N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.

Art. 6

Articolo 6
REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente nel quale sono situati detti beni.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa e' attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. L'espressione comprende altresi' l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, di pozzi di petrolio o di gas, di cave ed altri luoghi di estrazione di risorse naturali o di legname od altro prodotto forestale. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.