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Che approva lo statuto organico del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (0200081R)

Art. 13


Art. 13.

Il consiglio e' composto di quindici consiglieri, dei quali:

uno, quale rappresentante del Governo, viene eletto dal prefetto pro tempore dell'Umbria fra persone residenti in Perugia;

uno, quale rappresentante del comune di Perugia, viene eletto dal consiglio comunale di Perugia, e scelto fra i sanitari contribuenti;
uno, quale rappresentante del corpo sanitario militare, e' l'ispettore capo pro tempore di sanita' militare, con facolta' di farsi sostituire dal direttore dell'ospedale militare di Perugia;

uno, viene eletto dai componenti la cessata societa' di mutuo soccorso fra i medici, chirurgi, farmacisti, flebotomi e levatrici in Ancona e provincia delle Marche, in seguito ad invito avuto dal presidente del collegio-convitto, finche' non siano ridotti a meno di tre. Quando verra' a mancare questo numero, il consiglio dell'ordine dei medici di Ancona, ed, in difetto, i sanitari dell'ospedale o degli ospedali civili in detta citta', designeranno tre sanitari pure d'Ancona, i quali, in unione ai due o all'uno dei soci superstiti, e poi da soli, eleggeranno uno dei consiglieri;

uno, viene eletto dai componenti il comitato torinese, l'ultimo dei quali, che sopravvivera', restera' consigliere di diritto a vita.
Venendo meno per morte l'ultimo del comitato torinese, l'accademia medica di Torino eleggera' un consigliere;

uno, e' il medico provinciale di Perugia;

nove, sono eletti da un'assemblea di delegati elettorali che i consigli provinciali sanitari scelgono fra i contribuenti volontari e fra quelli soggetti a contributo obbligatorio, in ragione di uno per ciascuna provincia.

I consigli provinciali sanitari procedono alla nomina dei delegati elettorali nel mese di novembre, immediatamente precedente la rinnovazione ordinaria degli amministratori, prescritta dall'art. 17.
I delegati elettorali entrano in carica il 1° gennaio successivo alla loro nomina e durano in ufficio un triennio.

Le surrogazioni straordinarie dei medesimi sono deliberate dai rispettivi consigli provinciali sanitari, subito che siansi verificate le vacanze, ed hanno tosto effetto.

Quelli nominati in surrogazione straordinaria durano in carica quanto sarebbero rimasti in ufficio i surrogati.

I delegati elettorali possono essere rieletti senza interruzione.

L'assemblea elettorale e' convocata, per la nomina ordinaria dei membri del consiglio d'amministrazione, entro il mese di dicembre immediatamente successivo alla elezione dei delegati elettorali in Perugia, mediante avvisi, firmati dal presidente dell'opera pia e spediti in piego raccomandato.

Le deliberazioni dell'assemblea elettorale sono valide quando vi intervengano almeno 35 delegati. L'adunanza e' presieduta dal piu' anziano di eta' degli intervenuti, ed a parita' di eta', da quello, tra essi, designato dalla sorte.

La nomina degli amministratori e' fatta a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Il verbale relativo sara' redatto dal segretario dell'opera pia e firmato dal presidente dell'adunanza.

Uguale procedimento sara' seguito per le surrogazioni straordinarie degli amministratori di nomina dell'assemblea e le convocazioni saranno all'uopo indette dal presidente del collegio-convitto, appena verificatesi le vacanze.