Che approva lo statuto organico del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (0200081R)
Art. 21
Art. 21.
Un consigliere, delegato annualmente dal consiglio, concorre col presidente e col segretario al rilascio dei mandati e con essi li sottoscrive. In sua assenza il consigliere anziano lo sostituisce.