Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.
Art. 30
Articolo 30
DENUNCIA
Il presente Accordo rimarra' in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente puo' denunciare l'Accordo, per via diplomatica, notificandone la cessazione all'altro Stato contraente non piu' tardi del 30 giugno di ciascun anno solare e decorrere dal terzo anno successivo a quello in cui e' entrato in vigore l'Accordo.
In tal caso, l'Accordo cessera' di essere applicato:
a) in Italia:
con riferimento ai redditi imponibili nel periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e stata notificata la denuncia;
b) in Malaysia:
con riferimento ai redditi imponibili nell'anno di accertamento che inizia il 1 gennaio del secondo anno solare successivo a quello in cui e stata notificata la denuncia e negli anni di accertamento seguenti.
In fede di che i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in duplice esemplare a Kuala Lumpur il 28° giorno di gennaio 1984 nelle lingue italiana, bahasa malaysiana ed inglese, i tre testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.
Parte di provvedimento in formato grafico
DENUNCIA
Il presente Accordo rimarra' in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente puo' denunciare l'Accordo, per via diplomatica, notificandone la cessazione all'altro Stato contraente non piu' tardi del 30 giugno di ciascun anno solare e decorrere dal terzo anno successivo a quello in cui e' entrato in vigore l'Accordo.
In tal caso, l'Accordo cessera' di essere applicato:
a) in Italia:
con riferimento ai redditi imponibili nel periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e stata notificata la denuncia;
b) in Malaysia:
con riferimento ai redditi imponibili nell'anno di accertamento che inizia il 1 gennaio del secondo anno solare successivo a quello in cui e stata notificata la denuncia e negli anni di accertamento seguenti.
In fede di che i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in duplice esemplare a Kuala Lumpur il 28° giorno di gennaio 1984 nelle lingue italiana, bahasa malaysiana ed inglese, i tre testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.
Parte di provvedimento in formato grafico