Che approva lo statuto organico del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (0200081R)
Art. 27
Art. 27.
Il consiglio:
a) assegna i posti gratuiti agli orfani dei sanitari dei contribuenti italiani, in conformita' della graduatoria delle domande di ammissione, fatta dai consigli sanitari provinciali;
b) tenuto conto dei certificati e delle informazioni assunte, assegna i posti gratuiti e semigratuiti, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 4;
c) fa e modifica la pianta organica degli impiegati e nomina e licenzia il personale direttivo, didattico, amministrativo ed inserviente dell'istituto;
d) accetta le donazioni, le eredita' e i legati, osservandone le condizioni, salva la sanzione dell'autorita' tutoria;
e) provvede al rinvestimento dei capitali disponibili e assume qualunque provvedimento reclamato dalla necessita' della amministrazione;
f) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
g) delibera sopra i provvedimenti di urgenza presi dal presidente;
h) fa e modifica i regolamenti interni;
i) provvede al servizio di cassa;
k) provvede a quanto occorre al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei convittori delle due sezioni, a norma dei regolamenti interni, entro i limiti del bilancio di previsione;
l) esercita una sorveglianza continua sull'andamento disciplinare e didattico dell'istituto;
m) decreta, nei casi previsti dal regolamento interno dell'istituto, l'espulsione dei convittori.