Che approva lo statuto organico del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (0200081R)
Art. 30
Art. 30.
Appena resi esecutori gli elenchi e ruoli pei contributi volontari ed obbligatori per l'anno 1902, in conformita' alle disposizioni del regolamento per la esecuzione della legge 7 luglio 1901, n. 306, approvato con regio decreto 30 gennaio 1902, n. 29, si procedera' alla nomina della nuova amministrazione, secondo le norme del presente statuto, salva la osservanza delle seguenti disposizioni transitorie. I consigli provinciali sanitari procederanno alla prima nomina dei delegati elettorali, indicati nell'art. 13, entro due mesi dalla data del decreto che approvera' il presente statuto.
L'assemblea elettorale sara' convocata a Perugia entro il mese, successivo alla scadenza del termine predetto, per la nomina della nuova amministrazione, la quale entrera' in carica entro i quindici giorni successivi.
Il termine per la rinnovazione ordinaria dei delegati elettorali e degli amministratori, nominati la prima volta in esecuzione del presente statuto, si computera' dal 1° gennaio 1902.