Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)
Art. 121
Art. 14, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176
Art. 121.
(Art. 14, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
L'abilitazione alla libera docenza puo' essere concessa dal Ministro a coloro che sono riusciti in una terza di concorso a cattedre universitarie, per la materia oggetto del concorso stesso.
(Art. 14, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
L'abilitazione alla libera docenza puo' essere concessa dal Ministro a coloro che sono riusciti in una terza di concorso a cattedre universitarie, per la materia oggetto del concorso stesso.