Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.
Art. 20
Articolo 20
STUDENTI ED APPRENDISTI
Una persona fisica, residente di uno Stato contraente e che soggiorna temporaneamente nell'altro Stato contraente unicamente:
a) in qualita' di studente presso una universita', un collegio o un istituto scolastico dell'altro Stato,
b) in qualita' di apprendista industriale, commerciale o tecnico,
o
c) come beneficiario di una sovvenzione, di un contributo o di un premio, principalmente per compiere studi o ricerche, da parte di un organismo religioso, assistenziale, scientifico o educativo non e' assoggettata ad imposizione nell'altro Stato contraente per le rimesse dall'estero ricevute allo scopo di sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale o a titolo di borsa di studio.
Lo stesso trattamento si applica alle somme che rappresentano il corrispettivo di servizi resi in detto altro Stato a patto che tali servizi siano connessi ai suoi studi o alla sua formazione professionale o siano necessari per sopperire alle spese di mantenimento per un periodo di tempo ragionevolmente occorrente per portare a termine la formazione professionale o gli studi in detto altro Stato.
STUDENTI ED APPRENDISTI
Una persona fisica, residente di uno Stato contraente e che soggiorna temporaneamente nell'altro Stato contraente unicamente:
a) in qualita' di studente presso una universita', un collegio o un istituto scolastico dell'altro Stato,
b) in qualita' di apprendista industriale, commerciale o tecnico,
o
c) come beneficiario di una sovvenzione, di un contributo o di un premio, principalmente per compiere studi o ricerche, da parte di un organismo religioso, assistenziale, scientifico o educativo non e' assoggettata ad imposizione nell'altro Stato contraente per le rimesse dall'estero ricevute allo scopo di sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale o a titolo di borsa di studio.
Lo stesso trattamento si applica alle somme che rappresentano il corrispettivo di servizi resi in detto altro Stato a patto che tali servizi siano connessi ai suoi studi o alla sua formazione professionale o siano necessari per sopperire alle spese di mantenimento per un periodo di tempo ragionevolmente occorrente per portare a termine la formazione professionale o gli studi in detto altro Stato.