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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.

Art. 12

Articolo 12
CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni autorizzati di natura industriale, che un residente dell'Italia, che ne sia il beneficiario effettivo, riceve dalla Malaysia, sono esenti dalla imposizione malaysiana.
4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Tuttavia, il termine non comprende i canoni ed altri compensi corrisposti, per le pellicole cinematografiche o per le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, disponga nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni di una stabile organizzazione e i diritti o i beni generatori dei canoni stessi si ricolleghino effettivamente ad essa. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente in conformita' alla propria legislazione.
6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e lo Stato stesso, "Una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o statutario o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione, diritto od informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.