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Che approva lo statuto organico del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (0200081R)

Art. 10


Art. 10.

Il patrimonio e' costituito:

a) dai capitali esistenti al momento della promulgazione della legge 7 luglio 1901;

b) dai lasciti, dalle donazioni ed in generale da qualunque altro provento straordinario che l'istituto possa ricevere;

c) dai sopravanzi di rendite che saranno capitalizzati al chiudersi di ogni esercizio, a termine dell'art. 2 (lettera c) della legge;

d) dalle elargizioni degli ordini dei medici, di altre associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica o morale, che non abbiano carattere di contributo annuale continuativo, o che non siano promesse per un determinato numero di anni.