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Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. (033U1592)

Art. 213

Art. 5, comma 1°, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 87, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 12, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227
Art. 213.

(Art. 5, comma 1°, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 87, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 12, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

I Regi Istituti superiori di magistero di Firenze, Messina e Roma e gli Istituti pareggiati di cui all'art. 229 hanno grado universitario e personalita' giuridica.
Essi hanno lo scopo di compiere - in relazione al conferimento dei diplomi appresso indicati - la cultura di coloro che hanno conseguito l'abilitazione magistrale.
I diplomi sono di tre specie:
a) di materie letterarie: italiano, latino, storia e geografia, lingue e letterature straniere;
b) di filosofia e pedagogia;
c) di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.
I diplomi di cui alle lettere a) e b) si conseguono, dopo un corso di studi quadriennale, diviso in due bienni; il diploma di cui alla lettera c) dopo un corso triennale.
I diplomi di cui alle lettere a) e b) hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. I diplomati dagli Istituti superiori di magistero che intendano di esercitare la professione di insegnanti negli Istituti medi d'istruzione, dovranno sostenere gli esami di cui all'art. 179 comma secondo.