Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.
Art. 7
Articolo 7
REDDITI DELLE IMPRESE
1. I redditi di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', i redditi dell'impresa sono imponibili in detto altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti redditi sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione i redditi che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dell'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Nessun reddito puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
5. Ai fini dei paragrafi precedenti i redditi da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
6. Quando il reddito comprende elementi di reddito considerati separatamente in un altro articolo del presente Accordo, le disposizioni di detto altro articolo non vengono modificate da quelle del presente articolo.
REDDITI DELLE IMPRESE
1. I redditi di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', i redditi dell'impresa sono imponibili in detto altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti redditi sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione i redditi che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dell'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Nessun reddito puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
5. Ai fini dei paragrafi precedenti i redditi da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
6. Quando il reddito comprende elementi di reddito considerati separatamente in un altro articolo del presente Accordo, le disposizioni di detto altro articolo non vengono modificate da quelle del presente articolo.