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Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)

Art. 165

Art. 41, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 165.

(Art. 41, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

Le punizioni disciplinari che, secondo la gravita' delle mancanze, possono essere inflitte agli studenti sono determinate dal regolamento generale universitario.