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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.

Art. 10

Articolo 10
DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. I dividendi pagati da una societa' residente dell'Italia ad un residente della Malaysia sono imponibili in Italia in conformita' alla legislazione italiana ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
3. I dividendi pagati da una societa' residente della Malaysia ad un residente dell'Italia, il quale ne sia il beneficiario effettivo e sia assoggettato all'imposizione italiana per i dividendi stessi, sono esenti da qualsiasi imposta malaysiana che sia prelevabile su di essi in aggiunta all'imposta applicabile sul reddito della societa': a condizione che il contenuto del presente paragrafo non pregiudichi in alcun modo le disposizioni della legislazione malaysiana ai cui sensi l'imposta sui dividendi pagati da una societa' residente della Malaysia dai quali e' stata dedotta, o e' stata considerata dedotta, l'imposta malaysiana, puo' essere rettificata in relazione all'aliquota d'imposta stabilita per l'anno di accertamento della Malaysia immediatamente successivo a quello in cui il dividendo e' stato pagato.
4. Se, dopo la data della firma dell'Accordo, la Malaysia dovesse modificare il metodo di tassazione del reddito e delle distribuzioni delle societa' mediante l'introduzione di un'imposta sulle societa' di capitali (per la quale non viene concesso alcun credito agli azionisti) e di un'ulteriore imposta sui dividendi, in tal caso l'imposta malaysiana applicabile ai dividendi pagati ad un residente dell'Italia non potra' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
5. Il contenuto dei precedenti paragrafi del presente articolo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
6. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di: "godimento", da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili o ai redditi, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato contraente di cui e' residente la societa' distributrice.
7. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno stato contraente, possieda nell'altro Stato contraente, di cui e residente la societa' che paga i dividendi, una stabile organizzazione e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad essa.
In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato in conformita' della propria legislazione.
8. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta a titolo di imposizione degli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.