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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.

Art. 14

Articolo 14
ATTIVITA' PERSONALI

1. Salve le disposizioni degli articoli 15, 17, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe o i compensi che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di attivita' personali (comprese quelle professionali) sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tali attivita' non vengano svolte nell'altro Stato contraente. Se le attivita' sono quivi svolte, le remunerazioni o i compensi percepiti a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o i compensi che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di attivita' (comprese quelle professionali) personali svolte nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno
solare considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, una persona che non e residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni o dei compensi non e sostenuto da una stabile organizzazione che detta persona ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati nel traffico internazionale, sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale e situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.