Che approva lo statuto organico del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (0200081R)
Art. 9
Art. 9.
I giovani accolti nel collegio-convitto cesseranno di rimanervi:
a) per aver raggiunto la maggiore eta';
b) per desiderio giustificato della madre o del tutore;
c) per migliorate condizioni finanziarie della loro famiglia;
d) per ragioni disciplinari o per incapacita' assoluta di apprendere;
e) per ragioni di salute;
f) perche' gia' avviati a proficua carriera.