Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.
Art. 11
Articolo 11
INTERESSI
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi pagati ad un residente dell'Italia sono esenti dall'imposta malaysiana se il finanziamento od altro credito generatore degli interessi sia un finanziamento autorizzato od un finanziamento a lungo termine.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti fatti in applicazione di un accordo concluso tra i Governi degli Stati contraenti.
5. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nello altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi una attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato in conformita' alla propria legislazione.
7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o statutario o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e situata la stabile organizzazione.
8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare.
In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
INTERESSI
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi pagati ad un residente dell'Italia sono esenti dall'imposta malaysiana se il finanziamento od altro credito generatore degli interessi sia un finanziamento autorizzato od un finanziamento a lungo termine.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti fatti in applicazione di un accordo concluso tra i Governi degli Stati contraenti.
5. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nello altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi una attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato in conformita' alla propria legislazione.
7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o statutario o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e situata la stabile organizzazione.
8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare.
In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.