

Art. 43, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618
Art. 304.

(Art. 43, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618).

Gli insegnanti di lingue moderne nei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali di Bari, Genova, Roma e Torino, che il 9 aprile 1913, data di pubblicazione della legge 20 marzo 1913, n. 268, avevano il grado di ordinario o straordinario, sono considerati fuori ruolo e conservano il titolo di cui sono investiti.
Gli insegnanti ordinari di lingue moderne di cui al comma precedente godono del trattamento economico e giuridico spettante ai professori di ruolo ordinari. Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e del passaggio ai gradi superiori la loro anzianita' decorre dal 1° maggio 1919 a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 1921, n. 440.
Gli insegnanti straordinari di lingue moderne, di cui al presente articolo, godono del trattamento economico e giuridico spettante ai professori di ruolo straordinari, ma non possono conseguire il passaggio al grado superiore. Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio la loro anzianita' decorre dalla data indicata nel comma precedente.
Gli insegnanti di lingue moderne, ai quali sia stato concesso il trattamento economico e giuridico dei professori straordinari per effetto dell'articolo 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322, sono parificati agli insegnanti straordinari di lingue moderne di cui al comma precedente. Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio la loro anzianita' decorre dalle date indicate nell'art. 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322, e nel R. decreto 18 novembre 1923, n. 2547.
Agli insegnanti ordinari e straordinari di lingue moderne di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del T. U. 28 agosto 1924, n. 1618.
I posti di professore ordinario occupati dai professori ai quali sia stata applicata la disposizione del comma secondo dell'art. 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322, sono considerati aggiunti transitoriamente al ruolo organico dell'Istituto interessato fino a quando i rispettivi titolari rimarranno in servizio. La relativa maggiore spesa a a carico del bilancio dell'Istituto medesimo.

Art. 305

Art. 77, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 305.

(Art. 77, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Sino a tutto l'anno accademico 1932-33, potra', con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri, disporsi, in deroga alle norme vigenti, il trasferimento o il comando anche per insegnamento diverso dal proprio ed eventualmente non previsto dallo statuto universitario ad altro Istituto della stessa o di diversa sede di quei professori di ruolo delle Regie Universita', dei Regi Istituti superiori e dei Regi Istituti superiori di magistero, la cui permanenza nell'Istituto al quale appartengono si ravvisi comunque incompatibile.
Contro il provvedimento non e' ammesso alcun gravame, ne' in via amministrativa ne' in via giurisdizionale.
((4))
AGGIORNAMENTO (4)


Il Regio D.L. 16 ottobre 1934, n. 1816, convertito senza modificazioni dalla L. 1 aprile 1935, n. 631, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La disposizione di cui all'art. 305 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e' prorogata sino a tutto l'anno accademico 1935-36".

Art. 306

Art. 4, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744
Art. 306.

(Art. 4, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744).

E' consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con altri uffici siano annessi all'insegnamento per effetto di regolari convenzioni gia' stipulate all'atto della pubblicazione del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e cioe' alla data 11 ottobre 1923.

Art. 307

Art. 44, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618
Art. 307.

(Art. 44, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618).

La Cassa pensioni, gia' costituita nella R. Scuola superiore di commercio di Venezia, a favore del corpo insegnante, degli impiegati e delle loro famiglie, continuera' a funzionare secondo le norme regolamentari per essa in vigore e conformemente alle leggi che disciplinano il conferimento delle pensioni e delle indennita' agli impiegati civili dello Stato fino a quando saranno esauriti gli impegni assunti dalla Scuola stessa, a termini del suo statuto, verso il personale gia' in carica all'atto di promulgazione della legge 20 marzo 1913, n. 268, in quanto esso non abbia dichiarato di optare per la pensione di Stato.
Il fondo pensioni, gia' costituito nella Scuola superiore di commercio di fondazione Revoltella di Trieste a favore del corpo insegnante, del personale di servizio e delle rispettive famiglie, seguitera' a funzionare secondo lo statuto in vigore per lo stesso fondo, fino a quando saranno esauriti gli impegni assunti dalla Scuola stessa verso il personale gia' in pensione e quello in carica alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1667, in quanto quest'ultimo non dichiari di optare per la pensione di Stato.

Art. 308

Art. 28, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933
Art. 308.

(Art. 28, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933).

Coloro che abbiano appartenuto al ruolo dei professori universitari governativi, qualora abbiano comunque cessato dall'ufficio e siano successivamente nominati professori nel ruolo medesimo, hanno diritto ad aver computato, agli effetti degli stipendi, con le norme relative all'inquadramento dei professori universitari, il servizio prestato anteriormente alla cessazione dall'ufficio con effetto dal giorno in cui i professori predetti sono stati riassunti in ruolo.
La presente disposizione si applica solo ai professori in servizio al 24 novembre 1926, data di pubblicazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933.

Art. 309

Art 125, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 63, R. decreto 30 novembre 1924. n. 2172
Art. 309.

(Art 125, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 63, R. decreto 30 novembre 1924. n. 2172).

Coloro i quali all'11 ottobre 1923, data di pubblicazione del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, avevano la qualifica di professore emerito od onorario o di dottore aggregato, conservano la qualifica stessa e le prerogative ad essa inerenti a sensi del T. U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvate con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795.
Conservano del pari la qualifica e le prerogative riconosciute dalle disposizioni vigenti al 14 gennaio 1925, data di pubblicazione del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, coloro che alla data stessa erano professori emeriti e onorari e dottori aggregati negli istituti superiori agrari e di medicina veterinaria.

Art. 310

Art. 11, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172
Art. 310.

(Art. 11, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172).

Sono conservati ad personam i posti d'incaricato di ruolo di cui alla tabella n. 86, allegala 2°, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
La spesa relativa e' a carico del bilancio dello Stato.

Art. 311

Art. 79, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 311.

(Art. 79, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Ai professori i quali al 24 aprile 1913, data di applicazione della legge 20 marzo 1913, n. 268, insegnavano a titolo pubblico e con effetti legali presso Universita' estere e siano cessati da tale ufficio per ragioni determinate dalla guerra 1915-1918, e dell'8 ottobre 1931, data di pubblicazione del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, erano incaricati di lingue straniere in un R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, puo' esser fatto, su loro domanda e col parere del senato accademico e del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto, il trattamento di cui all'art. 43, comma quarto, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618.
Tuttavia, agli effetti degli aumenti periodici, la loro anzianita' decorrera' dal mese successivo alla data dei provvedimento.

Art. 312

Art. 28, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 312.

(Art. 28, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

A coloro i quali abbiano conseguito la libera docenza presso gli Istituti superiori agrari o di medicina veterinaria, anteriormente al 29 gennaio 1925, e' applicabile la disposizione di cui al penultimo comma dell'art. 118 del presente T. U.
Il quinquennio, dopo il quale potra' essere definitivamente confermata l'abilitazione, decorre dal 28 agosto 1930, data di pubblicazione del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.

Art. 313

Art. 156, commi 1° a 3°, decreto 30 settembre 1933, n. 2102 - Art. 26, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 63, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n 1604 - Articoli 26 e 81, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 313.

(Art. 156, commi 1° a 3°, decreto 30 settembre 1933, n. 2102 - Art. 26, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 63, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n 1604 - Articoli 26 e 81, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).


Il personale vario, assistente, tecnico e subalterno, mantenuto in servizio presso le Universita' e gli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, annesse al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ai sensi dell'art. 156 dello stesso decreto, ivi compreso quello gia' in servizio presso il R. Istituto di studi superiori di Firenze e presso i Regi Istituti clinici di Milano, mantenuto, rispettivamente, presso la R. Universita' di Firenze e presso la R. Universita' di Milano, a sensi dell'articolo 63 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, resta governato dalle disposizioni del R. decreto 7 dicembre 1922, n. 1594.

Gli emolumenti spettanti al personale di cui al comma precedente continueranno ad essere corrisposti direttamente dallo Stato, a carico del quale rimarra' l'onere del relativo trattamento di quiescenza. Le Universita' e gli Istituti verseranno annualmente allo Stato, per ciascuna persona, la somma corrispondente all'ammontare medio degli emolumenti spettanti alla categoria cui appartiene, determinato globalmente come appresso:


per ciascun aiuto . . . . . . . . L. 11.000
per ciascun assistente. . . . . . » 10.000
per ciascun tecnico . . . . . . . » 9.500
per ciascun subalterno . . . . . » 8.000



Il personale assistente, tecnico e subalterno, appartenente ai ruoli statali, in servizio alla data del 31 ottobre 1931, presso i Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, mantenuto in servizio in uno speciale ruolo transitorio, a sensi dell'art. 81 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, conserva il trattamento economico a carico dello Stato, al quale viene rimborsata la spesa effettiva da parte degli Istituti in cui il personale stesso presta servizio. ((97))

Riguardo al personale assistente contemplato dal presente articolo si applicano, per i trasferimenti e per le promozioni da assistente ad aiuto, le disposizioni dell'art. 130 del presente T. U. Le disposizioni dell'art. 132, relative ai passaggi ad altri ruoli, non sono applicabili se non a coloro che siano stati nominati in seguito a concorso, salvo per gli aiuti ed assistenti che siano riusciti vincitori in concorsi a cattedre d'insegnamento in Regi Istituti medi d'istruzione.

AGGIORNAMENTO (97)


Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi i ruoli transitori di cui all'art. 313 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592".

Art. 314

Art. 80, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 314.

(Art. 80, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Fermo restando il disposto dell'art. 134 del presente T. U. circa il limite d'eta', gli aiuti e assistenti, nominati anteriormente al 1° dicembre 1924, potranno essere mantenuti in servizio fino al 30 novembre 1934.
Dal 1° dicembre 1934 essi cesseranno dal servizio, salvo che abbiano conseguita l'abilitazione alla libera docenza. La disposizione, di cui al primo comma del presente articolo, non si applica per gli aiuti e assistenti dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Art. 315

Art. 137, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 315.

(Art. 137, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Il personale universitario che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 137 del decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e all'art. 70, ultimo comma, del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, abbia continuato a fruire dell'alloggio in locali o stabilimenti di pertinenza delle Universita' o Istituti superiori, conservera' ad personam l'alloggio stesso, corrispondendo il canone annuale d'affitto, determinato a sensi degli articoli suindicati, e che sara' devoluto all'Universita' o Istituto superiore rispettivo.

Art. 316

Art. 83, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 316.

(Art. 83, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

I professori di ruolo in servizio presso la R. Scuola normale superiore di Pisa al 16 luglio 1932, data di pubblicazione della legge 16 giugno 1932, n. 812, possono ottenere il trasferimento in altri Istituti d'istruzione superiore quando siano compresi in una terna di concorso universitario.
Il personale di ruolo di ogni categoria che, all'8 ottobre 1931, data di pubblicazione del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, si trovava addetto alla R. Scuola normale superiore di Pisa, rimane in servizio presso la Scuola stessa e continua a far parte dei dipendenti dello Stato.
Gli emolumenti spettanti al personale anzidetto continueranno ad essere corrisposti dallo Stato, a carico del quale rimarra' altresi' l'onere del relativo trattamento di quiescenza. La Scuola versera' annualmente allo Stato, a titolo di rimborso, le somme effettivamente corrisposte per stipendi ed emolumenti al detto personale.
Il personale subalterno, che si trovi nelle condizioni di cui ai commi precedenti, potra' essere trasferito ad altri ruoli statali.

Art. 317

Art. 5, R. decreto 2 giugno 1932, n. 690
Art. 317.

(Art. 5, R. decreto 2 giugno 1932, n. 690).

Il personale delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore assegnato ai posti che esistevano nei ruoli organici il 27 giugno 1932, data di pubblicazione del R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, e che per effetto del decreto stesso sono stati soppressi, e' considerato in soprannumero nel grado occupato alla data suddetta fino al riassorbimento per successive vacanze.

Art. 318

Art. 8, legge 8 giugno 1933, n. 629
Art. 318.

(Art. 8, legge 8 giugno 1933, n. 629).

A decorrere dal 7 luglio 1933, data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1933, n. 629, sono soppresse le tabelle relative ai ruoli organici del personale della carriera amministrativa, di ragioneria e d'ordine dell'amministrazione: universitaria, comprese nella tabella E allegata al R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, come pure le tabelle relative al personale di segreteria dei Regi Istituti superiori agrari, e quelle relative al personale di segreteria dei Regi Istituti superiori di medicina veterinaria, comprese rispettivamente nelle tabelle 86 e 87 allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n, 2395.
Il personale di grado inferiore all'ottavo, appartenente ai ruoli anzidetti, rimarra' in servizio in uno speciale ruolo transitorio, conservando il trattamento economico e di quiescenza, nonche' i diritti di carriera fino al grado nono incluso a carico dello Stato, al quale sara' rimborsata la spesa effettiva da parte dei Regi Istituti d'istruzione superiore, nei quali il personale stesso prestera' servizio, e nei cui ruoli organici dovranno tenersi vacanti altrettanti posti del gruppo corrispondente. E' in facolta' del Ministro trasferire gli impiegati del ruolo anzidetto a posti di gruppo corrispondente vacanti nei ruoli organici dei Regi Istituti d'istruzione superiore.
Nulla e' innovato per quanto riguarda il trattamento economico e di quiescenza del personale di segreteria attualmente in servizio presso i Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.
Rimangono fermi i diritti acquisiti in base ai vigenti ordinamenti per il personale di segreteria a carico dei Regi Istituti d'istruzione superiore.

Art. 319

Art. 10, legge 8 giugno 1933, n. 629
Art. 319.

(Art. 10, legge 8 giugno 1933, n. 629).

I direttori e capi di segreteria delle Regie Universita' e dei Regi Istituti d'istruzione superiore di cui alla tabella B annessa al presente T. U., qualora siano nominati ai sensi dell'art. 9 della legge 8 giugno 1933, n. 629, nel ruolo dei direttori amministrativi presso gl'Istituti dove prestavano servizio, ottengono il trattamento economico iniziale del grado cui sono assegnati, conservando a carico degl'Istituti, a titolo di assegno ad personam da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale differenza fra il nuovo trattamento complessivo lordo per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia e il trattamento di cui fruivano per assegni fissi e continuativi aventi la medesima natura.
In ogni caso, ove avvenga che i nuovi emolumenti pensionabili a carico dello Stato siano inferiori agli emolumenti pensionabili precedentemente percepiti a carico dell'Istituto, la differenza si aggiungera' all'ammontare degli stipendi corrisposti dall'Istituto, agli effetti del riparto dell'onere per il trattamento di quiescenza ai sensi del R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404.

Art. 320

Art. 11, legge 8 giugno 1933, n. 629
Art. 320.

(Art. 11, legge 8 giugno 1933, n. 629).

I direttori e i capi di segreteria delle Regie Universita' e dei Regi Istituti d'istruzione superiore, qualora non ottengano a' sensi dell'art. 9 della legge 8 giugno 1933, n. 629, la nomina a direttori amministrativi, saranno mantenuti in servizio con la qualifica di segretari capi, conservando il trattamento economico inerente al grado attuale, purche' non superiore a quello iniziale previsto per il grado ottavo.
Ove trattisi di personale statale, saranno inoltre applicabili le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 318 del presente T. U.

Art. 321

Art. 12, legge 8 giugno 1933, n. 629
Art. 321.

(Art. 12, legge 8 giugno 1933, n. 629).

((Nella prima applicazione delle norme derivanti dalla legge 8 giugno 1933-XI, n. 629, ai posti vacanti nei ruoli del personale di segreteria delle Regie universita' e dei Regi istituti superiori potra' provvedersi mediante concorsi per esami riservati esclusivamente a coloro i quali, alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del, Regno, abbiano esercitato a qualsiasi titolo le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno un triennio. A tali effetti non costituira' interruzione del triennio il servizio militare prestato nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Capo del Governo 6 novembre 1935-XIV. Per l'ammissione ai suddetti concorsi per i posti di carriera amministrativa e di ragioneria sara' necessario possedere il prescritto titolo di studio)).
((40))
AGGIORNAMENTO (40)


Il Regio D.L. 25 febbraio 1937, n. 439, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1937, n. 2317, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il presente decreto va in vigore dall'anno accademico 1936-37, salvo quanto e' stabilito per l'art. 3."

Art. 322

Art. 13, legge 8 giugno 1933, n. 629
Art. 322.

(Art. 13, legge 8 giugno 1933, n. 629).

Nella prima applicazione delle norme derivanti dalla legge 8 giugno 1933, n. 629, il Ministro dell'educazione nazionale ha facolta' di distaccare per un triennio presso l'Amministrazione centrale non piu' di quattro impiegati del ruolo transitorio dell'Amministrazione universitaria, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione. ((40))
AGGIORNAMENTO (40)


Il Regio D.L. 25 febbraio 1937, n. 439, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1937, n. 2317, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La disposizione, di cui all'art. 322 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, che consentiva di distaccare per un triennio presso l'amministrazione centrale non piu' di quattro impiegati del ruolo transitorio dell'amministrazione universitaria, e' prorogata per un triennio".
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il presente decreto va in vigore dall'anno accademico 1936-37, salvo quanto e' stabilito per l'art. 3."

Art. 323

Art. 36-bis, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 323.

(Art. 36-bis, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Ai Regi Istituti superiori di scienze economiche e Commerciali possono essere ammessi:
a) i giovani che hanno conseguito il diploma di perito agrario secondo l'ordinamento previsto dai R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, e che sono in possesso del titolo di ammissione al liceo classico, o del certificato di promozione al secondo corso del liceo scientifico o al secondo corso di istituto tecnico o commerciale;
b) i giovani che hanno conseguito il diploma di perito agrario secondo l'ordinamento previsto dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, che hanno inoltre frequentato uno dei corsi di specializzazione presso Scuole agrarie medie specializzate e che sono in possesso del titolo di ammissione all'Istituto tecnico superiore o al liceo scientifico o del certificato di promozione alla quinta ginnasiale.
Coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, possono inoltre venire ammessi agli Istituti superiori agrari, con le norme del penultimo comma dell'art. 143 del presente T. U.

Art. 324

Art. 7, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590
Art. 324.

(Art. 7, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590).

Alle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 144 del presente T. U. possono essere iscritti in un Istituto superiore di ingegneria gli ufficiali di artiglieria e genio che abbiano regolarmente compiuto i corsi quadriennali dell'Accademia di artiglieria e genio, in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986.

Art. 325

Art. 85, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812
Art. 325.

(Art. 85, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

Agli studenti, che si siano immatricolati nelle Universita' e negl'Istituti d'istruzione superiore a tutto l'anno accademico 1930-31, sono applicabili fino al compimento degli studi le disposizioni della legge 14 giugno 1928, n. 1312, senza le limitazioni di cui al n. 1° dell'art. 153 del presente T. U.

Art. 326

Art. 6, decreto 31 dicembre 1923, n, 2909 - Art 31, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 21, comma ultimo, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 326.

(Art. 6, decreto 31 dicembre 1923, n, 2909 - Art 31, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 21, comma ultimo, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

Salve le norme particolari per le professioni di avvocato, procuratore e notaro, le lauree e i diplomi conferiti sino a tutto il 31 dicembre 1924 abilitano all'esercizio professionale.
Le lauree e i diplomi, conseguiti fino al 31 dicembre 1925, da coloro che precedentemente all'11 ottobre 1923, data di pubblicazione del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, furono regolarmente iscritti a tutti gli anni di corso stabiliti dagli ordinamenti universitari per il conferimento delle lauree o diplomi cui aspiravano, hanno, agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale, lo stesso valore delle lauree e dei diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1924.
Le lauree in scienze economiche e commerciali, in scienze economico-marittime e in scienze economiche, politiche e sociali conferite sino a tutto l'anno accademico 1930-31 abilitano all'esercizio professionale, previo il biennio di pratica di cui all'art. 5 del R. decreto 28 marzo 1929, n. 588.

Art. 327

Art. 327.

(Art. 8, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960),

Le disposizioni contenute nel Titolo I, sezione III, capo II, § 3, non si applicano a coloro che abbiano conseguito la laurea in ingegneria entro termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 328

Art. 45, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618
Art. 328.

(Art. 45, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618).

Alle lauree, ai diplomi ed ai certificati di studio rilasciati anteriormente alla legge 20 marzo 1913, n. 268, dalle Regie Scuole superiori di commercio in conformita' dei Regi decreti in data 24 giugno 1883, n. 1547, serie terza; 26 novembre 1903, n. 476; 19 gennaio 1905, n. 19, e 15 luglio 1906, n. 391, e conservato il valore equipollente ai titoli di cui all'art. 167 del presente T. U.

Art. 329

Art. 58, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n, 1604 - Art. 8, comma ultimo, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590
Art. 329.

(Art. 58, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n, 1604 - Art. 8, comma ultimo, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590).

La laurea in ingegneria chimica rilasciata dalle Scuole superiori di chimica industriale agli allievi immatricolati prima dell'anno 1923-24 e' titolo di ammissione all'esame di Stato per la professione di ingegnere e per quella di chimico.
Coloro che abbiano compiuto il terzo corso per la laurea in fisica non oltre l'anno accademico 1927-28 sono ammessi, almeno un anno dopo il conseguimento di detta laurea, a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere.

Art. 330

Art. 1, R. decreto-legge 26 giugno 1930, n. 964 - Art 46, decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 Articoli 1 e 2, Legge 26 maggio 1932, n. 622
Art. 330.

(Art. 1, R. decreto-legge 26 giugno 1930, n. 964 - Art 46, decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 Articoli 1 e 2, Legge 26 maggio 1932, n. 622).

A tutti coloro i quali, anteriormente all'entrata in vigore dell'ordinamento stabilito dal R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, hanno conseguito il diploma d'ingegnere, compete la qualifica di « dottore in ingegneria ».
A tutti coloro i quali, anteriormente all'entrata in vigore dell'ordinamento stesso, hanno conseguito presso le Regie Scuole d'applicazione per gli ingegneri o presso la R. Scuola d'architettura di Roma il diploma di architetto compete la qualifica di « dottore in architettura ».
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli ingegneri ed agli architetti contemplati dall'articolo 73 del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.
A tutti coloro i quali hanno conseguito il diploma della Scuola speciale di chimica industriale, istituita presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia Universita' di Pavia con decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1725, compete la qualifica di « dottore in chimica industriale ».
A tutti coloro i quali hanno conseguito il diploma di perito forestale presso il cessato Istituto forestale di Vallombrosa compete la qualifica di « dottore in scienze forestali ».

Art. 331

Articoli 1 e 2, legge 21 marzo 1926, n. 459
Art. 331.

(Articoli 1 e 2, legge 21 marzo 1926, n. 459).

I rettori delle Universita' e i direttori e rettori degli Istituti superiori, sono autorizzati a conferire, a titolo d'onore, la laurea o il diploma agli studenti militari caduti in guerra e agli studenti che, dopo la guerra, sono caduti per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria. Tale conferimento e' dovuto anche a quegli studenti che all'atto del loro sacrificio non avevano ancora interamente compiuto il corso degli studi per il conseguimento della laurea o del diploma medesimo.
Il modulo relativo sara' fornito alle Universita' e agli Istituti superiori dal Ministero dell'educazione nazionale.
Per il conferimento della laurea o del diploma non e' dovuta alcuna tassa.

Art. 332

Art. 332.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 LUGLIO 2002, N. 148))

Art. 333

Art. 333.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1949, N. 328))

Art. 334

Art. 88, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art. 14, legge 8 giugno 1933, n. 629
Art. 334.

(Art. 88, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art. 14, legge 8 giugno 1933, n. 629).

Non oltre il 31 dicembre 1935 tutte le amministrazioni delle istituzioni, di cui all'art. 191, dovranno inviare al Ministero dell'educazione nazionale copia dello statuto o delle tavole di fondazione, del regolamento di amministrazione, del bilancio dell'anno in corso e dell'inventario dei beni immobili e mobili, pertinenti a ciascuna istituzione. Le amministrazioni delle istituzioni, che manchino di statuto o di regolamento, dovranno presentarne uno schema nel termine indicato nel comma precedente.

Testo unico-Tabella A

TABELLA A (articoli 1 e 2).

Parte di provvedimento in formato grafico

(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (15) (16) (18) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (42) (41) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52)(53) (54) (55) (59) (62) (65) (67) (76) (79) (80) (81) (101) (105) (112) (129) (146) (150) (166) (190) (243) (262) (264) (307) (347) (348) (353) (357) (358) (360) (361) (362) (364) (365) (366) (367) (368) ((371))
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AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio Decreto 5 febbraio 1934, n. 344 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aumento del contributo di L. 228.055 e di L. 25.170 rispettivamente a favore dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria di Bologna e di Sassari di cui alla tabella A. annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e' modificato nel modo seguente:


Regio istituto superiore di medicina veterinaria
di Bologna:
dal 1° agosto 1933 al 30 giugno 1934 . . . . . . . . L. 219.052 dal 1° luglio 1934 . . . . . . . . . . . . . . » 218.233 Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari:
dal 1° agosto 1933 al 30 giugno 1934 . . . . . » 34.173 dal 1° luglio 1934 . . . . . . . . . . . . . . » 34.992"


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AGGIORNAMENTO (2)


Il Regio Decreto 8 marzo 1934, n. 621 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1934 il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano e' aggregato alla Regia universita' della stessa sede, costituendo la Facolta' di medicina veterinaria".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In relazione alla disposizione di cui all'art. 3 del presente decreto s'intende soppresso il n. 26 della tabella A annessa al sopracitato testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , mentre il n. 6 della tabella B annessa al testo unico medesimo s'intende integrato con l'aggiunta del maggiore contributo indicato nell'articolo anzidetto".

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AGGIORNAMENTO (5)


Il Regio Decreto 6 dicembre 1934, n. 2127 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° novembre 1934-XIII il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino e' aggregato alla Regia universita' della stessa sede costituendo la Facolta' di medicina veterinaria".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In relazione alla disposizione, in cui all'art. 2 lettera b) del presente decreto, s'intende soppresso il n. 31 della tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , mentre il n. 10 della tabella stessa s'intende integrato del contributo dovuto dallo Stato, all'Istituto di medicina veterinaria a norma della citata lettera b) dell'art. 2".

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AGGIORNAMENTO (6)


Il Regio Decreto 6 dicembre 1934, n. 2135 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° novembre 1934-XIII il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa e' aggregato alla Regia universita' della stessa sede, costituendo la Facolta' di medicina veterinaria".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, lettera b) del presente decreto, s'intende soppresso il n. 29 della tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , mentre il N 8 della tabella stessa s'intende integrato del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto superiore di medicina veterinaria a norma della citata lettera b) dell'art. 2".

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AGGIORNAMENTO (7)


Il Regio Decreto 6 dicembre 1934, n. 2170 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° novembre 1934-XIII, il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia e' aggregato alla Regia universita' della stessa sede, costituendo la Facolta' di medicina veterinaria".

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AGGIORNAMENTO (8)


Il Regio Decreto 6 dicembre 1934, n. 2191 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° novembre 1931-XIII il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma e' aggregato alla Regia universita' della stessa sede, costituendo la Facolta' di medicina veterinaria".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In relazione alla disposizione di cui all'art. 3 del presente decreto s'intende soppresso il n. 28 della tabella A annessa al sopracitato testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , mentre il n. 8 della tabella B annessa al testo unico medesimo s'intende integrato con l'aggiunta del maggiore contributo indicato nell'articolo anzidetto".

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AGGIORNAMENTO (9)


Il Regio Decreto 6 dicembre 1934, n. 2192 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° novembre 1934-XIII il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari e' aggregato alla Regia universita' della stessa sede, costituendo la Facolta' di medicina veterinaria".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In relazione alla disposizione di cui all'art. 3 del presento decreto s'intende soppresso il n. 30 della tabella A. annessa al sopracitato testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , mentre il n. 10 della tabella B annessa al testo unico medesimo s'intende integrato con l'aggiunta del maggiore contributo indicato nell'articolo anzidetto".

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AGGIORNAMENTO (10)


Il Regio Decreto 6 dicembre 1934, n. 2204 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° novembre 1934-XIII il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina e' aggregato alla Regia universita' della stessa sede, costituendo la Facolta' di medicina veterinaria".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In relazione alla disposizione di cui all'art. 3 del presente decreto s'intende soppresso il n. 25 della tabella A. annessa al sopracitato testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , mentre il n. 5 della tabella B annessa al testo unico medesimo s'intende integrato con l'aggiunta del maggiore contributo indicato nell'articolo anzidetto".

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AGGIORNAMENTO (11)


Il Regio Decreto 11 aprile 1935, n. 576 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli e' aggregato alla Regia universita' della stessa sede costituendo la Facolta' di medicina veterinaria".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In relazione alla disposizione di cui all'art. 2 lettera b) del presente decreto, s'intende soppresso il n. 27 della tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , mentre il n. 4 della tabella stessa s'intende integrato del contributo, dovuto dallo Stato all'Istituto di medicina veterinaria a norma della citata lettera b) dell'art. 2".

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AGGIORNAMENTO (13)


Il Regio D.L. 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito senza modificazioni dalla L. 2 gennaio 1936, n. 73 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' abolita la distinzione fra i Regi istituti di istruzione superiore di cui alla tabella A annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore e quelli di cui alla tabella B annessa al testo unico medesimo".

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AGGIORNAMENTO (15)


Il Regio Decreto 20 giugno 1935, n. 1464 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV il Regio istituto superiore agrario di Milano e' aggregato alla Regia universita' della stessa sede, costituendo la Facolta' di agraria".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In relazione alla disposizione di cui all'art. 3 del presente decreto s'intende soppresso il n. 19 della tabella A annessa al sopracitato testo unico 31 agosto 1933-XI, n, 1592, mentre il n. 6 della tabella B annessa al testo unico medesimo s'intende integrato con l'aggiunta del maggior contributo indicato nell'articolo anzidetto".

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AGGIORNAMENTO (16)


Il Regio Decreto 6 agosto 1935, n. 1520 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV, e' istituita la Facolta' di agraria presso la Regia universita' di Torino".

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AGGIORNAMENTO (18)


Il Regio Decreto 17 ottobre 1935, n. 1918 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV il Regio istituto superiore di architettura di Torino e' aggregato al Regio istituto superiore d'ingegneria della stessa sede, costituendo la Facolta' di architettura".

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AGGIORNAMENTO (20)


Il Regio Decreto 27 ottobre 1935, n. 2123 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV il Regio istituto superiore d'ingegneria di Padova e' aggregato alla Regia universita' della stessa sede, costituendo la Facolta' d'ingegneria".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In relazione alle disposizioni, di cui all'art. 2. lett. b), del presente decreto, s'intende soppresso il n. 13 della tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 5 della tabella stessa s'intende integrato del contributo dovuto dallo Stato dell'Istituto superiore d'ingegneria a norma della citata lett. b), dell'art. 2".

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AGGIORNAMENTO (21)


Il Regio Decreto 27 ottobre 1935, n. 2124 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV, il Regio superiore di scienze economiche e commerciali di Torino e' aggregato alla Regia universita' della stessa sede costituendo la Facolta' di scienze economiche e commerciali".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "In relazione, poi, alla disposizione del quarto comma dell'articolo 1 del presente decreto [...] il n. 10 della tabella A del testo unico medesimo s'intende integrato con l'aggiunta del nuovo contributo dovuto dallo Stato per effetto della disposizione stessa".

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AGGIORNAMENTO (22)


Il Regio Decreto 27 ottobre 1935, n. 2125 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 29 ottobre 1933-XIV il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania e' aggregato alla Regia universita' della stessa sede, costituendo la Facolta' di scienze economiche e commerciali".

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AGGIORNAMENTO (23)


Il Regio Decreto 27 ottobre 1935, n. 2126 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV alla Regia universita' di Bologna sono aggregati il Regio istituto superiore d'ingegneria, il Regio istituto superiore agrario e il Regio istituto superiore di chimica industriale della stessa sede, costituendo rispettivamente la Facolta' d'ingegneria, la Facolta' di agraria e la Facolta' di chimica industriale".
- (con l'art. 5, comma 1) che "In relazione alle disposizioni, di cui all'art. 2, lettera b) del presente decreto, s'intende soppresso il n. 11 della tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 1 della tabella stessa s'intende integrato del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto superiore d'ingegneria a norma della citata lettera b) dell'art. 2".
- (con l'art. 9, comma 1, lettera a)) che "In relazione alle disposizioni dell'art. 6 lettera b) e dell'art. 8 primo comna, del presente decreto e delle disposizioni dell'art. 2 lettera b) e dell'art. 3 primo comma del R. decreto 26 aprile 1934-XII, n. 799:
a) s'intendono soppressi i numeri 18 e 24 della tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 1 della tabella stessa s'intende integrato dei contributi dovuti dallo Stato all'Istituto superiore agrario ed all'Istituto superiore di medicina veterinaria a norma delle citate disposizioni".
- (con l'art. 14, comma 2) che "In relazione, inoltre, alle disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto[...] il n. 1 della tabella A del detto testo unico si intende integrato con l'aggiunta del contributo annuo dovuto dallo Stato a norma del comma 3° dell'art. 10 suddetto".

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AGGIORNAMENTO (24)


Il Regio Decreto 27 ottobre 1935, n. 2127 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV alla Regia universita' di Napoli sono aggregati il Regio istituto superiore d'ingegneria di Napoli, il Regio istituto superiore di architettura di Napoli, il Regio istituto superiore agrario di Portici e il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli, costituendo rispettivamente le Facolta' d'ingegneria, di architettura, di agraria e di scienze economiche e commerciali".
- (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "In relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, lettera b), e all'art. 4 comma primo del presente decreto:
a) s'intende soppresso il n. 12 della tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 4 della tabella stessa s'intende integrato del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto superiore d'ingegneria a norma della citata lettera b) dell'art. 2".
- (con l'art. 10, comma 2) che "In relazione inoltre alle disposizioni, di cui al comma terzo dello stesso art. 6, [...] il n. 4 della tabella A del testo unico medesimo s'intende integrato con l'aggiunta del contributo annuo dovuto dallo Stato a norma del comma terzo dell'art. 6 suddetto".
- (con l'art. 14, comma 1) che "In relazione alle disposizioni, di cui all'art. 11, lettera b) del presente decreto, s'intende soppresso il n. 22 della tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 4 della tabella stessa s'intende integrato del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto superiore agrario a norma della citata lettera b) dell'art. 11".
- (con l'art. 19, comma 1, lettera b)) che "In relazione alle disposizioni di cui all'art. 15, commi secondo e terzo, del presente decreto:
[...]
b) s'intende soppresso il numero 25 della tabella B annessa al sopra citato testo unico, mentre il numero 4 della tabella A del testo unico stesso s'intende integrato con l'aggiunta del contributo annuo dovuto dallo Stato a norma del suddetto comma terzo dell'art.
15".

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AGGIORNAMENTO (25)


Il Regio Decreto 27 ottobre 1935, n. 2140 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV e' istituita presso la Regia universita' di Torino una Facolta' di magistero, con l'ordinamento didattico vigente per gli Istituti superiori di magistero".
- (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV l'Istituto superiore di magistero di Torino e' soppresso".
- (con l'art. 4, comma 2) che "In relazione, inoltre, alla disposizione del terzo comma dello stesso art. 1 il contributo dello Stato di cui al n. 10 della tabella A annessa al sopracitato testo unico e' diminuito di L. 177.000".

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AGGIORNAMENTO (26)


Il Regio Decreto 27 ottobre 1935, n. 2153 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV, alla Regia universita' di Roma, sono aggregati i seguenti Istituti della stessa sede:
Regio istituto superiore d'ingegneria, che costituisce la Facolta' d'ingegnera civile e industriale, la Facolta' d'ingegneria mineraria e la Scuola d'ingegneria aeronautica;
Regio istituto superiore di architettura, che costituisce la Facolta' di architettura;
Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali, che costituisce la Facolta' di scienze economiche e commerciali;
Regio istituto superiore di magistero, che costituisce la Facolta' di magistero con l'ordinamento didattico vigente per gli Istituti superiori di magistero".
- (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "In relazione alle disposizioni di cui all'art. 2 lettera b) e all'art. 4, comma primo del presente decreto:
a) s'intende soppresso il n. 16 della tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 9 della tabella stessa s'intende integrato del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto superiore d'ingegneria a norma della citata lettera b) dell'articolo 2".
- (con l'art. 9, comma 1) che "In relazione alle disposizioni di cui all'art 6, lett. b) del presente decreto s'intende soppresso il n. 17, della tabella A, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 9, della tabella stessa s'intende integrato del contributo dovuto dallo Stato all'istituto superiore di architettura a norma della citata lett. b), dell'art.
6".
- (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) che "In relazione alle disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 10 del presente decreto:
b)[...] il numero 9 della tabella A, del detto testo unico s'intende integrato con l'aggiunta del contributo annuo dovuto dallo Stato a norma del comma 4°, dell'art. 10 suddetto".

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AGGIORNAMENTO (27)


Il Regio Decreto 19 dicembre 1935, n. 2252 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1936-XIV il Regio istituto superiore d'ingegneria di Palermo e' aggregato alla Regia universita' della stessa sede, costituendo la Facolta' d'ingegneria".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In relazione alle disposizioni, di cui all'art. 2 lettera b) del presente decreto, s'intende soppresso il n. 14 della tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 6 della tabella stessa s'intende integrato del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto superiore d'ingegneria a norma della citata lettera b) dell'art. 2".

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AGGIORNAMENTO (28)


Il Regio Decreto 19 dicembre 1935, n. 2285 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) "A decorrere dal 1° gennaio 1936-XIV il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari e' aggregato alla Regia universita' della stessa sede, costituendo la Facolta' di scienze economiche e commerciali".

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AGGIORNAMENTO (29)


Il Regio Decreto 19 dicembre 1935, n. 2298 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1936-XIV alla Regia universita' di Pisa sono aggregati il Regio istituto superiore di ingegneria e il Regio istituto superiore agrario, costituendo rispettivamente la Facolta' d'ingegneria e la Facolta' di agraria".
- (con l'art. 5, comma 1) che "In relazione alle disposizioni, di cui all'art. 2, lettera b), del presente decreto, s'intende soppresso il n. 15 della tabella A, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 8 della tabella stessa s'intende integrato del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto superiore d'ingegneria a norma della citata lettera b) dell'art. 2".
- (con l'art. 9, comma 1) che "In relazione alle disposizioni, di cui all'art. 6, lettera b) del presente decreto, s'intende soppresso il n. 21 della tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 8 della tabella stessa s'intende integrato del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto superiore agrario a norma della citata lettera b) dell'art. 6".

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AGGIORNAMENTO (30)


Il Regio Decreto 13 febbraio 1936, n. 466 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Presso la Regia universita' di Roma e' istituita la Facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali".
- (con l'art. 3, comma 1) che "Sono soppresse la Scuola di statistica, istituita col R. decreto-legge 17 novembre 1927-VI, n. 2372, e la Scuola di scienze statistiche ed attuariali, istituita con lo statuto della Regia universita' di Roma".
- (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 29 ottobre 1935-XIV".

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AGGIORNAMENTO (31)


Il Regio Decreto 20 febbraio 1936, n. 468 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° marzo 1936-XIV il Regio istituto superiore di magistero di Messina e' aggregato alla Regia universita' della stessa sede, costituendo la Facolta' di magistero con l'ordinamento didattico vigente per gl'Istituti superiori di magistero".

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AGGIORNAMENTO (32)


Il Regio Decreto 20 febbraio 1936, n. 500 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° marzo 1936-XIV il Regio Istituto superiore d'ingegneria e il Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova sono aggregati alla Regia Universita' della stessa sede, costituendo rispettivamente la Facolta' d'ingegneria e la Facolta' di scienze economiche e commerciali".
- (con l'art. 7, comma 2) che "In relazione, inoltre, alle disposizioni di cui al comma quarto dello stesso art. 2 [...], il n. 3 della tabella A del Testo unico medesimo s'intende integrato con l'aggiunta del contributo annuo dovuto dallo Stato a norma del comma quarto dell'art. 2 suddetto".
- (con l'art. 12, comma 2) che "In relazione, inoltre, alle disposizioni di cui al comma terzo dello stesso art. 8 [...], il n. 3 della tabella A del Testo unico medesimo s'intende integrato con l'aggiunta del contributo annuo dovuto dallo Stato a norma del comma terzo suddetto".

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AGGIORNAMENTO (33)


Il Regio Decreto 26 marzo 1936, n. 646 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° aprile 1936-XIV il Regio Istituto superiore agrario di Perugia e' aggregato alla Regia Universita' della stessa sede, costituendo la Facolta' di agraria".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "In relazione alla disposizione di cui all'art. 3 del presente decreto s'intende soppresso il n. 20 della tabella A, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore".

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AGGIORNAMENTO (34)


Il Regio Decreto 26 marzo 1936, n. 657 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° aprile 1936-XIV alla Regia Universita' di Firenze sono aggregati i seguenti Istituti della stessa sede:
Regio Istituto superiore di architettura che costituisce la Facolta' di architettura;
Regio Istituto superiore agrario e forestale che costituisce le Facolta' agraria e forestale;
Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali che costituisce la Facolta' di scienze economiche e commerciali;
Regio Istituto superiore di magistero che costituisce la Facolta' di magistero con l'ordinamento didattico vigente per gli Istituti su periori di magistero".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che "In relazione alla disposizione di cui all'art. 7 del presente decreto s'intende soppresso il n. 23 della tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 3 della tabella B annessa al Testo unico medesimo s'intende integrato con l'aggiunta del maggiore contributo indicato nell'articolo anzidetto".

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AGGIORNAMENTO (35)


Il Regio Decreto 3 settembre 1936, n. 1816 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...] la tabella A del testo unico medesimo e' integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere all'Universita' a norma dell'art. 5 del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (36)


Il Regio Decreto 3 settembre 1936, n. 1886 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...] la tabella A del testo unico medesimo e' integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere all'Istituto a norma dell'art. 4 del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (37)


Il Regio Decreto 17 settembre 1936, n. 1893 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...] la tabella A del testo unico medesimo e' integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere all'Universita' a norma dell'art. 5 del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (42)


Il Regio Decreto 29 maggio 1937, n. 1230 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Presso la Regia Universita' di Palermo e' istituita Ia Facolta' di economia e commercio".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Il contributo dello Stato per il mantenimento della Regia Universita' e' diminuito della somma annua di L. 95.580 corrispondente alla spesa media per i tre posti di professore di ruolo di cui al precedente comma. Tuttavia per ciascuno di tali posti che non risulti coperto lo Stato corrisponde alla Universita', in aggiunta al contributo come sopra diminuito, una somma in ragione di annue L. 31.860".

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AGGIORNAMENTO (41)


Il Regio Decreto 29 aprile 1937, n. 697 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Presso la Regia universita' di Bologna e' istituita la Facolta' di economia e commercio".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Il contributo dello Stato per il mantenimento della Regia universita' e' diminuito della somma annua di L. 127.440 corrispondente alla spesa media per i quattro posti di professore di ruolo di cui al precedente comma.
Tuttavia per ciascuno di tali posti che non risulti coperto lo Stato corrisponde all'Universita', in aggiunta al contributo come sopra diminuito, una somma in ragione di annue lire 31.860".

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AGGIORNAMENTO (43)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1430 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Per effetto del presente decreto [...] la tabella A del Testo unico medesimo e' integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere all'Istituto a norma dell'art. 5 del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (44)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1431 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Per effetto del presente decreto [...] la tabella A del Testo unico medesimo e' integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere all'Universita' a norma dell'art. 5 del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (45)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1432 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...] la tabella A del Testo unico medesimo e' integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere all'Universita' a norma dell'articolo 5 del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (46)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1438 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...] la tabella A. del Testo unico medesimo e' integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere all'Universita' a norma delll'art. 5 del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (47)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1439 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...] la tabella A. del Testo unico medesimo e' integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere all'Universita' a norma dell'art. 5 del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (48)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1440 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...] la tabella A del Testo unico medesimo e' integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere all'Universita', a norma dell'art. 5 del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (49)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1450 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...] la tabella A del Testo unico medesimo e' integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere al Regio Politecnico a norma dell'art. 5 del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (50)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1451 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...] la tabella A del Testo unico medesimo e' integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere al Politecnico a norma dell'art. 5 del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (51)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1495 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...] la tabella A del Testo unico medesimo e' integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere all'Universita' a norma dell'articolo 5 del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (52)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1504 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...] la tabella A del testo unico medesimo e' integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere all'Universita' a norma dell'art. 5 del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (53)


Il Regio Decreto 9 settembre 1937, n. 1749 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...] la tabella A del testo unico medesimo e' integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere all'Universita' a norma dell'art. 5 del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (54)


Il Regio Decreto 9 settembre 1937, n. 1758 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...] la tabella A del testo unico medesimo e' integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere all'Universita' a norma dell'art. 5 del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (55)


Il Regio Decreto 9 settembre 1937, n. 1767 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...] la tabella A del testo unico medesimo e' integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere all'Universita' a norma dell'art. 5 del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (59)


Il Regio Decreto 17 marzo 1938, n. 731 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il contributo statale a favore della Regia universita' di Torino di cui alla tabella A, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, modificata ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 27 ottobre 1935-XIII, n. 2124, e' diminuito della somma di L. 68.900, corrispondente alla spesa media occorrente per il mantenimento dei due posti anzidetti".

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AGGIORNAMENTO (62)


Il Regio Decreto 8 luglio 1938, n. 1855 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "In relazione, inoltre, alla disposizione del terzo comma dello stesso art. 2 vengono apportate le necessarie variazioni all'ammontare del contributo dovuto dallo Stato alla Regia universita' di Firenze giusta la integrazione apportata alla tabella A del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, in base alla lettera a) dell'art. 6 del citato R. decreto 9 settembre 1937-XV, n. 1749".

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AGGIORNAMENTO (65)


Il Regio D.L. 6 febbraio 1939, n. 297 , convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) la tabella A del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, integrata, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 3 settembre 1936-XIV, n. 1816, del contributo che lo Stato deve corrispondere alla Regia universita' di Bari, s'intende ulteriormente integrata del maggior contributo dovuto all'Universita' medesima giusta l'art. 4, comma 1°, del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel presente decreto [...] avranno effetto dall'inizio dell'anno accademico 1938-39-XVII".

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AGGIORNAMENTO (67)


La L. 22 maggio 1939, n. 830 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1939-40-XVIII e' costituita, presso la Regia universita' di Cagliari, una Facolta' d'ingegneria mineraria".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Per effetto della presente legge:
a) la tabella A del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e' integrata del maggior contributo dovuto dallo Stato alla Regia universita' di Cagliari, giusta il precedente art. 3".

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AGGIORNAMENTO (76)


La L. 30 gennaio 1941, n. 143 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che: "Per effetto della presente legge:
a) la tabella A del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore integrata a' sensi dell'art. 6, lettera a), del R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1495, del contributo che lo Stato deve corrispondere alla Regia universita' di Parma, si intende ulteriormente integrata dal maggior contributo che lo Stato deve corrispondere all'Universita' medesima, giusta l'art. 5, comma primo, della presente legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni contenute nella presente legge [...] avranno effetto dall'inizio dell'anno accademico 1940-41-XIX".

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AGGIORNAMENTO (79)


La L. 24 marzo 1942, n. 354 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera a)) che "Per effetto della presente legge:
a) il numero 6 della tabella A del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, modificato a' sensi dell'art. 5, comma primo, del R. decreto 19 dicembre 1935-XIV, n. 2252, e dell'art. 5, comma secondo, del R. decreto 29 maggio 1937-XV, n. 1230, s'intende integrato dei maggiori contributi che lo Stato deve corrispondere alla Regia universita' di Palermo, giusta l'articolo 5".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni contenute nella presente legge [...] avranno effetto dall'inizio dell'anno accademico 1941-42-XX".

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AGGIORNAMENTO (80)


La L. 8 agosto 1942, n. 1096 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1942-43-XXI, l'Universita' libera di Ferrara e' compresa fra le Universita' Regie e s'intitola al nome di «Italo Balbo»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che la Tabella A, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, s'intende integrata come segue:
"Regia universita' di Ferrara, contributo dello Stato: lire 1.464.441".

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AGGIORNAMENTO (81)


La L. 8 agosto 1942, n. 1135 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Per effetto della presente legge:
a) la tabella A del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria; integrata ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 20 luglio 1937-XV, n. 1431, e dell'art. 5, lettera c), del R. decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1900, s'intende ulteriormente integrata del maggior contributo che lo Stato deve corrispondere alla Regia universita' di Trieste giusta l'art. 3".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni contenute nella presente legge [...] avranno effetto dall'inizio dell'anno accademico 1942-43-XXI".

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AGGIORNAMENTO (101)


La L. 21 novembre 1950, n. 918 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1950-51, e' istituita presso l'Universita' degli studi di Sassari la Facolta' di agraria".

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AGGIORNAMENTO (105)


La L. 16 marzo 1951, n. 230 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1950-51, e' istituita presso l'Universita' degli studi di Padova la Facolta' di agraria".

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AGGIORNAMENTO (112)


Il D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1373 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In aggiunta alle Facolta' dell'Universita' di Padova, indicate nella tabella A) annessa al testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, e' costituita, a decorrere dal 1 novembre 1952, la Facolta' di magistero, la quale viene mantenuta, presso l'Universita' medesima, con i mezzi forniti, secondo la convenzione di cui al precedente articolo, dagli Enti sovventori, ed escluso, comunque, qualsiasi onere a carico del bilancio dell'Universita' e dello Stato".

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AGGIORNAMENTO (129)


La L. 3 giugno 1955, n. 504 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In aggiunta alle Facolta' della Universita' degli studi di Pisa, indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, e' istituita, a decorrere dall'anno accademico 1954-55, presso l'Universita' medesima, la Facolta' di economia e commercio con Sezione di lingue e letterature straniere".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1954-55 il contributo di finanziamento corrisposto dallo Stato all'Universita' di Pisa sara' aumentato della somma di lire 3.000.000".

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AGGIORNAMENTO (146)


Il D.P.R. 9 novembre 1956, n. 1312 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In aggiunta alle Facolta' della Universita' di Bologna indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, e' istituita la Facolta' di magistero, la quale viene mantenuta con i mezzi forniti, secondo la convenzione e l'atto aggiuntivo di cui al precedente articolo, dall'ente sovventore".

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AGGIORNAMENTO (150)


La L. 12 febbraio 1957, n. 47 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La tabella A, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , s'intende integrata, per l'Universita' di Palermo, con l'aggiunta della Facolta' di architettura".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1955-56 il contributo di funzionamento corrisposto dallo Stato all'Universita' di Palermo sara' aumentato della somma di lire 9.412.000".

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AGGIORNAMENTO (166)


La L. 13 marzo 1958, n. 254 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1958-59 l'Universita' libera di Camerino e' compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (190)


Il D.P.R. 26 agosto 1959, n. 1341 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In aggiunta alle Facolta' della Universita' di Palermo indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, e' istituita la Facolta' di magistero, la quale viene mantenuta con i mezzi forniti secondo la convenzione di cui al precedente articolo".

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AGGIORNAMENTO (243)


Il D.P.R. 14 agosto 1964, n. 1106 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Presso l'Universita' di Pavia, e' istituita, in aggiunta alle Facolta' indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, la Facolta' di economia e commercio. La Facolta' medesima e' mantenuta con i mezzi indicati nella convenzione di cui al precedente art. 1".

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AGGIORNAMENTO (262)


Il D.P.R. 31 ottobre 1964, n. 1670 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In aggiunta alle Facolta' dell'Universita' di Bologna indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e' costituita, a decorrere dal 1 novembre 1964, la Facolta' di scienze politiche".

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AGGIORNAMENTO (264)


Il D.P.R. 31 ottobre 1964, n. 1696 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Presso l'Universita' di Perugia e' Istituita, in aggiunta alle Facolta' indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, la Facolta' di magistero".

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AGGIORNAMENTO (307)


La L. 12 marzo 1968, n. 442 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "L'Universita' statale in Calabria e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (347)


Il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1977-78 e' istituita [...] l'Universita' statale degli studi di Udine".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che la predetta Universita' "e' compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1), del testo delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (348)


La L. 3 aprile 1979, n. 122 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 2) che la seconda Universita' di Roma "e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni".
- (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1978-79 e' istituita l'Universita' statale degli studi della Tuscia, con sede legale in Viterbo".
- (con l'art. 8, comma 2) che la suddetta Universita' "e' compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni ed integrazioni".
- (con l'art. 17, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1978-79 e' istituita l'Universita' statale degli studi di Cassino, con sede legale in Cassino".
- (con l'art. 17, comma 2) che la suddetta Universita' "e' compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni ed integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (353)


La L. 14 agosto 1982, n. 590 ha disposto:
- (con l'art. 5, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 sono istituite le seguenti universita' degli studi:
a) Universita' degli studi dell'Aquila;
b) Universita' degli studi "G. D'Annunzio", con insediamenti nell'area Chieti-Pescara-Teramo e con sede del Rettorato in Chieti".
- (con l'art. 5, comma 2) che "Esse sono comprese fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni".
- (con l'art. 17, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 e' istituita l'Universita' degli studi di Brescia".
- (con l'art. 17, comma 2) che "Essa e' compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni".
- (con l'art. 22, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 e' istitutita l'Universita' degli studi del Molise con sede in Campobasso".
- (con l'art. 22, comma 2) che "L'Universita' degli studi del Molise e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni".
- (con l'art. 25, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 e' istituita l'Universita' degli studi di Reggio Calabria".
- (con l'art. 25, comma 2) che "L'Universita' degli studi di Reggio Calabria e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni".
- (con l'art. 31, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 e' istituita l'Universita' degli studi di Verona".
- (con l'art. 31, comma 2) che "Essa e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico dalle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni".
- (con l'art. 40, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 e' istituita l'Universita' degli studi di Trento".
- (con l'art. 40, comma 2) che "Essa e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (357)


Il D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76 ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che "Con effetto dell'anno accademico 1982-1983 e' istituita l'Universita' statale degli studi della Basilicata con sede in Potenza".
Ha inoltre disposto (con l'art. 52, comma 2) che "L'Universita' suindicata e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, numero 1), del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (358)


La L. 7 agosto 1990, n. 245 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "E' istituito il Politecnico di Bari. Esso e' compreso fra le universita' statali previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che "E' istituita, nell'area metropolitana di Napoli, la II Universita'. Essa e' compresa fra quelle previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (360)


Il Decreto 20 gennaio 1992 (in G.U. 17/06/1992, n. 141) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 novembre 1992 l'Universita' non statale di Bergamo di cui al decreto direttoriale 21 maggio 1990 in premessa citata, e' trasformata in Universita' degli studi statale di Bergamo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'Universita' di Bergamo e' compresa fra le universita' statali previste dall'art. 1, secondo comma, n. 1) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (361)


Il Decreto 20 gennaio 1992 (in G.U. 30/12/1992, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 novembre 1993 e' istituita l'Universita' degli studi di Teramo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Essa e' compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (362)


Il Decreto 17 giugno 1993 (in G.U. 13/07/1993, n. 162) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 novembre 1993 e' istituita l'Universita' degli studi di Teramo, mediante lo scorporo delle facolta' e dei corsi di laurea dell'Universita' degli studi di Chieti funzionanti presso la sede di Teramo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Essa e' compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (364)


Il Decreto 29 dicembre 1997 (in G.U. 13/01/1998, n. 9) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1998 e' istituita l'Universita' degli studi di Catanzaro, mediante lo scorporo delle facolta', dei corsi di laurea e di diploma nonche' delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria istituiti presso la sede di Catanzaro".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'Universita' degli studi di Catanzaro e' compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni ed integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (365)


Il Decreto 29 dicembre 1997 (in G.U. 15/01/1998, n. 11) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1998 e' istituita l'Universita' degli studi del Sannio, con sede in Benevento, mediante lo scorporo delle facolta', dei corsi di laurea e di diploma dell'Universita' degli studi di Salerno istituiti presso la sede di Benevento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'Universita' degli studi del Sannio e' compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni ed integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (366)


Il Decreto 14 luglio 1998 (in G.U. 30/07/1998, n. 176) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dalla data del presente decreto e' istituita l'Universita' degli studi dell'Insubria, con sede in Varese, mediante lo scorporo delle facolta', dei corsi di laurea e di diploma nonche' delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento delle Universita' degli studi di Pavia e di Milano istituiti presso le sedi di Varese e di Como".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'Universita' degli studi dell'Insubria e' compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (367)


Il Decreto 30 luglio 1998 (in G.U. 08/08/1998, n. 184) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dalla data del presente decreto e' istituita l'Universita' degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", con sede in Vercelli, mediante lo scorporo delle facolta', dei corsi di laurea e di diploma nonche' delle scuole di specializzazioni e dei corsi di perfezionamento della Universita' degli studi di Torino istituiti presso le sedi di Alessandria, Novara e Vercelli".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'Universita' degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e' compresa tra quelle previstedall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (368)


Il Decreto 5 agosto 1999 (in G.U. 18/08/1999, n. 193) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dalla data del presente decreto e' istituita l'Universita' degli studi di Foggia, mediante lo scorporo delle facolta' e dei corsi istituiti dall'Universita' degli studi di Bari presso la sede di Foggia".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'Universita' degli studi di Foggia e' compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (371)


Il Decreto 22 dicembre 2006 (in G.U. 22/06/2007, n. 143) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'Universita' degli studi non statale di Urbino «Carlo Bo», e' trasformata in Universita' degli studi statale.
L'efficacia del presente provvedimento di trasformazione e' subordinata alla sottoscrizione dell'intesa programmatica di cui al successivo art. 8, nonche' all'approvazione del piano programmatico per il risanamento economico-finanziario dell'Universita' con decreto interministeriale (Universita' e ricerca - economia e finanze), secondo quanto previsto dall' art. 1, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 , convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "A decorrere da tale data, l'Universita' statale di Urbino «Carlo Bo» e' compresa fra le Universita' statali previste dall'art. 1, secondo comma, n. 1) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modifiche e integrazioni".

Testo unico-Tabella B

TABELLA B (articoli 1 e 3).

Parte di provvedimento in formato grafico
(2) (3) (7) (8) (9) (10) (13) (15) (18) (21) (22) (23) (24) (26) (28) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (166) (307) (347) (348) (353) (357) (358) (360) (361) (362) (364) (365) (366) (367) (368) ((371))
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AGGIORNAMENTO (2)


Il Regio Decreto 8 marzo 1934, n. 621 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per il funzionamento della Facolta' di medicina veterinaria lo Stato corrisponde alla Regia universita' di Milano il contributo annuo di L. 648.385 in aggiunta a quello stabilito dalla tabella B annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In relazione alla disposizione di cui all'art. 3 del presente decreto s'intende soppresso il n. 26 della tabella A annessa al sopracitato testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , mentre il n. 6 della tabella B annessa al testo unico medesimo s'intende integrato con l'aggiunta del maggiore contributo indicato nell'articolo anzidetto".

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AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio D.L. 4 ottobre 1934, n. 1683 , convertito con modificazioni dalla L. 1 aprile 1935, n. 1208 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Il contributo statale a favore della Regia scuola d'ingegneria di Milano, di cui alla tabella B annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, e' aumentato della somma di L. 21.600, corrispondente alla spesa media del posto soppresso nella R.
Accademia di belle arti di Milano".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° novembre 1934".

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AGGIORNAMENTO (7)


Il Regio Decreto 6 dicembre 1934, n. 2170 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In relazione alla disposizione di cui all'art. 2 lettera b) del presente decreto s'intende soppresso il n. 20 della tabella B annessa al sopracitato testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , mentre il n. 9 della tabella medesima s'intende integrato con l'aggiunta del contributo annuo dovuto dallo Stato a norma della predetta lettera b) dell'art. 2".

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AGGIORNAMENTO (8)


Il Regio Decreto 6 dicembre 1934, n. 2191 ha disposto (con l'art. disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In relazione alla disposizione di cui all'art. 3 del presente decreto s'intende soppresso il n. 28 della tabella A annessa al sopracitato testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , mentre il n. 8 della tabella B annessa al testo unico medesimo s'intende integrato con l'aggiunta del maggiore contributo indicato nell'articolo anzidetto".

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AGGIORNAMENTO (9)


Il Regio Decreto 6 dicembre 1934, n. 2192 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In relazione alla disposizione di cui all'art. 3 del presento decreto s'intende soppresso il n. 30 della tabella A. annessa al sopracitato testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , mentre il n. 10 della tabella B annessa al testo unico medesimo s'intende integrato con l'aggiunta del maggiore contributo indicato nell'articolo anzidetto".

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AGGIORNAMENTO (10)


Il Regio Decreto 6 dicembre 1934, n. 2204 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In relazione alla disposizione di cui all'art. 3 del presente decreto s'intende soppresso il n. 25 della tabella A. annessa al sopracitato testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , mentre il n. 5 della tabella B annessa al testo unico medesimo s'intende integrato con l'aggiunta del maggiore contributo indicato nell'articolo anzidetto".

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AGGIORNAMENTO (13)


Il Regio D.L. 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito senza modificazioni dalla L. 2 gennaio 1936, n. 73 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' abolita la distinzione fra i Regi istituti di istruzione superiore di cui alla tabella A annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore e quelli di cui alla tabella B annessa al testo unico medesimo".

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AGGIORNAMENTO (15)


Il Regio Decreto 20 giugno 1935, n. 1464 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In relazione alla disposizione di cui all'art. 3 del presente decreto s'intende soppresso il n. 19 della tabella A annessa al sopracitato testo unico 31 agosto 1933-XI, n, 1592, mentre il n. 6 della tabella B annessa al testo unico medesimo s'intende integrato con l'aggiunta del maggior contributo indicato nell'articolo anzidetto".

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AGGIORNAMENTO (18)


Il Regio Decreto 17 ottobre 1935, n. 1918 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In relazione alle disposizioni, di cui all'art. 2, lettere b), del presente decreto, s'intende soppresso il n. 18 della tabella B annessa al sopracitato testo unico 31 agosto 1933-XI, n. 1592, mentre il n. 14 della medesima tabella s'intende integrato con l'aggiunta del contributo annuo dovuto dallo Stato a norma della predetta lettera b) dell'art. 2".

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AGGIORNAMENTO (21)


Il Regio Decreto 27 ottobre 1935, n. 2124 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "In relazione, poi, alla disposizione del quarto comma dell'articolo 1 del presente decreto s'intende soppresso il n. 27 della tabella B annessa al testo unico predetto [...]".

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AGGIORNAMENTO (22)


Il Regio Decreto 27 ottobre 1935, n. 2125 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, lettera b), del presente decreto, s'intende soppresso il numero 22 della tabella B annessa al sopracitato testo unico, mentre il numero 2 della tabella medesima s'intende integrato con l'aggiunta del contributo annuo dovuto dallo Stato a norma della predetta lettera b) dell'art. 2".

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AGGIORNAMENTO (23)


Il Regio Decreto 27 ottobre 1935, n. 2126 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "In relazione, inoltre, alle disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto, s'intende soppresso il n. 15 della tabella B annessa al sopracitato testo unico [...]".

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AGGIORNAMENTO (24)


Il Regio Decreto 27 ottobre 1935, n. 2127 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "In relazione inoltre alle disposizioni, di cui al comma terzo dello stesso art. 6, s'intende soppresso il n. 17 della tabella B annessa al predetto testo unico [...]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 1, lettera b)) che "In relazione alle disposizioni di cui all'art. 15, commi secondo e terzo, del presente decreto:
a) [...]
b) s'intende soppresso il numero 25 della tabella B annessa al sopra citato testo unico, mentre il numero 4 della tabella A del testo unico stesso s'intende integrato con l'aggiunta del contributo annuo dovuto dallo Stato a norma del suddetto comma terzo dell'art.
15".

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AGGIORNAMENTO (26)


Il Regio Decreto 27 ottobre 1935, n. 2153 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) che "In relazione alle disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 10 del presente decreto:
a) [...]
b) s'intende soppresso il n. 26 della tabella B, annessa al sopracitato testo unico[...]".

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AGGIORNAMENTO (28)


Il Regio Decreto 19 dicembre 1935, n. 2285 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In relazione alle disposizioni di cui all'art. 2 lett. b) del presente decreto, s'intende soppresso il numero 21 della tabella B annessa al sopracitato testo unico, mentre il numero 1 della tabella medesima s'intende integrato con l'aggiunta del contributo annuo dovuto dallo Stato a norma della predetta lett. b) dell'art. 2".

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AGGIORNAMENTO (32)


Il Regio Decreto 20 febbraio 1936, n. 500 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "In relazione, inoltre, alle disposizioni di cui al comma quarto dello stesso art. 2 s'intende soppresso il n. 12 della tabella B annessa al sopracitato Testo unico".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 2) che "In relazione, inoltre, alle disposizioni di cui al comma terzo dello stesso art. 8, s'intende soppresso il n. 24 della tabella B, annessa al sopracitato Testo unico".

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AGGIORNAMENTO (33)


Il Regio Decreto 26 marzo 1936, n. 646 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "In relazione alla disposizione di cui all'art. 3 del presente decreto [...] il n. 9 della tabella B, annessa al testo unico medesimo, s'intende integrato con l'aggiunta del maggior contributo indicato nell'articolo anzidetto".

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AGGIORNAMENTO (34)


Il Regio Decreto 26 marzo 1936, n. 657 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, lettera b) del presente decreto, s'intende soppresso il n. 16 della tabella B annessa al sopracitato Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 3 della tabella medesima s'intende integrato con l'aggiunta del contributo annuo dovuto dallo Stato a norma della predetta lettera b) dell'art. 2".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che "In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, lettera b), del presente decreto s'intende soppresso il numero 23 della tabella B annessa al sopracitato Testo unico, mentre il numero 3 della tabella medesima s'intende integrato con l'aggiunta del contributo annuo dovuto dallo Stato a norma della predetta lettera b) dell'art. 12".

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AGGIORNAMENTO (35)


Il Regio Decreto 3 settembre 1936, n. 1816 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) e' soppresso il n. 1 della tabella B annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592".

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AGGIORNAMENTO (36)


Il Regio Decreto 3 settembre 1936, n. 1886 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) e' soppresso il n. 19 della tabella B annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592".

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AGGIORNAMENTO (37)


Il Regio Decreto 17 settembre 1936, n. 1893 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) e' soppresso il n. 6 della tabella B annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592".

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AGGIORNAMENTO (43)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1430 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Per effetto del presente decreto e' soppresso il n. 29 della tabella B annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592".

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AGGIORNAMENTO (44)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1431 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Per effetto del presente decreto e' soppresso il n. 28 della tabella B annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592".

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AGGIORNAMENTO (45)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1432 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) e' soppresso il n. 11 della tabella B ammessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XII, n. 1592".

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AGGIORNAMENTO (46)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1438 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che " Per effetto del presente decreto:
a) e' soppresso il n. 2 della tabella B annessa al Testo urico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592".

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AGGIORNAMENTO (47)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1439 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) e' soppresso il n. 9 della tabella B annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592".

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AGGIORNAMENTO (48)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1440 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) e' soppresso il n. 4 della tabella B annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592".

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AGGIORNAMENTO (49)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1450 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) e' soppresso il n. 14 della tabella B annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592".

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AGGIORNAMENTO (50)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1451 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) e' soppresso il n. 13 della tabella B annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592".

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AGGIORNAMENTO (51)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1495 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) e' soppresso il n. 8 della tabella B annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592".

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AGGIORNAMENTO (52)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1504 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) e' soppresso il n. 7 della tabella B annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592".

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AGGIORNAMENTO (53)


Il Regio Decreto 9 settembre 1937, n. 1749 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) e' soppresso il n. 3 della tabella B annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592".

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AGGIORNAMENTO (54)


Il Regio Decreto 9 settembre 1937, n. 1758 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) e' soppresso il n. 5 della tabella B annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592".

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AGGIORNAMENTO (55)


Il Regio Decreto 9 settembre 1937, n. 1767 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) e' soppresso il n. 10 della tabella B annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592".

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AGGIORNAMENTO (166)


La L. 13 marzo 1958, n. 254 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1958-59 l'Universita' libera di Camerino e' compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (307)


La L. 12 marzo 1968, n. 442 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "L'Universita' statale in Calabria e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (347)


Il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1977-78 e' istituita [...] l'Universita' statale degli studi di Udine".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che la predetta Universita' "e' compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1), del testo delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (348)


La L. 3 aprile 1979, n. 122 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 2) che la seconda Universita' di Roma "e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni".
- (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1978-79 e' istituita l'Universita' statale degli studi della Tuscia, con sede legale in Viterbo".
- (con l'art. 8, comma 2) che la suddetta Universita' "e' compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni ed integrazioni".
- (con l'art. 17, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1978-79 e' istituita l'Universita' statale degli studi di Cassino, con sede legale in Cassino".
- (con l'art. 17, comma 2) che la suddetta Universita' "e' compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni ed integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (353)


La L. 14 agosto 1982, n. 590 ha disposto:
- (con l'art. 5, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 sono istituite le seguenti universita' degli studi:
a) Universita' degli studi dell'Aquila;
b) Universita' degli studi "G. D'Annunzio", con insediamenti nell'area Chieti-Pescara-Teramo e con sede del Rettorato in Chieti".
- (con l'art. 5, comma 2) che "Esse sono comprese fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni".
- (con l'art. 17, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 e' istituita l'Universita' degli studi di Brescia".
- (con l'art. 17, comma 2) che "Essa e' compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni".
- (con l'art. 22, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 e' istitutita l'Universita' degli studi del Molise con sede in Campobasso".
- (con l'art. 22, comma 2) che "L'Universita' degli studi del Molise e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni".
- (con l'art. 25, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 e' istituita l'Universita' degli studi di Reggio Calabria".
- (con l'art. 25, comma 2) che "L'Universita' degli studi di Reggio Calabria e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni".
- (con l'art. 31, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 e' istituita l'Universita' degli studi di Verona".
- (con l'art. 31, comma 2) che "Essa e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico dalle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni".
- (con l'art. 40, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 e' istituita l'Universita' degli studi di Trento".
- (con l'art. 40, comma 2) che "Essa e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (357)


Il D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76 ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che "Con effetto dell'anno accademico 1982-1983 e' istituita l'Universita' statale degli studi della Basilicata con sede in Potenza".
Ha inoltre disposto (con l'art. 52, comma 2) che "L'Universita' suindicata e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, numero 1), del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (358)


La L. 7 agosto 1990, n. 245 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "E' istituito il Politecnico di Bari. Esso e' compreso fra le universita' statali previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che "E' istituita, nell'area metropolitana di Napoli, la II Universita'. Essa e' compresa fra quelle previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (360)


Il Decreto 20 gennaio 1992 (in G.U. 17/06/1992, n. 141) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 novembre 1992 l'Universita' non statale di Bergamo di cui al decreto direttoriale 21 maggio 1990 in premessa citata, e' trasformata in Universita' degli studi statale di Bergamo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'Universita' di Bergamo e' compresa fra le universita' statali previste dall'art. 1, secondo comma, n. 1) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (361)


Il Decreto 20 gennaio 1992 (in G.U. 30/12/1992, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 novembre 1993 e' istituita l'Universita' degli studi di Teramo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Essa e' compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (362)


Il Decreto 17 giugno 1993 (in G.U. 13/07/1993, n. 162) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 novembre 1993 e' istituita l'Universita' degli studi di Teramo, mediante lo scorporo delle facolta' e dei corsi di laurea dell'Universita' degli studi di Chieti funzionanti presso la sede di Teramo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Essa e' compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (364)


Il Decreto 29 dicembre 1997 (in G.U. 13/01/1998, n. 9) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1998 e' istituita l'Universita' degli studi di Catanzaro, mediante lo scorporo delle facolta', dei corsi di laurea e di diploma nonche' delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria istituiti presso la sede di Catanzaro".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'Universita' degli studi di Catanzaro e' compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni ed integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (365)


Il Decreto 29 dicembre 1997 (in G.U. 15/01/1998, n. 11) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1998 e' istituita l'Universita' degli studi del Sannio, con sede in Benevento, mediante lo scorporo delle facolta', dei corsi di laurea e di diploma dell'Universita' degli studi di Salerno istituiti presso la sede di Benevento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'Universita' degli studi del Sannio e' compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni ed integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (366)


Il Decreto 14 luglio 1998 (in G.U. 30/07/1998, n. 176) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dalla data del presente decreto e' istituita l'Universita' degli studi dell'Insubria, con sede in Varese, mediante lo scorporo delle facolta', dei corsi di laurea e di diploma nonche' delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento delle Universita' degli studi di Pavia e di Milano istituiti presso le sedi di Varese e di Como".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'Universita' degli studi dell'Insubria e' compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (367)


Il Decreto 30 luglio 1998 (in G.U. 08/08/1998, n. 184) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dalla data del presente decreto e' istituita l'Universita' degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", con sede in Vercelli, mediante lo scorporo delle facolta', dei corsi di laurea e di diploma nonche' delle scuole di specializzazioni e dei corsi di perfezionamento della Universita' degli studi di Torino istituiti presso le sedi di Alessandria, Novara e Vercelli".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'Universita' degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e' compresa tra quelle previstedall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (368)


Il Decreto 5 agosto 1999 (in G.U. 18/08/1999, n. 193) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dalla data del presente decreto e' istituita l'Universita' degli studi di Foggia, mediante lo scorporo delle facolta' e dei corsi istituiti dall'Universita' degli studi di Bari presso la sede di Foggia".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'Universita' degli studi di Foggia e' compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (371)


Il Decreto 22 dicembre 2006 (in G.U. 22/06/2007, n. 143) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'Universita' degli studi non statale di Urbino «Carlo Bo», e' trasformata in Universita' degli studi statale.
L'efficacia del presente provvedimento di trasformazione e' subordinata alla sottoscrizione dell'intesa programmatica di cui al successivo art. 8, nonche' all'approvazione del piano programmatico per il risanamento economico-finanziario dell'Universita' con decreto interministeriale (Universita' e ricerca - economia e finanze), secondo quanto previsto dall' art. 1, comma 4, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 , convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "A decorrere da tale data, l'Universita' statale di Urbino «Carlo Bo» e' compresa fra le Universita' statali previste dall'art. 1, secondo comma, n. 1) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modifiche e integrazioni".

Testo unico-Tabella C

TABELLA C (articolo 7).

Indennita' di carica dei rettori delle Regie Universita' e dei direttori dei Regi Istituti superiori.

(Tabella C, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, comma 20 , R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 8, comma 30 , R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 ).



Rettori delle Regie Universita' . . .
annue L. 3.000
Rettori e Direttori dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali . . .
» » 3.000
Direttori degli altri Istituti superiori . . .
» » 2.500


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Nota - Tali indennita' sono soggette alla riduzione del 12%, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 .
(96) (167) ((356))
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AGGIORNAMENTO (96)


Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1003 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di carica per i rettori delle Universita' e degli Istituti d'istruzione universitaria, prevista dalla tabella C annessa ai testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , e' stabilita nella misura unica di L. 30.000".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica dal 1° novembre 1947.

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AGGIORNAMENTO (167)


La L. 18 marzo 1958, n. 311 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "L'indennita' di carica per i rettori delle Universita' o degli Istituti di istruzione universitaria, prevista dalla tabella C annessa al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, e' stabilita nella misura annua di lire 100.000 lorde, con effetto dall'anno accademico 1957-58".

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AGGIORNAMENTO (356)


La L. 18 marzo 1989, n. 118 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le indennita' di carico per i rettori e i direttori delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria previste dalla tabella C annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, e l'indennita' supplementare di cui all' articolo 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439 , convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2317 , e successive modificazioni, a decorrere dall'anno accademico 1988-1989 sono sostituite da una indennita' unica di importo pari all'assegno aggiuntivo spettante al professore universitario ordinario di ruolo a tempo pieno all'ultima classe di stipendio".

Testo unico-Tabella D

TABELLA D (articoli 63, 218 e 260).

Parte di provvedimento in formato grafico

(2) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (42) (38) (39) (41) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (58) (59) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (93a) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (137a) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (263) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (330) (331) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (344) ((345))
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AGGIORNAMENTO (2)


Il Regio Decreto 8 marzo 1934, n. 621 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Al ruolo dei professori della Regia universita' di Milano sono aggiunti, per la Facolta' di medicina veterinaria, i sei posti assegnati al Regio istituto superiore di medicina veterinaria".

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AGGIORNAMENTO (5)


Il Regio Decreto 6 dicembre 1934, n. 2127 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Al ruolo dei professori della Regia universita' di Torino sono aggiunti, per la nuova Facolta' di medicina veterinaria, i sei posti di professore di ruolo attualmente assegnati al Regio istituto superiore di medicina veterinaria della stessa sede".

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AGGIORNAMENTO (6)


Il Regio Decreto 6 dicembre 1934, n. 2135 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Al ruolo dei professori della Regia universita' di Pisa sono aggiunti, per la nuova Facolta' di medicina veterinaria, i quattro posti di professore di ruolo attualmente assegnati al Regio Istituto superiore di medicina veterinaria della stessa sede".

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AGGIORNAMENTO (7)


Il Regio Decreto 6 dicembre 1934, n. 2170 ha disposto con l'art. 3, comma 1) che "Al ruolo dei professori della Regia universita' di Perugia sono aggiunti, per la Facolta' di medicina veterinaria, i cinque posti assegnati al Regio istituto superiore di medicina veterinaria dalle convenzioni approvate con Regi decreti 11 novembre 1927, n. 2241 , e 31 ottobre 1929, n. 1927 ".

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AGGIORNAMENTO (9)


Il Regio Decreto 6 dicembre 1934, n. 2192 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Al ruolo dei professori della Regia universita' di Sassari sono aggiunti, per la Facolta' di medicina veterinaria, i due posti assegnati al Regio istituto superiore di medicina veterinaria a norma della tabella D annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , ed il posto istituito per effetto della convenzione approvata con decreto 26 ottobre 1933. n. 1401, ferme restando le condizioni stabilite dalla convenzione stessa circa il mantenimento del posto medesimo".

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AGGIORNAMENTO (10)


Il Regio Decreto 6 dicembre 1934, n. 2204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Al ruolo dei professori della Regia universita' di Messina sono aggiunti, per la Facolta' di medicina veterinaria, i tre posti assegnati al Regio istituto superiore di medicina veterinaria".

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AGGIORNAMENTO (11)


Il Regio Decreto 11 aprile 1935, n. 576 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Al ruolo dei professori della Regia universita' di Napoli sono aggiunti, per la nuova Facolta' di medicina veterinaria, i cinque posti di professore di ruolo attualmente assegnati al Regio istituto superiore di medicina veterinaria".

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AGGIORNAMENTO (12)


Il Regio Decreto 24 aprile 1935, n. 1069 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono istituiti, a sensi dell'art 63, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, due posti di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati nel n. 3 della tabella D annessa al predetto testo unico per la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia universita' di Genova".

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AGGIORNAMENTO (14)


La L. 13 giugno 1935, n. 1135 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' istituito un posto di professore di ruolo in aggiunta ai 21 posti di professore di ruolo della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia universita' di Roma stabiliti nella tabella D allegata al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il decreto 31 agosto 1933, n. 1592".

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AGGIORNAMENTO (15)


Il Regio Decreto 20 giugno 1935, n. 1464 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Al ruolo dei professori della Regia universita' di Milano sono aggiunti, per la Facolta' di agraria, i dodici posti assegnati al Regio istituto superiore agrario".

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AGGIORNAMENTO (16)


Il Regio Decreto 6 agosto 1935, n. 1520 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Sono istituiti ed assegnati alla Facolta' anzidetta 6 posti di professore di ruolo, ai sensi dell'art. 63, comma 2°, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592".

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AGGIORNAMENTO (17)


Il Regio Decreto 26 settembre 1935, n. 1783 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il numero dei posti di professore di ruolo della Facolta' di medicina e chirurgia della Regia universita' di Napoli e' ridotto da 24 a 23 ed e' aumentato da 26 a 27 il numero dei posti assegnati alla corrispondente Facolta' della Regia universita' di Roma, con decorrenza dal 29 ottobre 1935-XIV".

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AGGIORNAMENTO (18)


Il Regio Decreto 17 ottobre 1935, n. 1918 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Al ruolo dei professori del Regio istituto superiore d'ingegneria di Torino sono aggiunti per la Facolta' di architettura i tre posti assegnati al Regio istituto superiore di architettura per effetto della convenzione approvata con il R. decreto 13 dicembre 1934-XIII, n. 2234".

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AGGIORNAMENTO (19)


Il Regio Decreto 4 ottobre 1935, n. 1949 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 29 ottobre 1925-XIV i ruoli organici dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella D annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni, rispettivamente alle Facolta' di medicina e chirurgia e di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia universita' di Roma o alle Facolta' di medicina e chirurgia e di giurisprudenza della Regia universita' di Napoli, sono modificati come appresso:
Regia universita' di Roma:
Facolta' di medicina e chirurgia - posti di ruolo n. 26;
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - posti di ruolo n. 23.
Regia universita' di Napoli:
Facolta' di medicina e chirurgia - posti di ruolo n. 22;
Facolta' di giurisprudenza - posti di ruolo n. 17".

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AGGIORNAMENTO (20)


Il Regio Decreto 27 ottobre 1935, n. 2123 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "In relazione, inoltre, alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo precedente s'intende soppresso il n. 13 della tabella D annessa al sopracitato testo unico, mentre il n. 5 della tabella medesima s'intende integrato con l'aggiunta seguente:
«g) Facolta' d'ingegneria: posti di ruolo 11»".

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AGGIORNAMENTO (21)


Il Regio Decreto 27 ottobre 1935, n. 2124 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In relazione alle disposizioni del primo comma dell'art. 3 del R. decreto 6 dicembre 1934-XIII, n. 2127, e alle disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, s'intendono soppressi i numeri 31 e 38 della tabella D annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 10 della tabella stessa s'intende integrato con le aggiunte seguenti: f) Facolta' di medicina veterinaria: posti di ruolo 6; g) Facolta' di scienze economiche e commerciali: posti di ruolo 9»".

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AGGIORNAMENTO (22)


Il Regio Decreto 27 ottobre 1935, n. 2125 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Al ruolo dei professori della Regia Universita' di Catania sono aggiunti, per la Facolta' di scienze economiche e commerciali, gli undici posti assegnati al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali a' sensi del numero 33 della tabella D, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore".

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AGGIORNAMENTO (23)


Il Regio Decreto 27 ottobre 1935, n. 2126 ha disposto:
- (con l'art. 5, comma 2) che "In relazione, inoltre, alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo precedente s'intende soppresso il n. 11 della tabella D annessa al sopracitato testo unico, mentre n. 1 della tabella medesima s'intende integrato con l'aggiunta seguente: «f) Facolta' di ingegneria: posti di ruolo 11»".
- (con l'art. 9, comma 1, lettera b)) che "In relazione alle disposizioni dell'art. 6 lettera b) e dell'art. 8 primo comma, del presente decreto e delle disposizioni dell'art. 2 lettera b) e dell'art. 3 primo comma del R. decreto 26 aprile 1934-XII, n. 799:
a) [...];
b) s'intendono soppressi i numeri 18 e 24 della tabella D annessa al sopracitato testo unico, mentre il n. 1 della tabella stessa s'intende integrato con le aggiunte seguenti: «g) Facolta' di agraria: posti di ruolo 7; h) Facolta' di medicina veterinaria: posti di ruolo 6»".
- (con l'art. 14, comma 1) che "In relazione alle disposizioni di cui al secondo comma, dell'art. 10 del presente decreto, il numero 1 della tabella D annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, s'intende integrato con l'aggiunta seguente: «i) Facolta'di chimica industriale: posti di ruolo 2»".

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AGGIORNAMENTO (24)


Il Regio Decreto 27 ottobre 1935, n. 2127 ha disposto:
- (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) che "In relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, lettera b), e all'art. 4 comma primo del presente decreto:
a) [...];
b) s'intende soppresso il numero 12 della tabella D annessa al citato, testo unico, mentre il n. 4 della tabella stessa s'intende integrato con l'aggiunta seguente: «f) Facolta' d'ingegneria: posti di ruolo 17»".
- (con l'art. 10, comma 1) che "In relazione alle disposizioni di cui all'art. 6, comma secondo, del presente decreto, il numero 4 della tabella D annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore si intende integrato con l'aggiunta seguente: «g) Facolta' di architettura: posti di ruolo 3»".
- (con l'art. 14, comma 2) che "In relazione, inoltre, alle disposizioni del primo comma dell'art. 13 del presente decreto e di quelle del primo comma, dell'articolo 3 dal R. decreto 11 aprile 1935-XIII, n. 576, s'intendono soppressi i numeri 22 e 27 della tabella D annessa al predetto testo unico, mentre il n. 4 della tabella medesima s'intende integrato con la aggiunte seguenti: «h) Facolta' di agraria: posti di ruolo 13; i) Facolta' di medicina veterinaria: posti di ruolo 5»".
- (con l'art. 19, comma 1, lettera a)) che "In relazione alle disposizioni di cui all'art. 15, commi secondo e terzo, del presente decreto:
a) s'intende soppresso il numero 36 della tabella D annessa al sopra citato testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il numero 4 della tabella stessa s'intende integrato con l'aggiunta seguente: «l) Facolta' di scienze economiche e commerciali: posti di ruolo 11»";

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AGGIORNAMENTO (25)


Il Regio Decreto 27 ottobre 1935, n. 2140 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In relazione alla disposizione del secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, il n. 10 della tabella D annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e' integrato con l'aggiunta seguente: «h) Facolta' di magistero: posti di ruolo 6»".

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AGGIORNAMENTO (26)


Il Regio Decreto 27 ottobre 1935, n. 2153 ha disposto:
- (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) che "In relazione alle disposizioni di cui all'art. 2 lettera b) e all'art. 4, comma primo del presente decreto:
a) [...];
b) s'intende soppresso il numero 16 della tabella D annessa al sopracitato testo unico, mentre il numera 9 della tabella medesima s'intende integrato con le aggiunte seguenti: «h) Facolta' d'ingegneria civile e industriale: posti di ruolo 16. Un posto di ruolo e' riservato all'insegnamento delle trasmissioni e misure speciali telegrafiche e telefoniche (art. 1, R. decreto-legge 23 ottobre 1930-VIII, n. 1411); i) Facolta' d'ingegneria mineraria: posti di ruolo 3; l) Scuola d'ingegneria aeronautica: posti di ruolo n. 5»".
- (con l'art. 9, comma 2) che "In relazione inoltre alle disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo s'intende soppresso il n. 17 della tabella D, annessa al sopracitato testo unico, mentre il numero 9 della tabella medesima s'intende integrato con l'aggiunta seguente: «m) Facolta' di architettura: posti di ruolo 7»".
- (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che "In relazione alle disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 10 del presente decreto:
a) s'intende soppresso il numero 37 della tabella D, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il numero 9 della tabella medesima s'intende integrato con l'indicazione e la nota seguente: «n) Facolta' di scienze economiche e commerciali: posti di ruolo 13. Vi e', inoltre, un posto di ruolo riservato all'insegnamento di economia e legislazione agraria. La spesa relativa e' a carico del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma, ai sensi del decreto 17 marzo 1927-V, n. 459»".
- (con l'art. 21, comma 1) che "In relazione alle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 19, del presente decreto s'intende soppresso il numero 43 della tabella D, annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, mentre il numero 9 della tabella medesima s'intende integrato con l'indicazione e la nota seguenti:
«o) Facolta' di magistero: posti di ruolo otto, due posti sono riservati esclusivamente per gl'insegnamenti delle lingue e letterature straniere moderne ( art. 38, R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604 )»".

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AGGIORNAMENTO (27)


Il Regio Decreto 19 dicembre 1935, n. 2252 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) "In relazione, inoltre, alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo precedente s'intende soppresso il numero 14 della tabella D annessa al predetto testo unico, mentre il numero 6 della tabella medesima s'intende integrato con l'aggiunta seguente: « f) Facolta' d'ingegneria: posti di ruolo 11 »".

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AGGIORNAMENTO (28)


Il Regio Decreto 19 dicembre 1935, n. 2285 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Al ruolo dei professori della Regia universita' di Bari sono aggiunti, per la Facolta' di scienze economiche e commerciali, gli undici posti assegnati al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali, a' sensi del numero 32 della tabella D, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore".

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AGGIORNAMENTO (29)


Il Regio Decreto 19 dicembre 1935, n. 2298 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "In relazione, inoltre, alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo precedente, s'intende soppresso il n. 15 della tabella D annessa al sopracitato testo unico, mentre il n. 8 della tabella stessa s'intende integrato con l'aggiunta seguente: «f) Facolta' d'ingegneria: posti di ruolo 9»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che "In relazione, inoltre, alla disposizione del primo comma dell'art. 8 del presente decreto e alla disposizione del primo comma dell'art. 3 del R. decreto 6 dicembre 1934-XIII, n. 2135, s'intendono soppressi i numeri 21 e 29 della tabella D annessa al predetto testo unico, mentre il n. 8 della tabella medesima s'intende integrato con le aggiunte seguenti:
«g) Facolta' di agraria: posti di ruolo 6; h) Facolta' di medicina veterinaria: posti di ruolo 4»".

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AGGIORNAMENTO (31)


Il Regio Decreto 20 febbraio 1936, n. 468 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Al ruolo dei professori della Regia universita' di Messina sono aggiunti per la nuova Facolta' di magistero i sei posti di ruolo assegnati precedentemente al Regio istituto superiore di magistero".

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AGGIORNAMENTO (32)


Il Regio Decreto 20 febbraio 1936, n. 500 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "In relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma secondo, del presente decreto, il n. 3 della tabella D annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore s'intende integrato con l'aggiunta seguente: «f) Facolta' d'ingegneria: posti di ruolo 10»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "In relazione alle disposizioni di cui all'art. 8, comma secondo, del presente decreto, s'intende soppresso il n. 35 della tabella D annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 3 della tabella medesima s'intende integrato con l'aggiunta seguente: «g) Facolta' di scienze economiche e commerciali: posti di ruolo 11»".

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AGGIORNAMENTO (33)


Il Regio Decreto 26 marzo 1936, n. 646 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Al ruolo dei professori della Regia Universita' di Perugia sono aggiunti, per la Facolta' di agraria, i dodici posti assegnati al Regio Istituto superiore agrario".

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AGGIORNAMENTO (34)


Il Regio Decreto 26 marzo 1936, n. 657 ha disposto:
- (con l'art. 9, comma 1) che "Al ruolo dei professori della Regia Universita' di Firenze sono aggiunti, per la Facolta' agraria e forestale, i tredici posti assegnati al Regio Istituto superiore agrario e forestale ai sensi del numero 23 della tabella D annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore ed il posto di professore di ruolo per l'insegnamento di diritto agrario, istituito per effetto della convenzione approvata con il R. decreto 1° ottobre 1931-X, n. 1658, ferme restando le condizioni stabilite dalla convenzione stessa circa il mantenimento del posto medesimo."
- (con l'art. 13, comma 1) che "Al ruolo dei professori della Regia Universita' di Firenze sono aggiunti, per la Facolta' di scienze economiche e commerciali, gli otto posti assegnati al Regio Istituto superiore di scienze economiche e comtiterciali a' sensi del numero 34 della tabella D, annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore".
- (con l'art. 20, comma 1) che "Al ruolo dei professori della Regia Universita' di Firenze sono aggiunti per la nuova Facolta' di magistero i sette posti assegnati presentemente al Regio Istituto superiore di magistero".

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AGGIORNAMENTO (35)


Il Regio Decreto 3 settembre 1936, n. 1816 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...];
b) e' soppresso il n. 32 della tabella D annessa al predetto testo unico e la tabella stessa e' integrata con le seguenti indicazioni:


Regia Universita' di Bari.

a) Facolta' di giurisprudenza . . . . posti di ruolo 10

b) Facolta' di economia e commercio . » » 9

c) Facolta' di medicina e chirurgia . » » 16

d) Facolta' di farmacia . . . . . . . » » 1"



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AGGIORNAMENTO (36)


Il Regio Decreto 3 settembre 1936, n. 1886 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...];
b) la tabella D annessa al predetto testo unico e' integrata con la seguente indicazione:
«Regio istituto superiore di architettura di Venezia: Facolta' di architettura: posti di ruolo 3»".

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AGGIORNAMENTO (37)


Il Regio Decreto 17 settembre 1936, n. 1893 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...];
b) sono soppressi i numeri 19 e 26 della tabella D annessa al predetto testo unico e la tabella stessa e' integrata con le seguenti indicazioni:


Regia universita' di Milano.


a) Facolta' di giurisprudenza posti di ruolo 16
b) Facolta' di lettere e filosofia .............. » » 16
c) Facolta' di medicina e chirurgia.............. » » 20
d) Facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali ................................... » » 14
e) Facolta' di agraria ........................ » » 12
f) Facolta' di medicina veterinaria ........... » » 6"



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AGGIORNAMENTO (42)


Il Regio Decreto 29 maggio 1937, n. 1230 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In relazione alla disposizione del secondo comma dell'art. 2 del presente decreto, il n. 6 della tabella D annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e' integrato con la aggiunta seguente: «g) Facolta' di economia e commercio: posti di ruolo 3»".

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AGGIORNAMENTO (38)


Il Regio Decreto 9 luglio 1936, n. 1958 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 29 ottobre 1936-XV, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella D annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI. n. 1592, e successive modificazioni, alle Facolta' di lettere e filosofia e di medicina e chirurgia della Regia universita' di Bologna, e' modificato come appresso:
Facolta' di lettere e filosofia - posti di ruolo 14.
Facolta' di medicina e chirurgia - posti di ruolo 18".

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AGGIORNAMENTO (39)


Il Regio Decreto 19 novembre 1936, n. 2080 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 29 ottobre 1936-XV il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella D annessa al Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni, e del R. decreto 27 ottobre 1935-XIII. n. 2153, alle Facolta' di lettere e filosofia e di ingegneria civile e industriale della Regia universita' di Roma, e' modificato come appresso:
Facolta' di lettere e filosofia: posti di ruolo n. 34;
Facolta' d'ingegneria civile e industriale: posti di ruolo n. 15".

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AGGIORNAMENTO (41)


Il Regio Decreto 29 aprile 1937, n. 697 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In relazione alla disposizione del secondo comma dell'articolo 2 del presente decreto, il n. 1 della tabella D annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e' integrato con l'aggiunta seguente: «1) Facolta' di economia e commercio: posti di ruolo 4»".

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AGGIORNAMENTO (45)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1432 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...];
b) la tabella D annessa al predetto Testo unico e' integrata con le seguenti indicazioni:


«Regia Universita' di Siena:
a) Facolta' di giurisprudenza posti di ruolo 12
b) Facolta' di medicina e chirurgia » » » 18
c) Facolta' di farmacia » » » 2»"



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AGGIORNAMENTO (46)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1438 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...];
b) e' soppresso il n. 33 della tabella D annessa al predetto Testo unico e la tabella stessa e' integrata con le seguenti indicazioni:

« Regia Universita' di Catania:
a) Facolta' di giurisprudenza . . . . . . . . . . posti di ruolo 12 b) Facolta' di economia e commercio . . . . . . » 9 c) Facolta' di lettere e filosofia . . . . . . . . » 10 d) Facolta' di medicina e chirurgia . . . . . . . » 15 e) Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali » 10 Vi e' inoltre un posto di ruolo riservato
all'insegnamento di vulcanologia. La spesa
relativa e' a carico degli enti di cui alla
convenzione 8 agosto 1932-X, approvata con R.
decreto 11 agosto 1933-XI, n. 1179.
f) Facolta' di farmacia . . . . . . . . . . . . . » 1"



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AGGIORNAMENTO (47)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1439 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...];
b) e' soppresso il numero 20 della tabella D annessa al predetto Testo unico e la tabella stessa e' integrata con le seguenti indicazioni:


« Regia Universita' di Perugia:

a) Facolta' di giurisprudenza . . . . posti di ruolo 10;
b) Facolta' di scienze politiche . . » 6;
c) Facolta' di medicina e chirurgia » 12;
d) Facolta' di farmacia . . . . . . . » 2;
e) Facolta' di agraria . . . . . . . » 12;
f) Facolta' di medicina veterinaria » 5» "



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AGGIORNAMENTO (48)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1440 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...];
b) la tabella D annessa al precitato Testo unico e' integrata con la seguente indicazione:
«Regia Universita' di Macerata - Facolta' di giurisprudenza: posti di ruolo dieci»".

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AGGIORNAMENTO (49)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1450 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera b)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...];
b) la tabella D annessa al predetto Testo unico e' integrata con le seguenti indicazioni:
«Regio Politecnico di Torino:
a) Facolta' di ingegneria posti di ruolo 16.
b) Facolta' di architettura » » » 3.
Nella Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica annessa alla Facolta' di ingegneria vi sono inoltre due posti di professore di ruolo a carico del Ministero dell'aeronautica, riservati agli insegnamenti dell' «aerodinamica» e dei «motori per aeromobili» (R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 814)»".

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AGGIORNAMENTO (50)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1451 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...];
b) la tabella D annessa al predetto Testo unico e' integrata con le seguenti indicazioni:


«Regio Politecnico di Milano:
a) Facolta' di ingegneria posti di ruolo 20
b) Facolta' di architettura » » » 4»".



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AGGIORNAMENTO (51)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1495 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...];
b) e' soppresso il n. 28 della tabella D annessa al predetto Testo unico e la tabella stessa e' integrata con le seguenti indicazioni:

«Regia Universita' di Parma:
a) Facolta' di giurisprudenza posti di ruolo 9
b) Facolta' di medicina e chirurgia » » » l3
c) Facolta' di farmacia » » » 3
d) Facolta' di medicina veterinaria » » » 3»".


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AGGIORNAMENTO (52)


Il Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1504 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...];
b) la tabella D annessa al predetto testo unico e' integrata con le seguenti indicazioni:


«Regia universita' di Modena:
a) Facolta' di giurisprudenza ............posti di ruolo 10
b) Facolta' di medicina e chirurgia » » » 13
Vi e' inoltre un posto di ruolo riservato all'insegnamento di
radiologia, la cui spesa e' a carico degli enti di cui alla convenzione 20 marzo 1936-XIV, approvata con il R. decreto 28 maggio 1936-XIV, n. 1162.
c) Facolta' di scienze matematiche
fisiche e naturali .............posti di ruolo 6
d) Facolta' di farmacia ............ » » » 1 »".



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AGGIORNAMENTO (53)


Il Regio Decreto 9 settembre 1937, n. 1749 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...];
b) sono soppressi i numeri 23, 34, e 41 della tabella D annessa al predetto testo unico e la tabella stessa e' integrata con le seguenti indicazioni:
«Regia universita' di Firenze:
a) Facolta' di giurisprudenza, posti di ruolo 13;
b) Facolta' di economia e commercio, posti di ruolo 8;
c) Facolta' di lettere e filosofia, posti di ruolo 20;
d) Facolta' di magistero, posti di ruolo 7;
e) Facolta' di medicina e' chirurgia, posti di ruolo 16;
f) Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali, posti di ruolo 14;
d) Facolta' di farmacia, posti di ruolo 1;
h) Facolta' di architettura, posti di ruolo 3;
i) Facolta' di agraria, posti di ruolo 13.
Vi e' inoltre un posto di ruolo riservato all'insegnamento di «principi di diritto agrario e legislazione rurale» (gia' diritto agrario). La spesa relativa e' a carico degli enti di cui alla, convenzione 25 maggio 1931-IX, approvata con il R. decreto 1 ottobre 1931-IX, n. 1658»".

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AGGIORNAMENTO (54)


Il Regio Decreto 9 settembre 1937, n. 1758 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...];
b) sono soppressi i numeri 25 e 42 della tabella D annessa al predetto testo unico e la tabella stessa e' integrata con le seguenti indicazioni:


«Regia universita' di Messina:
a) Facolta' di giurisprudenza posti di ruolo ......... 11
b) Facolta' di magistero posti di ruolo ............... 6
c) Facolta' di medicina e chirurgia posti di ruolo ... 14
d) Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali posti di ruolo .................................................. 12
e) Facolta' di farmacia posti di ruolo ................ 1
f) Facolta' di medicina veterinaria posti di ruolo .... 4»"



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AGGIORNAMENTO (55)


Il Regio Decreto 9 settembre 1937, n. 1767 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...];
b) e' soppresso il n. 30 della tabella D annessa al predetto testo unico e la tabella stessa e' integrata con le seguenti indicazioni:

«Regia universita' di Sassari:
a) Facolta' di giurisprudenza, posti di ruolo . . . 8
b) Facolta' di medicina e chirurgia, posti di ruolo 10
v) Facolta' di farmacia, posti di ruolo . . . . . . 3
d) Facolta' di medicina veterinaria, posti di ruolo 2
vi e' inoltre un posto di professore di ruolo, di cui spesa e' a carico degli Enti previsti dalla convenzione 31 marzo 1933-XI, approvata con R. decreto 26 ottobre 1933-XI, numero 1401».
vi e' inoltre un posto di professore di ruolo, di cui spesa e' a
carico degli Enti previsti dalla convenzione 31 marzo 1933-XI, approvata con R. decreto 26 ottobre 1933-XI, numero 1401»".



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AGGIORNAMENTO (56)


Il Regio Decreto 5 novembre 1937, n. 1997 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° dicembre 1937-XVI il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella D annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni, rispettivamente alle Facolta' di lettere e filosofia; di scienze matematiche, fisiche e naturali; di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; di medicina e chirurgia e di scienze politiche della Regia universita' di Roma, e' modificato come appresso:
Facolta' di lettere e filosofia, posti di ruolo n. 33.
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo n. 22.
Facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, posti di ruolo n. 3.
Facolta' di medicina e chirurgia, posti di ruolo n. 25.
Facolta' di scienze politiche, posti di ruolo n. 9".

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AGGIORNAMENTO (58)


Il Regio Decreto 20 dicembre 1937, n. 2487 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI, il riparto dei posti di professore di ruolo rispettivamente assegnati, ai sensi della tabella D annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni, alla Facolta' di giurisprudenza della Regia universita' di Palermo e della Regia universita' di Napoli, e' modificato come appresso:
Facolta' di giurisprudenza della Regia universita' di Palermo.....posti di ruolo n. 12
Facolta' di giurisprudenza della Regia universita' di Napoli......posti di ruolo n. 18".

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AGGIORNAMENTO (59)


Il Regio Decreto 17 marzo 1938, n. 731 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Presso la Regia universita' di Torino sono istituiti due posti di professore di ruolo, uno dei quali e' assegnato alla Facolta' di economia e commercio, l'altro alla Facolta' di magistero".

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AGGIORNAMENTO (62)


Il Regio Decreto 8 luglio 1938, n. 1855 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In relazione alla disposizione del secondo comma dell'articolo 2 del presente decreto, le indicazioni aggiunte con l'art. 6 lettera b) del R. decreto 9 settembre 1937-XV, n. 1749, alla tabella D annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sono cosi' integrate:
«l) Facolta' di scienze politiche, posti di ruolo: 5»".

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AGGIORNAMENTO (63)


Il Regio Decreto 24 novembre 1938, n. 1893 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° dicembre 1938-XVII, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella D annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni, rispettivamente alle Facolta' di agraria delle Regie universita' di Torino, di Milano e di Napoli, ed alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia universita' di Roma, e' modificato come appresso:
Facolta' di agraria della Regia universita' di Torino, posti di ruolo n. 7;
Facolta' di agraria della Regia universita' di Milano, posti di ruolo n. 11;
Facolta', di agraria della Regia universita' di Napoli, posti di ruolo n. 12;
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia universita' di Roma, posti di ruolo n. 23".

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AGGIORNAMENTO (64)


Il Regio Decreto 1 dicembre 1938, n. 2096 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con decorrenza dal 29 ottobre 1938-XVII il ruolo organico dei posti di professore della Facolta' di magistero della Regia universita' di Cagliari e' stabilito nel numero di due ed, in conseguenza, il n. 2 della tabella D annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e' cosi' modificato:


Regia universita' di Cagliari.

Posti di ruolo

Facolta' di giurisprudenza . . . . . . . . . . . 9

» » lettere e filosofia . . . . . . . . . . . . .9

» » magistero . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

» » medicina e chirurgia . . . . . . . . . . . .14

» » scienze matematiche fisiche e naturali . . . 9

» » farmacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

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44"

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "In aggiunta ai posti assegnati ai sensi del precedente articolo, e' istituito ed assegnato alla Facolta' di magistero un posto di professore di ruolo al cui finanziamento sara' dall'Universita' annualmente provveduto con la somma versata dal Consorzio universitario in base alla predetta convenzione".

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AGGIORNAMENTO (65)


Il Regio D.L. 6 febbraio 1939, n. 297 , convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che "Per effetto del presente decreto:
a) [...];
b) le indicazioni aggiunte alla tabella D del predetto testo unico con l'art. 6 del sopracitato R. decreto 3 settembre 1936-XIV, n. 1816, sono cosi' integrate:
«e) Facolta' di agraria, posti di ruolo 4»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel presente decreto [...] avranno effetto dall'inizio dell'anno accademico 1938-39-XVII".

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AGGIORNAMENTO (66)


Il Regio Decreto 24 aprile 1939, n. 751 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° maggio 1939-XVII, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella D annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni, alle Facolta' di lettere e filosofia e di scienze politiche della Regia universita' di Roma, e' modificato come appresso:
Facolta' di lettere e filosofia: posti di ruolo n. 32;
Facolta' di scienze politiche: posti di ruolo n. 10".

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AGGIORNAMENTO (67)


La L. 22 maggio 1939, n. 830 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) che "Per effetto della presente legge:
a) [...];
b) il numero 2 della tabella D del predetto testo unico, modificato ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 1° dicembre 1938-XVII, n. 2096, s'intende cosi' integrato:
«Facolta' d'ingegneria mineraria: posti di ruolo 8»".

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AGGIORNAMENTO (68)


Il Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1087 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 29 ottobre 1939-XVIII, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella D, annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni, rispettivamente, alla Facolta' di giurisprudenza della Regia universita' di Napoli, alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia universita' di Pisa e alla Facolta' di lettere e filosofia della Regia universita' di Roma e' modificato come appresso:
Regia universita' di Napoli - Facolta' di giurisprudenza, posti di ruolo n. 17;
Regia universita' di Pisa - Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo n. 13;
Regia universita' di Roma - Facolta' di lettere e filosofia, posti di ruolo n. 34".

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AGGIORNAMENTO (69)


Il Regio Decreto 20 ottobre 1939, n. 1754 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 29 ottobre 1939-XVIII, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella D, annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni, alle Facolta' di scienze politiche e di agraria della Regia universita' di Perugia, e' modificato come appresso:


Facolta' di scienze politiche . . posti di ruolo n. 7
Facolta' di agraria . . . . . . . » » » 11".



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AGGIORNAMENTO (70)


Il Regio Decreto 1 febbraio 1940, n. 99 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 1940-XVIII, il riparto del posti di professore di ruolo, assegnati, ai sensi della tabella D, annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni, alle Facolta' di lettere e filosofia e di architettura della Regia universita' di Firenze, e' modificato come appresso:
Facolta' di lettere e filosofia, posti di ruolo n. 19;
Facolta' di architettura, posti di ruolo n. 4".

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AGGIORNAMENTO (73)


La L. agosto 1940, n. 1254 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che, a decorrere dal 29 ottobre 1940-XIX, in aggiunta ai posti di professore universitario di ruolo di cui alla Tabella D annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, sono istituiti 38 nuovi posti di professore di ruolo distribuiti nel modo seguente:


"Universita' e Istituti Facolta' Posti di ruolo
Bari . . . . . . . . . . . . .Giurisprudenza . . . . . . . . . . .1 Agraria . . . . . . . . . . . . . . 1
Cagliari . . . . . . . . . . Magistero . . . . . . . . . . . . . 1
Firenze . . . . . . . . . . . Lettere e filosofia . . . . . . . . 1 Scienze . . . . . . . . . . . . . . 2 Magistero . . . . . . . . . . . . . 1
Genova . . . . . . . . . . . .Medicina e chirurgia . . . . . . . .1 Lettere e filosofia . . . . . . . . 1
Messina . . . . . . . . . . . Magistero . . . . . . . . . . . . . 1
Milano . . . . . . . . . . . .Giurisprudenza . . . . . . . . . . .1 Scienze . . . . . . . . . . . . . . 1
Modena . . . . . . . . . . . .Giurisprudenza . . . . . . . . . . .1
Napoli . . . . . . . . . . . .Giurisprudenza . . . . . . . . . . .1 Medicina e chirurgia . . . . . . . .1 Lettere e filosotia . . . . . . . . 1
Padova . . . . . . . . . . . .Scienze . . . . . . . . . . . . . . 1 Lettere e filosofia . . . . . . . . 1
Palermo . . . . . . . . . . . Giurisprudenza . . . . . . . . . . .1
Pavia . . . . . . . . . . . . Scienze politiche . . . . . . . . . 1 Scienze . . . . . . . . . . . . . . 1
Pisa . . . . . . . . . . . . .Giurisprudenza . . . . . . . . . . .1 Scienze . . . . . . . . . . . . . . 1 Agraria . . . . . . . . . . . . . . 1
Roma . . . . . . . . . . . . Scienze politiche . . . . . . . . . 1 Lettere e filosofia . . . . . . . . 2 Scienze . . . . . . . . . . . . . . 1 Medicina e chirurgia . . . . . . . .1 Architettura . . . . . . . . . . . .1 Ingegneria mineraria . . . . . . . .1 Magistero . . . . . . . . . . . . . 1 Giurisprudenza . . . . . . . . . . .1
Torino . . . . . . . . . . . Medicina e chirurgia . . . . . . . .1 Magistero . . . . . . . . . . . . . 1 Scienze . . . . . . . . . . . . . . 1
Torino (Regio Politecnico). . Ingegneria . . . . . . . . . . . . .1
Venezia (R. Istituto
universitario di economia
e commercio) . . .Economia e Commercio. . . . . . . . 1".



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AGGIORNAMENTO (74)


Il Regio Decreto 12 dicembre 1940, n. 1786 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 15 dicembre 1940-XIX, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella D, annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni, rispettivamente, alle Facolta' di giurisprudenza delle Regie universita' di Cagliari e di Roma, e' modificato come appresso:
Regia universita' di Cagliari - Facolta' di giurisprudenza, posti di ruolo 8;
Regia universita' di Roma - Facolta' di giurisprudenza, posti di ruolo 20".

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AGGIORNAMENTO (75)


Il Regio Decreto 23 gennaio 1941, n. 26 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 1941-XIX, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella D, annessa al R. decreto 31 agosto 1933-X n. 1592, e successive modificazioni, rispettivamente alle Facolta' di lettere e filosofia delle Regie universita' di Padova e di Roma, e' modificato come appresso:
Regia universita' di Padova - Facolta' di lettere e filosofia posti di ruolo n. 14;
Regia universita' di Roma - Facolta' di lettere e filosofia posti di ruolo n. 37".

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AGGIORNAMENTO (76)


La L. 30 gennaio 1941, n. 143 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) che "Per effetto della presente legge:
a) [...];
b) le indicazioni aggiunte alla tabella D del predetto testo unico con l'art. 6, lettera b)) del precitato R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1495, sono sostituite dalle seguenti:
Regia universita' di Parma:
a) Facolta' di giurisprudenza, posti di ruolo n. 9 (oltre due aggiunti a norma degli articoli 63 comma secondo e 100 comma secondo del testo unico 31 agosto 1933-XI, n. 1592).
b) Facolta' di medicina e chirurgia, posti di ruolo n. 13 (oltre due aggiunti a norma degli articoli 63 comma secondo e 100 comma secondo del testo unico predetto).
c) Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo n. 6.
d) Facolta' di farmacia, posti di ruolo n. 1.
e) Facolta' di medicina veterinaria, posti di ruolo n. 3 (oltre uno aggiunto a norma degli articoli 63 comma secondo e 100 comma secondo del testo unico predetto)".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni contenute nella presente legge [...] avranno effetto dall'inizio dell'anno accademico 1940-41-XIX".

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AGGIORNAMENTO (77)


La L. 17 agosto 1941, n. 1064 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che, a decorrere dal 29 ottobre 1941-XX, in aggiunta ai posti di professore universitario di ruolo di cui alla presente tabella, sono istituiti 50 nuovi posti di professore di ruolo distribuiti nel modo indicato dalla tabella annessa alla L. 17 agosto 1941, n. 1064 riportata di seguito:


"Universita' e Istituti Facolta' Posti di ruolo
Bari Medicina e chirurgia . . . . . . . . 1
Bologna Medicina e chirurgia . . . . . . . . 1
Lettere. . . . . . . . . . . . . . . 1
Scienze matematiche, fisiche e
naturali . . . . . . . . . . . . . . 1
Ingegneria . . . . . . . . . . . . . 1
Economia e commercio . . . . . . . . 1
Cagliari Giurisprudenza . . . . . . . . . . . 1
Scienze matematiche, fisiche e
naturali. . . . . . . . . .. . . . . 1
Magistero . . . . . . . . . . . . . 1
Catania Lettere . . . . . . . . . . . . . . 2
Scienze matematiche, fisiche e
naturali . . . . . . . . . . . . . . 1
Firenze Medicina e chirurgia . . . . 1
Architettura . . . . . . . . . . . . 1
Scienze politiche . . . . . . . . . 1
Economia e commercio . . . . . . . . 1
Genova Economia e commercio . . . . . . . . 1
Scienze matematiche, fisiche e
naturali . . . . . . . . . . . . . . 1
Messina Medicina veterinaria . . . . . . . . 1
Milano Scienze matematiche, fisiche e
naturali . . . . . . . . . . . . . . 1
Modena Scienze matematiche, fisiche e
naturali. . . . . . . . . . . . . . .1
Napoli Architettura . . . . . . . . . . . . 1
Lettere. .. . . . .. . . . . . . . . 1
Ingegneria . . . . . . . . . . . . . 2
Padova Scienze politiche . . . . . . . . . 2
Ingegneria . . . . . . . . . . . . . 1
Palermo Economia e commercio . . . . . . . . 1
Ingegneria . . . . . . . . . . . . . 1
Lettere. . . . . . . . . . . . . . . 1
Pavia Scienze matematiche, fisiche e
naturali. . . . . . . . . . . . . . 1
Lettere . . . . . . . . . . . . . . 1
Pisa Lettere . . . . . . . . . . . . . . 1
Medicina e chirurgia . . . . . . . . 1
Roma Giurisprudenza . . . . . . . . . . . 1
Scienze statistiche . . . . . . . . 1
Economia e commercio . . . . . . . . 1
Lettere. . . . . . . . . . . . . . . 3
Ingegneria . . . . . . . . . . . . . 2
Magistero . . .. . . . . . . . . . . 1
Sassari Medicina e chirurgia . . . . . . . . 1
Medicina veterinaria . . . . . . . . 1
Torino Lettere . . . . .. . . . . . . . . . 1
Scienze matematiche, fisiche e
naturali . . . . . . . . . . . . . . 1
Venezia - Regio Istituto
universitario
di architettura Architettura . . . . . . . . . . . . 1
Regio istituto di eco-
nomia e commercio Economia e commercio . . . . . . . . 1".



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AGGIORNAMENTO (78)


Il Regio Decreto 7 novembre 1941, n. 1283 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 29 ottobre 1941-XX il ruolo organico dei posti di professore di ruolo assegnati alle Facolta' di lettere e filosofia delle Regie universita' di Cagliari e di Napoli, e' modificato come appresso:


Facolta' di lettere e filosofia della Regia universita' di Cagliari, posti di ruolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 8 Facolta' di lettere e filosofia della Regia universita' di Napoli, posti di ruolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 18".



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AGGIORNAMENTO (79)


La L. 24 marzo 1942, n. 354 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera b)) che "Per effetto della presente legge:
a) [...];
b) il numero 6 della tabella D del predetto testo unico, integrato a' sensi dell'art. 5, comma secondo, del sopracitato R. decreto 19 dicembre 1935-XIV, n. 2252, e dell'art. 5, comma primo, del sopra citato R. decreto 29 maggio 1937-XV, n. 1230, s'intende cosi' ulteriormente integrato:
« h) Facolta' di agraria: posti di ruolo 7 »".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni contenute nella presente legge [...] avranno effetto dall'inizio dell'anno accademico 1941-42-XX".

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AGGIORNAMENTO (80)


La L. 8 agosto 1942, n. 1096 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la Tabella D, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, s'intende integrata come segue:
"Regia universita' di Ferrara:
a) Facolta' di giurisprudenza, posti di ruolo 7;
b) Facolta' di medicina e chirurgia, posti di ruolo 7;
c) Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo 7;
d) Facolta' di farmacia, posti di ruolo 1".

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AGGIORNAMENTO (81)


La L. 8 agosto 1942, n. 1135 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) che "Per effetto della presente legge:
a) [...];
b) le indicazioni del n. 39 della tabella D del predetto testo unico, modificate ai sensi dell'art. 5, lettera c), del sopracitato R. decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 1900, s'intendono cosi' integrate:
« Facolta' d'ingegneria, posti di ruolo 10 »".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni contenute nella presente legge [...] avranno effetto dall'inizio dell'anno accademico 1942-43-XXI".

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AGGIORNAMENTO (82)


La L. 8 agosto 1942, n. 1145 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che per la parte riguardante i Regi osservatori astronomici e il Regio Osservatorio vesuviano, la Tabella D, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, e' sostituita dalla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico

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AGGIORNAMENTO (83)


Il Regio Decreto 18 ottobre 1942, n. 1307 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 29 ottobre 1942-XXI, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella D, annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni, rispettivamente alla Facolta' di giurisprudenza della Regia universita' di Roma alle Facolta' di medicina e chirurgia delle Regie universita' di Ferrara e di Genova, alla Facolta' di scienze della Regia universita' di Genova ed alle Facolta' di ingegneria mineraria delle Regie universita' di Cagliari e di Roma, e' modificato come appresso:
Facolta' di giurisprudenza della Regia universita' di Roma, posti di ruolo n. 22;
Facolta' di medicina e chirurgia della Regia universita' di Ferrara, posti di ruolo n. 6;
Facolta' di medicina e chirurgia della Regia universita' di Genova, posti di ruolo n. 19;
Facolta' di scienze della Regia universita' di Genova, posti di ruolo n. 15;
Facolta' di ingegneria mineraria della Regia universita' di Cagliari, posti di ruolo n. 7;
Facolta' di ingegneria mineraria della Regia universita' di Roma, posti di ruolo n. 5".

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AGGIORNAMENTO (84)


Il Regio Decreto 18 ottobre 1942, n. 1392 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 29 ottobre 1942-XXI il ruolo organico dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella D, annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni, rispettivamente alle Facolta' di giurisprudenza della Regia universita' di Napoli e di economia e commercio della Regia universita' di Roma, e' modificato come appresso:
Facolta' di giurisprudenza della Regia universita' di Napoli, posti di ruolo n. 17;
Facolta' di economia, e commercio della Regia universita' di Roma, posti di ruolo n. 17".

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AGGIORNAMENTO (93a)


Il D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 481 , nel modificare la tabella A annessa alla L. 8 agosto 1942, n. 1145 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 2) che "E' di conseguenza, abrogata la nota 1 della tabella A annessa alla predetta legge".

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AGGIORNAMENTO (100)


Il D.P.R. 30 novembre 1949, n. 1192 , nel modificare la tabella annessa alla L. 17 agosto 1941, n. 1064 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal 1 dicembre 1949, i ruoli organici dei posti di professore di ruolo nelle Facolta' di scienze e di architettura dell'Universita' di Napoli, di cui al regio decreto 29 luglio 1933, n. 1079 ed alla legge 17 agosto 1941, n. 1064 , sono modificati come appresso:
Facolta' di scienze, posti di ruolo n. 18;
Facolta' di architettura, posti di ruolo n. 5".

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AGGIORNAMENTO (101)


La L. 21 novembre 1950, n. 918 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Al ruolo organico dei posti di professore dell'Universita' di Sassari, di cui alla tabella D annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , modificata con regio decreto 9 settembre 1937, n. 1767 , e con regio decreto-legge 17 agosto 1941, n. 1064 , sono aggiunti quattro posti di professore per la Facolta' di agraria".

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AGGIORNAMENTO (102)


Il D.P.R. 25 novembre 1950, n. 925 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento di radiologia, in aggiunta a quelli indicati nel n. 5 della tabella D annessa al predetto testo unico per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Padova e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (103)


La L. 9 dicembre 1950, n. 1094 , nel modificare l' art. 6, comma 1, lettera b) del Regio Decreto 9 settembre 1937, n. 1758 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che a decorrere dall'anno accademico 1950-51 la tabella organica dei posti di professore di ruolo nella Facolta' di lettere e filosofia della Universita' di Messina e' cosi' integrata: "Facolta' di lettere e filosofia posti di ruolo sei".

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AGGIORNAMENTO (104)


La L. 17 febbraio 1951, n. 158 , nel modificare l' art. 7, comma 1, lettera b) del Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1450 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1950-51, in aggiunta ai posti di ruolo attualmente previsti dal regio decreto 29 luglio 1937, n. 1450 , sono istituiti tre nuovi posti di ruolo presso la Facolta' di architettura del Politecnico di Torino".

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AGGIORNAMENTO (105)


La L. 16 marzo 1951, n. 230 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Al ruolo organico dei posti di professore della Universita' di Padova, di cui alla tabella D annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , modificata con regio decreto 27 ottobre 1935, n. 3123 , sono aggiunti quattro posti di professore per la Facolta' di agraria".

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AGGIORNAMENTO (106)


La L. 1 dicembre 1951, n. 1506 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1951-52, in aggiunta ai posti di ruolo previsti dalla tabella D annessa al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, e' istituito un nuovo posto di professore di ruolo presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Roma".

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AGGIORNAMENTO (108)


Il D.P.R. 4 novembre 1951, n. 1732 , nel modificare l' art. 6, comma 1, lettera b) del Regio Decreto 29 luglio 1937, n. 1451 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dall'anno accademico 1951-1952, i ruoli organici dei posti di professore di ruolo nelle Facolta' di ingegneria e di architettura del Politecnico di Milano, di cui al regio decreto 29 luglio 1937, n. 1451 , e successive modificazioni, sono modificati come appresso:
Facolta' di ingegneria - posti di ruolo 24;
Facolta' di architettura - posti di ruolo 4".

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AGGIORNAMENTO (109)


Il D.P.R. 7 dicembre 1951, n. 1814 , nel modificare l' art. 11, comma 1, lettera b) della L. 8 agosto 1942, n. 1096 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo, in aggiunta a quelli indicati all' art. 5 e all' art. 11 lettera b) della legge 8 agosto 1942, n. 1096 , e successive modificazioni, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Ferrara".

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AGGIORNAMENTO (110)


La L. 13 giugno 1952, n. 692 , nel modificare l' art. 6, comma 1, lettera b) del Regio Decreto 9 settembre 1937, n. 1758 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Per effetto della presente legge il regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758 , s'intende integrato [...] all'art. 6, ultimo comma, con l'aggiunta delle seguenti parole: «g) Facolta' di economia e commercio: posti di ruolo 5»".

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AGGIORNAMENTO (111)


Il D.P.R. 16 agosto 1952, n. 1293 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento di tisiologia, in aggiunta a quelli indicati nel n. 4 della tabella D annessa al predetto testo unico per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Napoli e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (112)


Il D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1373 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Sono istituti, a decorrere dal 1° novembre 1952, ai sensi dell' art. 63, secondo comma del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , tre posti di professore di ruolo per la Facolta' di magistero dell'Universita' di Padova".

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AGGIORNAMENTO (113)


Il D.P.R. 3 novembre 1952, n. 1455 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica otorinolaringoiatrica, in aggiunta a quelli indicati nel n. 2 della tabella D annessa al predetto testo unico per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Parma e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (115)


La L. 11 dicembre 1952, n. 3095 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1952-53, al ruolo organico dei posti di professore della Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Pisa, di cui alla tabella D annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , integrata con l' art. 5, secondo comma, del regio decreto 19 dicembre 1935, n. 2298 , e' aggiunto un posto da destinare all'insegnamento di radiotecnica".

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AGGIORNAMENTO (116)


Il D.P.R. 17 giugno 1953, n. 539 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di storia dei trattati e politica internazionale in aggiunta a quelli indicati nella lettera b) della tabella D annessa al predetto testo unico per la Facolta' di scienze politiche dell'Universita' di Roma e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (117)


Il D.P.R. 11 marzo 1953, n. 551 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento di costruzione di macchine elettriche, in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' d'ingegneria dell'Universita' di Pisa nel n. 8 della tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (118)


Il D.P.R. 22 novembre 1953, n. 985 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di radiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (119)


Il D.P.R. 19 gennaio 1954, n. 1 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro, in aggiunta a quelli indicati nella lettera c) della tabella D) annessa al predetto testo unico per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Palermo e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (120)


Il D.P.R. 27 gennaio 1954, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica ortopedica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (121)


Il D.P.R. 10 dicembre 1953, n. 1101 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della radioattivita', in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Universita' di Milano nella tabella lettera D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (122)


Il D.P.R. 4 gennaio 1954, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di microbiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (123)


La L. 20 ottobre 1954, n. 1034 , nel modificare l'art. 11, comma 1, punto 2° della L. 8 agosto 1942, n. 1096 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Al ruolo organico dei posti di professore dell'Universita' degli studi di Ferrara, stabilito con legge 8 agosto 1942, n. 1096 , sono aggiunti cinque posti di professore di ruolo a completamento degli organici del terzo biennio della Facolta' di medicina e chirurgia".

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AGGIORNAMENTO (124)


Il D.P.R. 27 gennaio 1955, n. 18 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica ortopedica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (125)


Il D.P.R. 27 gennaio 1955, n. 19 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della clinica ortopedica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (126)


Il D.P.R. 22 gennaio 1955, n. 35 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica otorinolaringoiatrica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Palermo, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (127)


Il D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 60 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della clinica ortopedica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bari, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (128)


Il D.P.R. 16 febbraio 1955, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di onde elettromagnetiche in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Firenze, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (129)


La L. 3 giugno 1955, n. 504 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Per effetto della presente legge, al ruolo organico dei posti di professore dell'Universita' di Pisa, di cui alla tabella D, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , modificata con regio decreto 19 dicembre 1935, n. 2298 , sono aggiunti sei posti di professore per la Facolta' di economia e commercio con Sezione di lingue e letterature straniere".

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AGGIORNAMENTO (130)


Il D.P.R. 10 maggio 1955, n. 580 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di chimica e tecnologia, dei prodotti ceramici in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Bologna, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (131)


Il D.P.R. 30 giugno 1955, n. 626 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dall'anno accademico 1955-56, i ruoli organici dei posti di professore di ruolo nelle Facolta' di scienze politiche, di lettere e filosofia, di magistero e di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova, di cui alla tabella D annessa al regio decreto 31 agosto 1933, 1592 [...] sono modificati come appresso:
Facolta' di scienze politiche: posti di ruolo 3;
Facolta' di lettere e filosofia: posti di ruolo 15;
Facolta' di magistero: posti di ruolo 3;
Facolta' di medicina e chirurgia: posti di ruolo 20".

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AGGIORNAMENTO (132)


Il D.P.R. 18 ottobre 1955, n. 915 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di microbiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (133)


Il D.P.R. 19 luglio 1955, n. 934 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , due posti di professore di ruolo riservati, uno all'insegnamento di tecnologia e utilizzazione forestali (compresa meccanica applicata) e l'altro all'insegnamento di economia ed estimo forestale, in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di agraria della Universita' di Firenze, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (134)


Il D.P.R. 27 luglio 1955, n. 935 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della medicina del lavoro in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (135)


Il D.P.R. 27 agosto 1955, n. 976 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di semeiotica medica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (136)


Il D.P.R. 21 novembre 1955, n. 1105 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica otorinolaringoiatrica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (137)


Il D.P.R. 9 novembre 1955, n. 1292 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della clinica odontoiatrica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Palermo, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (138)


La L. 18 gennaio 1956, n. 22 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1955-56, al ruolo organico dei posti di professore della Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Roma, di cui alla tabella D annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, e' aggiunto un posto di ruolo di professore".

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AGGIORNAMENTO (137a)


Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 6 , nel modificare la tabella A annessa alla L. 8 agosto 1942, n. 1145 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono soppressi i cinque posti di ruolo di direttore degli Osservatori astronomici ed il posto di ruolo di direttore dell'Osservatorio vesuviano, di cui alla tabella A della legge 8 agosto 1942, n. 1145 , modificata dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 481 ".

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AGGIORNAMENTO (139)


Il D.P.R. 18 novembre 1955, n. 1404 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di genetica medica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia, dell'Universita' di Palermo, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (140)


Il D.P.R. 2 gennaio 1956, n. 138 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della geografia economica in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Bologna nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (141)


Il D.P.R. 20 giugno 1956, n. 945 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi, sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di impianti industriali meccanici in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Genova, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (142)


Il D.P.R. 18 luglio 1956, n. 1094 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di zootecnica speciale in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Milano, nella tabella D annessa, al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (143)


Il D.P.R. 19 luglio 1956, n. 1095 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di ispezione degli alimenti di origine animale in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Milano nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (144)


Il D.P.R. 31 luglio 1956, n. 1264 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , tre posti di professore di ruolo destinati agli insegnamenti di linguistica sarda, puericultura e diritto costituzionale regionale in aggiunta a quelli indicati per le Facolta' di cui al precedente articolo, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (145)


Il D.P.R. 11 settembre 1956, n. 1277 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della puericultura in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (146)


Il D.P.R. 9 novembre 1956, n. 1312 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Sono istituiti, ai sensi dell' art. 63, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , sei posti di professore di ruolo e sei posti di assistente straordinario per la Facolta' di magistero dell'Universita' di Bologna".

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AGGIORNAMENTO (148)


Il D.P.R. 13 dicembre 1956, n. 1388 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova, nella tabella D, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (149)


Il D.P.R. 14 dicembre 1956, n. 1434 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di flora ed erboristeria della Sardegna, in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di cui al precedente articolo, nella tabella D, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (150)


La L. 12 febbraio 1957, n. 47 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "[...] La tabella D, annessa al citato testo unico, e' integrata, per l'Universita' medesima, con l'aggiunta delle seguenti parole:
«Facolta' di architettura: posti di ruolo numero quattro in virtu' del decreto Presidenziale 22 gennaio 1955, n. 36 »".

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AGGIORNAMENTO (151)


Il D.P.R. 8 marzo 1957, n. 100 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di radiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Palermo, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (152)


Il D.P.R. 27 dicembre 1956, n. 1674 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di statistica sanitaria in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di cui al precedente articolo nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (153)


Il D.P.R. 6 giugno 1957, n. 1019 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo, destinato all'insegnamento della lingua e letteratura araba, in aggiunta a quelli indicati per la Facolta', di cui al precedente articolo, nella tabella D, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (154)


Il D.P.R. 22 ottobre 1957, n. 1022 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della tisiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di genova, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (155)


Il D.P.R. 8 novembre 1957, n. 1068 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della tisiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Siena, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (156)


Il D.P.R. 3 ottobre 1957, n. 1146 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (157)


Il D.P.R. 3 ottobre 1957, n. 1147 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di lingua e letteratura albanese in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Palermo nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (158)


Il D.P.R. 23 ottobre 1957, n. 1200 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Sono istituiti, per la Facolta' di lettere e filosofia della Universita' di Perugia, sette posti di professore di ruolo ai sensi degli articoli 63, secondo comma , e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ".

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AGGIORNAMENTO (159)


Il D.P.R. 23 ottobre 1957, n. 1212 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica, ortopedica, in aggiunta ai quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (160)


Il D.P.R. 27 novembre 1957, n. 1213 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla, istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di urologia in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Milano nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (161)


Il D.P.R. 27 novembre 1957, n. 1214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dall'anno accademico 1957-58, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo delle Facolta' di giurisprudenza e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Torino e' stabilito come appresso:
Facolta' di giurisprudenza: posti di ruolo n. 15;
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali posti di ruolo n. 17".

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AGGIORNAMENTO (162)


Il D.P.R. 8 novembre 1957, n. 1235 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento dell'ottica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Universita' di Firenze, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (163)


Il D.P.R. 4 dicembre 1957, n. 1236 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di puericultura, in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dello Universita' di Genova, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (164)


Il D.P.R. 14 gennaio 1958, n. 12 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di storia delle dottrine politiche in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di giurisprudenza della Universita' di Torino nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (165)


Il D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 118 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo, destinato all'insegnamento di malattie infettive in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (169)


Il D.P.R. 5 marzo 1958, n. 414 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) "Con effetto dall'anno accademico 1958-59, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo delle Facolta' di giurisprudenza e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Torino e' stabilito come appresso:
Facolta' di giurisprudenza: posti di ruolo n. 14;
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: posti di ruolo n. 18".

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AGGIORNAMENTO (170)


Il D.P.R. 20 febbraio 1958, n. 646 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di agraria nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (171)


Il D.P.R. 13 ottobre 1958, n. 955 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica ortopedica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Pisa nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (172)


Il D.P.R. 22 dicembre 1958, n. 1150 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di assicurazioni sociali in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di scienze statistiche, demografiche ed attuariali della Universita' di Roma, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (173)


Il D.P.R. 23 dicembre 1958, n. 1151 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di psichiatria in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (174)


Il D.P.R. 22 gennaio 1959, n. 6 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di clinica ortopedica in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Parma nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (175)


Il D.P.R. 23 dicembre 1958, n. 1285 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di semeiotica medica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (176)


Il D.P.R. 12 maggio 1959, n. 724 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di semeiotica medica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (177)


Il D.P.R. 26 maggio 1959, n. 729 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di diritto agrario comparato in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Firenze, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (178)


Il D.P.R. 3 giugno 1959, n. 772 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di lingua e letteratura inglese in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Pavia nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (179)


Il D.P.R. 16 settembre 1959, n. 802 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di microbiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Parma, nella tabella D, annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (180)


Il D.P.R. 14 novembre 1959, n. 958 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (181)


Il D.P.R. 14 ottobre 1959, n. 964 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della clinica odontoiatrica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Bologna, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (182)


Il D.P.R. 14 novembre 1959, n. 970 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1959-60, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo della Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Roma e della Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Pisa e' stabilito come appresso:
Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Roma: posti di ruolo n. 21;
Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Pisa: posti di ruolo n. 13, oltre 1 posto istituito a seguito della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 551 ".

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AGGIORNAMENTO (183)


Il D.P.R. 6 ottobre 1959, n. 1099 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento del Diritto del lavoro in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di giurisprudenza, della Universita' di Torino, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (184)


Il D.P.R. 7 dicembre 1959, n. 1105 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di "Puericultura" in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Bologna, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (185)


Il D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1106 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di "Genetica medica" in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Roma, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (186)


Il D.P.R. 3 gennaio 1960, n. 2 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di clinica odontoiatrica in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Pisa nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (187)


Il D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1224 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di neurochirurgia in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia della, Universita' di Genova nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (188)


Il D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1332 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di fisica sperimentale in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Universita' di Milano, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (189)


Il D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1333 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di psicologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Bologna, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (191)


Il D.P.R. 2 marzo 1960, n. 344 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di tisiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Parma, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (192)


Il D.P.R. 13 maggio 1960, n. 524 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di puericultura in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Roma, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (193)


Il D.P.R. 22 giugno 1960, n. 779 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di neurochirurgia in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Padova nella tabella D, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (194)


Il D.P.R. 30 maggio 1960, n. 845 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Siena, nella tabella D, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (195)


Il D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1329 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Clinica ortopedica, in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Cagliari, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (196)


Il D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1330 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di medicina del lavoro in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Cagliari, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (197)


Il D.P.R. 4 novembre 1960, n. 1473 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1960-61, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo delle Facolta' di giurisprudenza e di lettere e filosofia dell'Universita' di Bologna e' stabilito come appresso:
Facolta' di giurisprudenza: posti di ruolo n. 13;
Facolta' di lettere e filosofia: posti di ruolo n. 17".

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AGGIORNAMENTO (198)


Il D.P.R. 4 novembre 1960, n. 1482 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (199)


Il D.P.R. 6 gennaio 1961, n. 115 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Siderurgia in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (200)


Il D.P.R. 5 marzo 1961, n. 297 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Clinica odontoiatrica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (201)


Il D.P.R. 5 marzo 1961, n. 298 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Clinica otorinolaringoiatrica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (202)


Il D.P.R. 5 marzo 1961, n. 299 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Radiologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (203)


Il D.P.R. 10 maggio 1961, n. 613 ha disposto (con l'art. 2, comam 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Clinica ortopedica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (205)


Il D.P.R. 5 giugno 1961, n. 892 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituita ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Coltivazioni arboree" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di agraria dell'Universita' di Sassari, nella tabella D, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (206)


Il D.P.R. 5 giugno 1961, n. 998 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' Istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da, destinare all'insegnamento di "Storia e critica del cinema" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Pisa, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (207)


Il D.P.R. 25 agosto 1961, n. 1172 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Puericultura" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (208)


Il D.P.R. 20 ottobre 1961, n. 1173 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psichiatria" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pisa, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (209)


Il D.P.R. 2 agosto 1961, n. 1174 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Radiologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Parma nella tabella D, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (210)


Il D.P.R. 27 novembre 1961, n. 1269 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituita ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Anestesiologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino, nella tabella D), annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (211)


Il D.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1303 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Gerontologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (212)


Il D.P.R. 8 dicembre 1961, n. 1305 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari, nella tabella D) annessa ai predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (213)


Il D.P.R. 9 marzo 1962, n. 474 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sua istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Diritto regionale in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Torino, nella tabella D, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (214)


Il D.P.R. 20 ottobre 1961, n. 1842 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono istituiti ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1392 , un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Pisa, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (216)


Il D.P.R. 6 giugno 1962, n. 1077 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Tecnica del commercio internazionale" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di economia e commercio della Universita' di Torino, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (217)


Il D.P.R. 30 giugno 1962, n. 1271 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Politica economica e finanziaria" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Torino, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (218)


Il D.P.R. 31 luglio 1962, n. 1479 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Statistica sanitaria" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di economia e commercio - Scuola di statistica - di Palermo, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (219)


Il D.P.R. 15 ottobre 1962, n. 1536 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Statistica sanitaria" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di economia e commercio - Scuola di statistica - dell'Universita' di Bologna nella tabella D) annessa ai predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (220)


Il D.P.R. 18 agosto 1962, n. 1654 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono istituiti ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , due posti di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di due discipline chimiche in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano, nella tabella D) annessa ai predetto testo unico e, successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (221)


Il D.P.R. 27 ottobre 1962, n. 1663 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della "Neuropsichiatria infantile", in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (222)


Il D.P.R. 18 dicembre 1962, n. 1690 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, comma secondo, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della "Radiologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (223)


Il D.P.R. 26 dicembre 1962, n. 1824 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Fisica nucleare applicata alla medicina" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (224)


Il D.P.R. 25 novembre 1962, n. 1855 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Tisiologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Modena, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (225)


Il D.P.R. 26 dicembre 1962, n. 1858 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 68, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Analisi numerica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Roma, nella tabella D) ammessa al predetto testo unico, a successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (226)


Il D.P.R. 26 dicembre 1962, n. 1871 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito al sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Siderurgia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (228)


Il D.P.R. 25 novembre 1962, n. 1988 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della "Semeiotica chirurgica", in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Palermo, nella tabella D annessa ai predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (229)


La L. 14 febbraio 1963, n. 144 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " A decorrere dall'anno accademico 1962-63, il ruolo organico dei professori universitari di cui alla tabella D annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni, e' incrementato di un posto di professore, che viene assegnato alla Facolta' di ingegneria della Universita' di Napoli per l'insegnamento di una disciplina aeronautica".

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AGGIORNAMENTO (230)


Il D.P.R. 14 gennaio 1963, n. 659 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli artt. 63 secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Siderurgia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Genova, nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (231)


Il D.P.R. 12 marzo 1963, n. 752 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Clinica ortopedica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (232)


Il D.P.R. 6 giugno 1963, n. 1018 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psichiatria" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (233)


Il D.P.R. 24 agosto 1963, n. 1435 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Scienza dei metalli" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Torino, nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (234)


Il D.P.R. 30 ottobre 1963, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare ad un insegnamento nel settore della Chimica industriale e sue applicazioni in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano, nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (235)


Il D.P.R. 14 ottobre 1963, n. 1527 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Anatomia chirurgica e corso di operazioni" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Siena, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (236)


Il D.P.R. 10 novembre 1963, n. 1542 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Medicina del lavoro" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di Medicina e chirurgia, dell'Universita' di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (237)


Il D.P.R. 24 agosto 1963, n. 1545 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Chimica teorica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Pisa, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (238)


Il D.P.R. 11 ottobre 1963, n. 1546 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Clinica odontoiatrica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (239)


Il D.P.R. 10 novembre 1963, n. 1760 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Psichiatria in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (240)


Il D.P.R. 6 dicembre 1963, n. 1860 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Chirurgia plastica ricostruttiva" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (241)


Il D.P.R. 12 gennaio 1964, n. 99 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Medicina del lavoro" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pisa nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (242)


Il D.P.R. 21 agosto 1964, n. 863 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Anestesiologia in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (245)


Il D.P.R. 19 settembre 1964, n. 1237 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della "Tisiologia", in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (246)


Il D.P.R. 6 novembre 1964, n. 1289 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della Chirurgia plastica, ricostruttiva in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari nella tabella d) annessa, al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (247)


Il D.P.R. 24 settembre 1964, n. 1407 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Semeiotica medica in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina, e chirurgia dell'Universita' di Modena nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (248)


Il D.P.R. 18 dicembre 1964, n. 1408 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63 secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della "Anestesiologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (249)


Il D.P.R. 24 settembre 1964, n. 1447 ha disposto (con l'art. 2, comam 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Psichiatria in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ferrara nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (250)


Il D.P.R. 12 dicembre 1964, n. 1458 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Petrografia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Siena nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (251)


Il D.P.R. 31 dicembre 1964, n. 1463 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (252)


Il D.P.R. 18 dicembre 1964, n. 1471 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della "Clinica pediatrica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (253)


Il D.P.R. 9 gennaio 1965, n. 2 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di una disciplina da scegliere nel campo della medicina preventiva e sociale in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (254)


Il D.P.R. 24 settembre 1964, n. 1478 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Topografia in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (255)


Il D.P.R. 9 gennaio 1965, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Antropologia criminale" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (256)


Il D.P.R. 31 dicembre 1964, n. 1515 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Clinica odontoiatrica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari nella tabella d) annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (257)


Il D.P.R. 18 gennaio 1965, n. 5 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Malattie infettive", in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (258)


Il D.P.R. 19 gennaio 1965, n. 6 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psicologia", in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (259)


Il D.P.R. 26 gennaio 1965, n. 7 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Medicina preventiva dei lavoratori e Psicotecnica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (260)


Il D.P.R. 11 dicembre 1964, n. 1546 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Antropologia criminale" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (261)


Il D.P.R. 15 febbraio 1965, n. 237 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psicologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta', di lettere e filosofia dell'Universita' di Napoli nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (263)


Il D.P.R. 15 aprile 1965, n. 787 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto di agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di una materia del corso di laurea i in ingegneria civile in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano nella tabella d) ammessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (265)


Il D.P.R. 20 aprile 1965, n. 915 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Puericultura", in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Modena nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (266)


Il D.P.R. 11 giugno 1965, n. 1046 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi silla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di una materia del corso di laurea in Scienze politiche in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Torino nella tabella, d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (267)


Il D.P.R. 1 agosto 1965, n. 1256 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della "Urologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze nella tabella d) annessa ai predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (268)


Il D.P.R. 26 novembre 1965, n. 1377 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Patologia aviare" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (269)


Il D.P.R. 15 dicembre 1965, n. 1406 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Tisiologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (270)


Il D.P.R. 26 novembre 1965, n. 1408 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Antropologia criminale" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successiva modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (271)


Il D.P.R. 15 dicembre 1965, n. 1409 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psichiatria" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Roma nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (272)


Il D.P.R. 15 dicembre 1965, n. 1420 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Idraulica agraria con applicazioni di disegno in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di agraria dell'Universita' di Catania nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (273)


Il D.P.R. 4 agosto 1965, n. 1530 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psicologia dell'eta' evolutiva" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di magistero dell'Universita' di Roma nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (274)


Il D.P.R. 26 gennaio 1966, n. 8 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' Istituito, al sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Farmacologia" in aggiunta a quelli Indicati per la Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (275)


Il D.P.R. 15 dicembre 1965, n. 1672 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (276)


Il D.P.R. 23 febbraio 1966, n. 254 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psichiatria" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia nella tabella d) annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (277)


Il D.P.R. 8 febbraio 1966, n. 278 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Storia delle tradizioni popolari" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Cagliari nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (278)


Il D.P.R. 8 febbraio 1966, n. 286 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Impianti minerari" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Cagliari nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (279)


Il D.P.R. 8 febbraio 1966, n. 292 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Geologia applicata" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Cagliari nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (280)


Il D.P.R. 3 maggio 1966, n. 544 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' Istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , una posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Anatomia chirurgica e corso di operazioni" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (281)


Il D.P.R. 23 aprile 1966, n. 567 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Urologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (282)


Il D.P.R. 13 maggio 1966, n. 701 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Gerontologia e geriatria" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (283)


Il D.P.R. 30 luglio 1966, n. 793 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di e Psichiatria" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (284)


Il D.P.R. 20 settembre 1966, n. 965 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Chimica e tecnologia delle sostanze coloranti con applicazioni in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di chimica industriale dell'Universita' di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (285)


Il D.P.R. 20 settembre 1966, n. 988 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Controlli automatici" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Trieste nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (286)


Il D.P.R. 28 gennaio 1967, n. 5 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Puericoltura" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (287)


Il D.P.R. 28 gennaio 1967, n. 6 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Farmacologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (288)


Il D.P.R. 10 dicembre 1966, n. 1257 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Medicina del lavoro" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (289)


Il D.P.R. 6 dicembre 1966, n. 1285 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Civilta' preclassiche della Puglia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Bari nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (290)


Il D.P.R. 10 dicembre 1966, n. 1308 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di scienze politiche dell'Universita' di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (291)


Il D.P.R. 10 dicembre 1966, n. 1310 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Clinica ortopedica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Modena nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (292)


Il D.P.R. 16 dicembre 1966, n. 1328 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Clinica odontoiatrica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Parma nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (293)


Il D.P.R. 19 dicembre 1966, n. 1329 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Patologia ostetrica e ginecologica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

Testo unico-Tabella D

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AGGIORNAMENTO (294)


Il D.P.R. 27 aprile 1967, n. 518 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Urologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (295)


Il D.P.R. 27 aprile 1967, n. 542 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Anestesiologia e rianimazione" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (296)


Il D.P.R. 17 ottobre 1967, n. 1020 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "chirurgia plastica" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (297)


Il D.P.R. 8 novembre 1967, n. 1046 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "anestesiologia" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (298)


Il D.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1064 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Anatomia chirurgica e corso di operazioni" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (299)


Il D.P.R. 5 settembre 1967, n. 1096 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di scienze economiche e bancarie dell'Universita' di Siena nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (300)


Il D.P.R. 14 agosto 1967, n. 1125 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di scienze economiche e bancarie dell'Universita' di Siena nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (301)


Il D.P.R. 14 dicembre 1967, n. 1311 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Malattie infettive" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (302)


Il D.P.R. 20 dicembre 1967, n. 1344 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Audiologia" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (303)


Il D.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1349 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100 secondo comma del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Etruscologia e archeologia italica" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (304)


Il D.P.R. 30 gennaio 1968, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Clinica odontoiatrica" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (305)


Il D.P.R. 23 gennaio 1968, n. 141 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Semeiotica chirurgica" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (306)


Il D.P.R. 28 dicembre 1967, n. 1486 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di terapia medica sistematica in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (308)


Il D.P.R. 12 febbraio 1968, n. 445 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psichiatria" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (309)


Il D.P.R. 26 marzo 1968, n. 771 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "puericultura" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (310)


Il D.P.R. 18 maggio 1968, n. 820 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli artt. 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Oncologia sperimentale" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (311)


Il D.P.R. 9 maggio 1968, n. 867 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Trasmissione telefonica" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (312)


Il D.P.R. 13 luglio 1968, n. 938 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "patologia aviare" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Napoli nella tabella d) annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (313)


Il D.P.R. 5 giugno 1968, n. 962 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Chirurgia plastica ricostruttiva" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (314)


Il D.P.R. 26 luglio 1968, n. 1016 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli artt. 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "chirurgia maxillofacciale" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (316)


Il D.P.R. 14 dicembre 1968, n. 1321 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Anestesia e rianimazione" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (317)


Il D.P.R. 11 dicembre 1968, n. 1342 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Siderurgia e fonderia" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Padova nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (318)


Il D.P.R. 19 novembre 1968, n. 1351 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Patologia aviare" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (319)


Il D.P.R. 24 dicembre 1968, n. 1391 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Fisiologia della nutrizione animale" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (320)


Il D.P.R. 18 dicembre 1968, n. 1485 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Audiologia" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successivo modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (321)


Il D.P.R. 17 dicembre 1968, n. 1495 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Storia della Sardegna" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Cagliari nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (322)


Il D.P.R. 16 gennaio 1969, n. 85 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "anestesiologia e rianimazione" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (323)


Il D.P.R. 28 luglio 1969, n. 583 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Virologia applicata alla epidemiologia" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano, nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (324)


Il D.P.R. 13 agosto 1969, n. 618 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Tisiologia" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (325)


Il D.P.R. 29 maggio 1969, n. 665 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Puericultura" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (326)


Il D.P.R. 28 luglio 1969, n. 678 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di a Costruzioni automobilistiche" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (327)


Il D.P.R. 10 luglio 1969, n. 680 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Fisica dello stato solido" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (330)


Il D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1143 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Neurochirurgia" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (331)


Il D.P.R. 19 febbraio 1970, n. 140 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Chirurgia d'urgenza" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (333)


Il D.P.R. 19 settembre 1970, n. 890 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psichiatria" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (334)


Il D.P.R. 19 ottobre 1970, n. 1316 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , due posti di professore di ruolo da destinare ad insegnamenti del corso di laurea in scienza della produzione animale, in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di agraria dell'Universita' di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni".

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AGGIORNAMENTO (335)


Il D.P.R. 29 gennaio 1971, n. 16 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Reumatologia" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (336)


Il D.P.R. 25 gennaio 1971, n. 63 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Neurochirurgia" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (337)


Il D.P.R. 3 novembre 1970, n. 1429 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Igiene applicata" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Genova nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (338)


Il D.P.R. 25 marzo 1971, n. 448 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Farmacologia clinica", in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (339)


Il D.P.R. 19 maggio 1971, n. 450 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Storia e politica monetaria" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di scienze politiche dell'Universita' di Roma nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (340)


Il D.P.R. 14 agosto 1971, n. 1146 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Neuropsichiatria infantile" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (344)


Il D.P.R. 21 giugno 1972, n. 750 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Tecnica e diagnostica istopatologica" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (345)


Il D.P.R. 30 ottobre 1972, n. 1118 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Economia e politica industriale" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di scienze politiche dell'Universita' di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni".

Testo unico-Tabella E

TABELLA E (articoli 99 e 201).

Misura minima degli emolumenti spettanti ai professori di ruolo delle Regie Universita' e dei Regi Istituti superiori di cui alla Tabella B e delle Universita' e Istituti superiori liberi.

(Tabella E, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2 l02. - Art. 100, comma 2°, R. decreto 30 settembro 1923, n. 2102).


a) Stipendio e aumenti periodici di stipendio:
Stipendio iniziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.000
» al conseguimento della nomina a ordinario . » 14.000
» al compimento del 5° anno di ordinario . . . » 15.500
» » 10° » » . . . » 17.000
» » 15° » » . . . » 18.500
b) Indennita' accademiche:
Professori straordinari . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000
» ordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6.000


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Nota. - Le Universita' e gli Istituti superiori liberi non sono tenuti a corrispondere ai professori di ruolo gli emolumenti di cui alla lettera b).

Testo unico-Tabella F

TABELLA F (art. 124).

Tasse per il conferimento e per l'esercizio della libera docenza.
(Tabella F allegata al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 ).



Tassa per il conferimento della libera docenza . . . L. 500
Tassa per l'esercizio della libera docenza . . . . . » 250


((90))
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AGGIORNAMENTO (90)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La tabella F allegata, al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , e' modificata nel senso che le tasse per il conferimento della libera docenza e per l'esercizio di essa cono, rispettivamente, stabilite in L. 3000 e 1500".

Testo unico-Tabella G

TABELLA G (art. 139).

Parte di provvedimento in formato grafico

(21) (22) (24) (26) (28) (32) (34) ((72))
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AGGIORNAMENTO (21)


Il Regio Decreto 27 ottobre 1935, n. 2124 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che il posto statale di direttore amministrativo di terza classe, gia' assegnato all'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino, viene assegnato all'Universita' della stessa sede.

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AGGIORNAMENTO (22)


Il Regio Decreto 27 ottobre 1935, n. 2125 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che il posto statale di direttore amministrativo di terza classe, gia' assegnato all'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania, viene assegnato all'Universita' della stessa sede.

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AGGIORNAMENTO (24)


Il Regio Decreto 27 ottobre 1935, n. 2127 ha disposto:
- (con l'art. 4, comma 3) che il posto statale di direttore amministrativo di terza classe, gia' assegnato all'Istituto superiore d'ingegneria di Napoli, viene assegnato all'Universita' della stessa sede.
- (con l'art. 13, comma 3) che il posto statale di direttore amministrativo di terza classe, gia' assegnato all'Istituto superiore agrario di Portici, viene assegnato all'Universita' di Napoli.
- (con l'art. 18, comma 2) che il posto statale di direttore amministrativo di terza classe, gia' assegnato all'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli, viene assegnato all'Universita' della stessa sede.

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AGGIORNAMENTO (26)


Il Regio Decreto 27 ottobre 1935, n. 2153 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che il posto statale di direttore amministrativo di terza classe, gia' assegnato all'Istituto superiore d'ingegneria di Roma, viene assegnato all'Universita' della stessa sede".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 2) che il posto statale di direttore amministrativo di terza classe, gia' assegnato all'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, viene assegnato all'Universita' di Roma.

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AGGIORNAMENTO (28)


Il Regio Decreto 19 dicembre 1935, n. 2285 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che il posto statale di direttore amministrativo di terza classe, gia' assegnato all'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari, viene assegnato all'Universita' della stessa sede.

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AGGIORNAMENTO (32)


Il Regio Decreto 20 febbraio 1936, n. 500 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che il posto statale di direttore amministrativo di terza classe, gia' assegnato all'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova, viene assegnato all'Universita' della stessa sede.

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AGGIORNAMENTO (34)


Il Regio Decreto 26 marzo 1936, n. 657 ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che "Il posto statale di direttore amministrativo di terza classe, gia' assegnato all'Istituto, viene assegnato all'Universita'".

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AGGIORNAMENTO (72)


La L. 6 luglio 1940, n. 1038 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Dalla data di applicazione della presente legge sono soppressi i ruoli dei direttori amministrativi, di cui alla tabella G, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, ed i ruoli transitori di cui alla legge 8 giugno 1933-XI, n. 629".

Testo unico-Tabella H

TABELLA H (art. 152).

((Tasse e sopratasse scolastiche per le Universita' e gli Istituti superiori. Parte di provvedimento in formato grafico Note. 1. Agli studenti iscritti alla Scuola per bibliotecari e archivisti palcografi presso la Regia Universita' di Firenze si applicano, per quanto concerne le tasse e sopratasse scolastiche, le disposizioni vigenti per gli studenti che seguono i corsi per il conseguimento della laurea in lettere. 2. Gli ingegneri del Corpo Reale delle Miniere e i funzionari dello Stato, che frequentano i corsi di perfezionamento istituiti, rispettivamente, presso le Facolta' di ingegneria mineraria e di scienze politiche della Regia Universita' di Roma, sono tenuti soltanto al pagamento di una tassa di esami di L. 100 al termine dei corsi medesimi. 3. Coloro che ottengono il riconoscimento, a norma degli articoli 170 e 332 del testo unico 31 agosto 1933-XI, n. 1592, di titoli accademici conseguiti all'estero, debbono pagare la corrispondente tassa di laurea o diploma. Coloro che, per il riconoscimento di titoli conseguiti all'estero, debbono sostenere esami di profitto, di laurea o di diploma, sono tenuti al pagamento anche delle relative sopratasse. 4. Coloro i quali conseguano diplomi di specializzazione nei vari rami professionali presso le scuole speciali e presso le scuole e i corsi di perfezionamento istituiti nella Universita' e negli Istituti superiori, oltre al pagamento delle tasse e sopratasse stabilite dagli statuti delle rispettive Universita' o Istituti superiori, sono tenuti al versamento della tassa di diploma di L. 200 in favore dell'Erario)) .
((40))
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AGGIORNAMENTO (40)


Il Regio D.L. 25 febbraio 1937, n. 439 , convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1937, n. 2317 , ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il presente decreto va in vigore dall'anno accademico 1936-37, salvo quanto e' stabilito per l'art. 3."

Testo unico-Tabella I

TABELLA I (art. 158, 225 e 237).

Diritti di segreteria.

(Tabella H, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Tabella B, annessa al R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 47 , ultimo comma, e 65, ultimo comma, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 ).

a) Per ogni certificato, copia o estratto di atti o registri . .
L. 3 - (1)

b) Per rilascio di lauree o diplomi che si conferiscono al termine degli studi . .
» 3,50(2)

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(1) Non compreso il costo della carta bollata o della corrispondente marca.

(2) Gli studenti delle Universita' e Istituti superiori, presso i quali le lauree e diplomi vengono rilasciati in pergamena, ne devono versare separatamente il costo.


Testo unico-Tabella L

TABELLA L (art. 173).

Parte di provvedimento in formato grafico

(168) (341) (342) (343) ((351))
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AGGIORNAMENTO (168)


La L. 2 aprile 1958, n. 323 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "La tabella L annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e' modificata nel senso che titolo di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di architetto e' soltanto la laurea in architettura. La disposizione di cui al presente comma si applica nei confronti dei laureati nell'anno accademico 1957-58 e successivi".

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AGGIORNAMENTO (341)


Il D.P.R. 25 ottobre 1971, n. 1287 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tabella L annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e' modificata nel senso che alle lauree gia' indicate per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista sono aggiunte quelle di:
scienze economiche;
scienze economiche e bancarie".

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AGGIORNAMENTO (342)


Il D.P.R. 13 settembre 1972, n. 543 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tabella L annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e' modificata nel senso che alle lauree gia' indicate per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista sono aggiunte quelle di:
Economia aziendale;
Economia politica".

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AGGIORNAMENTO (343)


Il D.P.R. 22 settembre 1972, n. 739 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tabella L annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e' modificata nel senso che alle lauree gia' indicate per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista e' aggiunta quella di:
Chimica e tecnologie farmaceutiche".

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AGGIORNAMENTO (351)


Il D.P.R. 18 novembre 1980, n. 1030 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tabella L annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e' modificata nel senso che alle lauree gia' indicate per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista sono aggiunte quelle di:
laurea in scienze economiche e sociali;
laurea in discipline economiche e sociali".

Testo unico-Tabella M

TABELLA M (art. 223).

Posti di ruolo del personale subalterno (bidelli e custodi) dei Regi Istituti superiori di magistero.

(Tabella M, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 ).


R. Istituto superiore di magistero di Firenze . . . N. 4
» » » Messina . . . » 4
» » » Roma . . . . » 4


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Nota. - Il trattamento economico del personale subaterno dei Regi Istituti superiori di magistero e' quello di cui all'allegato V, tabella n. 4, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , e successive modificazioni.

Testo unico-Tabella N

TABELLA N (art. 225).

((IL REGIO D.L. 25 FEBBRAIO 1937, N. 439, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1937, N. 2317, HA DISPOSTO (CON L'ART. 7, COMMA 1) CHE LA PRESENTE TABELLA E' SOSTITUITA DALL'ATTUALE TABELLA H DEL REGIO DECRETO 31 AGOSTO 1933, N. 1592)) . ((40))
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AGGIORNAMENTO (40)


Il Regio D.L. 25 febbraio 1937, n. 439 , convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1937, n. 2317 , ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il presente decreto va in vigore dall'anno accademico 1936-37, salvo quanto e' stabilito per l'art. 3."

Testo unico-Tabella O


((TABELLA O (art. 237). Tasse e sopratasse scolastiche per i Regi Istituti universitari orientale e navale di Napoli. Tassa d'immatricolazione . . . . . . . . . . . . . L. 300 Tassa annuale d'iscrizione . . . . . . . . . . . . " 450 Tassa di laurea o di diploma . . . . . . . . . . . " 300 Sopratassa annuale per esami di profitto (dovuta da tutti gli studenti in corso di studi, nonche' dagli studenti fuori corso che sostengono esami) . . . . . . . . . . . . . . " 150 Sopratassa per esami di laurea o di diploma . . . " 75 Sopratasse di ripetizione: per ciascun esame di profitto . . . . . . . . . " 20 per l'esame di laurea o di diploma . . . . . . . " 50 Tassa annuale per studenti fuori corso: (dovuta dagli studenti fuori corso che chiedono la ricognizione della qualita' di studente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100))
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AGGIORNAMENTO (60)


Il Regio D.L. 21 giugno 1938, n. 1114 , convertito senza modificazioni dalla L. 16 gennaio 1939, n. 226 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che e' stata istituita una sopratassa speciale annua di L. 150 in aggiunta alla tassa d'iscrizione dovuta per ciascun corso di laurea o di diploma dagli studenti iscritti al Regio istituto superiore orientale di Napoli ed al Regio istituto superiore navale della stessa sede prevista dalla Tabella O annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la modifica suindicata andra' in vigore dall'anno accademico 1938-39-XVII.

Testo unico-Tabella P

TABELLA P (articoli 260 e 267).

Parte di provvedimento in formato grafico

(93a) (166a) (209a) (212a) ((331a))
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AGGIORNAMENTO (93a)


Il D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 481 , nel modificare la Tabella B annessa alla L. 8 agosto 1942, n. 1145 , ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 5, comma 1) che "E' ridotto da 7 a 6 il numero complessivo dei posti di grado 10° e 11° (calcolatori di 1ª classe e calcolatori di 2ª classe) del ruolo di gruppo B di cui alla tabella B, gruppo B, annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145 ";
-(con l'art. 6, comma 1) che "E' abrogata la nota 1 di cui alla tabella B, gruppo B, annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145 ".

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AGGIORNAMENTO (166a)


La L. 18 marzo 1958, n. 276 , nel modificare la Tabella B annessa alla L. 8 agosto 1942, n. 1145 , ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "I ruoli organici del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano di cui alla tabella B annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145 , modificata con il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 481 , ratificata con la legge 21 marzo 1953, n. 190 , sono sostituiti con quelli stabiliti nelle tabelle A. e B annesse alla presente legge".
- (con l'art. 24, comma 2) che "I benefici economici previsti dalla presente legge, salvo le diverse disposizioni particolari, decorrono dal 1° gennaio 1958".

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AGGIORNAMENTO (209a)


La L. 3 novembre 1961, n. 1255 , nel modificare la Tabella B annessa alla L. 8 agosto 1942, n. 1145 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 36, comma 1) che "I ruoli organici del personale calcolatore, del personale tecnico e del personale ausiliario degli Osservatori astronomici di cui alla legge 8 agosto 1942, n. 1145 , e successive modificazioni, sono sostituiti, con effetto dal 1 novembre 1959, con quelli di cui alle annesse tabelle O, P, e Q".

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AGGIORNAMENTO (212a)


La L. 26 gennaio 1962, n. 16 , nel modificare le Tabelle A e B allegate alla L. 18 marzo 1958, n. 276 , che a sua volta modifica la Tabella B annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145 , ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 21, comma 1) che "Le tabelle A e B, concernenti i ruoli della carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, annesse alla legge 18 marzo 1958, n. 276 , sono sostituite rispettivamente dalle tabelle C e D allegate alla presente legge".
- (con l'art. 24) che la presente modifica ha effetto dal 1° novembre 1961.

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AGGIORNAMENTO (331a)


La L. 3 giugno 1970, n. 380 , nel modificare le Tabelle O, P, e Q, allegate alla L. 3 novembre 1961, n. 1255 , che a sua volta modifica la Tabella B annessa alla legge 8 agosto 1942, n. 1145 , ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 11, comma 1) che "Sono istituiti, con effetto dal 10 gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle 0, P, T, U, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 , i seguenti nuovi posti nei ruoli organici delle varie carriere degli osservatori astronomici e vesuviano, distribuiti nel modo appresso indicato:
ruolo organico della carriera di concetto del personale calcolatore: posti 20;
ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico: posti 50;
ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico: posti 15;
ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico: posti 30."
- (con l'art. 12, comma 1) che "Sono istituiti, con effetto dal 1 gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla tabella Q, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 , cinquanta posti della carriera del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano."