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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.

Art. 2

Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE

1. Le imposte che formano oggetto del presente Accordo sono:
a) per quanto concerne l'Italia:
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte: (qui di seguito indicate quali "imposta italiana.").
b) per quanto concerne la Malaysia:
- l'imposta sul reddito e l'imposta sui sovrapprofitti (income tax and excess profit tax);
- le imposte supplementari sul reddito, e cioe' la imposta sugli utili dello stagno (tin profits tax), l'imposta per lo sviluppo (development tax) e l'imposta sugli utili del legname (timber profits
tax); e
- l'imposta sui redditi petroliferi (petroleum income tax);
(qui di seguito indicate quali "imposta malaysiana").
2. Il presente Accordo si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti de gli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.