Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.
Art. 29
Articolo 29
ENTRATA IN VIGORE
1. Ciascuno Stato contraente comunichera' allo altro il completamento della procedura richiesta dalla propria legislazione per far entrare in vigore il presente Accordo. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dell'ultima di tali comunicazioni ed avra' effetto:
a) in Italia:
con riferimento ai redditi imponibili nel periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al 1 gennaio 1977 e nei successivi periodi d'imposta;
b) in Malaysia:
con riferimento ai redditi dell'anno 1977 o dell'anno contabile che termina non piu' tardi del 31 dicembre 1977 ed imponibili nell'anno di accertamento che inizia il 1 gennaio 1978 e nei successivi anni di accertamento.
2. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui da' diritto il presente Accordo con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, devono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta e stata prelevata.
La presente disposizione non e' intesa a limitare in alcun modo i termini piu' ampi eventualmente previsti a tal fine e favore del residente dalla legislazione dello Stato contraente di cui esso e' un residente.
ENTRATA IN VIGORE
1. Ciascuno Stato contraente comunichera' allo altro il completamento della procedura richiesta dalla propria legislazione per far entrare in vigore il presente Accordo. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dell'ultima di tali comunicazioni ed avra' effetto:
a) in Italia:
con riferimento ai redditi imponibili nel periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al 1 gennaio 1977 e nei successivi periodi d'imposta;
b) in Malaysia:
con riferimento ai redditi dell'anno 1977 o dell'anno contabile che termina non piu' tardi del 31 dicembre 1977 ed imponibili nell'anno di accertamento che inizia il 1 gennaio 1978 e nei successivi anni di accertamento.
2. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui da' diritto il presente Accordo con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, devono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta e stata prelevata.
La presente disposizione non e' intesa a limitare in alcun modo i termini piu' ampi eventualmente previsti a tal fine e favore del residente dalla legislazione dello Stato contraente di cui esso e' un residente.