Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)
Art. 165
Art. 41, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 165.
(Art. 41, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Le punizioni disciplinari che, secondo la gravita' delle mancanze, possono essere inflitte agli studenti sono determinate dal regolamento generale universitario.
(Art. 41, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
Le punizioni disciplinari che, secondo la gravita' delle mancanze, possono essere inflitte agli studenti sono determinate dal regolamento generale universitario.