Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.
Art. 22
Articolo 22
METODO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Malaysia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta malaysiana sui redditi, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Nessuna deduzione, invece, sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in. Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne la Malaysia, fatte salve le disposizioni della legislazione della Malaysia concernenti la concessione di un credito nei confronti dell'imposta malaysiana dell'imposta dovuta in un Paese diverso dalla Malaysia, l'ammontare dell'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana ed in conformita' delle disposizioni del presente Accordo da un residente della Malaysia sui redditi di fonte italiana e ammessa in deduzione dall'imposta malaysiana dovuta sugli stessi redditi, ma per un ammontare che non ecceda la quota d'imposta malaysiana attribuibile a tale reddito nella proporzione in cui lo stesso concorre a formare l'intero reddito assoggettato all'imposta malaysiana.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non venga prelevata in tutto o in parte per un periodo limitato di tempo in base alla legislazione di detto stato contraente, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata per un ammontare non superiore:
a) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10;
b) al 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui
all'articolo 11; e
c) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12.
METODO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Malaysia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta malaysiana sui redditi, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Nessuna deduzione, invece, sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in. Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne la Malaysia, fatte salve le disposizioni della legislazione della Malaysia concernenti la concessione di un credito nei confronti dell'imposta malaysiana dell'imposta dovuta in un Paese diverso dalla Malaysia, l'ammontare dell'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana ed in conformita' delle disposizioni del presente Accordo da un residente della Malaysia sui redditi di fonte italiana e ammessa in deduzione dall'imposta malaysiana dovuta sugli stessi redditi, ma per un ammontare che non ecceda la quota d'imposta malaysiana attribuibile a tale reddito nella proporzione in cui lo stesso concorre a formare l'intero reddito assoggettato all'imposta malaysiana.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non venga prelevata in tutto o in parte per un periodo limitato di tempo in base alla legislazione di detto stato contraente, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata per un ammontare non superiore:
a) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10;
b) al 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui
all'articolo 11; e
c) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12.