Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.
Art. 8
Articolo 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1. I redditi di un'impresa derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili dono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti ai redditi derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1. I redditi di un'impresa derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili dono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti ai redditi derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.