Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.
Art. 2
Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE
1. Le imposte che formano oggetto del presente Accordo sono:
a) per quanto concerne l'Italia:
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte: (qui di seguito indicate quali "imposta italiana.").
b) per quanto concerne la Malaysia:
- l'imposta sul reddito e l'imposta sui sovrapprofitti (income tax and excess profit tax);
- le imposte supplementari sul reddito, e cioe' la imposta sugli utili dello stagno (tin profits tax), l'imposta per lo sviluppo (development tax) e l'imposta sugli utili del legname (timber profits
tax); e
- l'imposta sui redditi petroliferi (petroleum income tax);
(qui di seguito indicate quali "imposta malaysiana").
2. Il presente Accordo si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti de gli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
IMPOSTE CONSIDERATE
1. Le imposte che formano oggetto del presente Accordo sono:
a) per quanto concerne l'Italia:
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte: (qui di seguito indicate quali "imposta italiana.").
b) per quanto concerne la Malaysia:
- l'imposta sul reddito e l'imposta sui sovrapprofitti (income tax and excess profit tax);
- le imposte supplementari sul reddito, e cioe' la imposta sugli utili dello stagno (tin profits tax), l'imposta per lo sviluppo (development tax) e l'imposta sugli utili del legname (timber profits
tax); e
- l'imposta sui redditi petroliferi (petroleum income tax);
(qui di seguito indicate quali "imposta malaysiana").
2. Il presente Accordo si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti de gli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.