Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.
Protocollo
PROTOCOLLO
All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Malaysia ed il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto che le seguenti disposizioni formeranno parte integrante dell'Accordo.
Resta inteso che:
a) con riferimento all'articolo 2, paragrafo 1 a), l'espressione "ritenuta alla fonte" designa le ritenute operate a titolo di imposta;
b) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione;
c) con riferimento all'articolo 8, un'impresa di uno Stato contraente che ritrae redditi dallo esercizio in traffico internazionale di navi o aeromobili non e' assoggettata alle imposte locali sui redditi prelevate nell'altro Stato contraente;
d) con riferimento all'articolo 10, in conformita' della legislazione malaysiana, i dividendi pagati da una societa' residente della Malaysia comprendono i dividendi pagati da una societa' residente di Singapore che, per quanto concerne tali dividendi, si e dichiarata residente della Malaysia, ma non comprendono i dividendi pagati da una societa' residente della Malaysia che, per quanto concerne tali dividendi, si e dichiarata residente di Singapore;
e) con riferimento all'articolo 11, paragrafo 3, la espressione "finanziamento autorizzato" o "finanziamento a lungo termine" ha il significato che ad essa e' attribuito dalla sezione 2 (1) dell'Income Tax Act del 1967 della Malaysia (come modificato);
f) con riferimento all'articolo 12, paragrafo 3, la espressione "canoni autorizzati di natura industriale" designa i canoni, cosi' come definiti nel paragrafo 4, che sono autorizzati ed attestati dalla competente autorita' della Malaysia come corrisposti allo scopo di favorire lo sviluppo industriale della Malaysia e che sono dovuti da un'impresa interamente o principalmente impegnata in attivita' che rientrano in uno dei seguenti settori:
a) manifatturiero, di montaggio o di lavorazione;
b) delle costruzioni, di ingegneria civile o navale;
c) dell'elettricita', dell'energia idraulica di fornitura di gas od acqua;
g) con riferimento all'articolo 20, l'espressione "servizi resi" indica, per quanto riguarda gli studenti, le occupazioni a tempo ridotto;
h) con riferimento all'articolo 22, paragrafo 4, gli interessi che sono esentati dall'imposizione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, in relazione ad un finanziamento autorizzato o ad un finanziamento a lungo termine, saranno considerati come esentati per un limitato periodo della durata di tale finanziamento;
i) con riferimento all'articolo 24, le disposizioni in esso contenute non possono essere interpretate nel senso di obbligare uno Stato contraente ad accordare ai nazionali dell'altro Stato contraente non residente in detto primo Stato le agevolazioni personali, i rimborsi e le riduzioni d'imposta che per legge sono riconosciute soltanto ai nazionali di detto primo Stato o alle altre persone ivi specificate che non sono residenti in detto Stato;
j) con riferimento all'articolo 24, paragrafo 3, le disposizioni in esso contenute non possono essere interpretate nel senso di impedire alla Malaysia di non concedere deduzioni per quanto riguarda interessi, canoni ed altri pagamenti sostenuti da una impresa se l'imposta corrispondente non e stata prelevata in conformita' alla legislazione fiscale della Malaysia:
k) con riferimento all'articolo 25, paragrafo 1, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con le procedure contenziose di ciascuno Stato contraente che devono essere state preventivamente instaurate entro i termini previsti dalle rispettive legislazioni nazionali;
l) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impediscono alle competenti Autorita' degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dal presente Accordo.
Fatto in duplice esemplare a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984 nelle lingue italiana, bahasa malaysiana ed inglese, i tre testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.
Parte di provvedimento in formato grafico
All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Malaysia ed il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto che le seguenti disposizioni formeranno parte integrante dell'Accordo.
Resta inteso che:
a) con riferimento all'articolo 2, paragrafo 1 a), l'espressione "ritenuta alla fonte" designa le ritenute operate a titolo di imposta;
b) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione;
c) con riferimento all'articolo 8, un'impresa di uno Stato contraente che ritrae redditi dallo esercizio in traffico internazionale di navi o aeromobili non e' assoggettata alle imposte locali sui redditi prelevate nell'altro Stato contraente;
d) con riferimento all'articolo 10, in conformita' della legislazione malaysiana, i dividendi pagati da una societa' residente della Malaysia comprendono i dividendi pagati da una societa' residente di Singapore che, per quanto concerne tali dividendi, si e dichiarata residente della Malaysia, ma non comprendono i dividendi pagati da una societa' residente della Malaysia che, per quanto concerne tali dividendi, si e dichiarata residente di Singapore;
e) con riferimento all'articolo 11, paragrafo 3, la espressione "finanziamento autorizzato" o "finanziamento a lungo termine" ha il significato che ad essa e' attribuito dalla sezione 2 (1) dell'Income Tax Act del 1967 della Malaysia (come modificato);
f) con riferimento all'articolo 12, paragrafo 3, la espressione "canoni autorizzati di natura industriale" designa i canoni, cosi' come definiti nel paragrafo 4, che sono autorizzati ed attestati dalla competente autorita' della Malaysia come corrisposti allo scopo di favorire lo sviluppo industriale della Malaysia e che sono dovuti da un'impresa interamente o principalmente impegnata in attivita' che rientrano in uno dei seguenti settori:
a) manifatturiero, di montaggio o di lavorazione;
b) delle costruzioni, di ingegneria civile o navale;
c) dell'elettricita', dell'energia idraulica di fornitura di gas od acqua;
g) con riferimento all'articolo 20, l'espressione "servizi resi" indica, per quanto riguarda gli studenti, le occupazioni a tempo ridotto;
h) con riferimento all'articolo 22, paragrafo 4, gli interessi che sono esentati dall'imposizione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, in relazione ad un finanziamento autorizzato o ad un finanziamento a lungo termine, saranno considerati come esentati per un limitato periodo della durata di tale finanziamento;
i) con riferimento all'articolo 24, le disposizioni in esso contenute non possono essere interpretate nel senso di obbligare uno Stato contraente ad accordare ai nazionali dell'altro Stato contraente non residente in detto primo Stato le agevolazioni personali, i rimborsi e le riduzioni d'imposta che per legge sono riconosciute soltanto ai nazionali di detto primo Stato o alle altre persone ivi specificate che non sono residenti in detto Stato;
j) con riferimento all'articolo 24, paragrafo 3, le disposizioni in esso contenute non possono essere interpretate nel senso di impedire alla Malaysia di non concedere deduzioni per quanto riguarda interessi, canoni ed altri pagamenti sostenuti da una impresa se l'imposta corrispondente non e stata prelevata in conformita' alla legislazione fiscale della Malaysia:
k) con riferimento all'articolo 25, paragrafo 1, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con le procedure contenziose di ciascuno Stato contraente che devono essere state preventivamente instaurate entro i termini previsti dalle rispettive legislazioni nazionali;
l) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impediscono alle competenti Autorita' degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dal presente Accordo.
Fatto in duplice esemplare a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984 nelle lingue italiana, bahasa malaysiana ed inglese, i tre testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.
Parte di provvedimento in formato grafico