Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)
Art. 320
Art. 11, legge 8 giugno 1933, n. 629
Art. 320.
(Art. 11, legge 8 giugno 1933, n. 629).
I direttori e i capi di segreteria delle Regie Universita' e dei Regi Istituti d'istruzione superiore, qualora non ottengano a' sensi dell'art. 9 della legge 8 giugno 1933, n. 629, la nomina a direttori amministrativi, saranno mantenuti in servizio con la qualifica di segretari capi, conservando il trattamento economico inerente al grado attuale, purche' non superiore a quello iniziale previsto per il grado ottavo.
Ove trattisi di personale statale, saranno inoltre applicabili le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 318 del presente T. U.
(Art. 11, legge 8 giugno 1933, n. 629).
I direttori e i capi di segreteria delle Regie Universita' e dei Regi Istituti d'istruzione superiore, qualora non ottengano a' sensi dell'art. 9 della legge 8 giugno 1933, n. 629, la nomina a direttori amministrativi, saranno mantenuti in servizio con la qualifica di segretari capi, conservando il trattamento economico inerente al grado attuale, purche' non superiore a quello iniziale previsto per il grado ottavo.
Ove trattisi di personale statale, saranno inoltre applicabili le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 318 del presente T. U.