Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.
Art. 26
Articolo 26
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno, su richiesta, le informazioni necessarie per applicare le disposizioni del presente Accordo o per prevenire la frode o l'evasione fiscale relativamente alle imposte previste dal presente Accordo. Le informazioni Cosi' ottenute saranno tenute segrete e non saranno comunicate a persone od autorita' diverse da quelle, compresi i tribunali o gli organi amministrativi, incaricata dell'accertamento, della riscossione, dell'esecuzione o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi ad esse relativi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente:
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno, su richiesta, le informazioni necessarie per applicare le disposizioni del presente Accordo o per prevenire la frode o l'evasione fiscale relativamente alle imposte previste dal presente Accordo. Le informazioni Cosi' ottenute saranno tenute segrete e non saranno comunicate a persone od autorita' diverse da quelle, compresi i tribunali o gli organi amministrativi, incaricata dell'accertamento, della riscossione, dell'esecuzione o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi ad esse relativi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente:
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.