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Che approva lo statuto organico del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (0200081R)

Art. 27


Art. 27.

Il consiglio:

a) assegna i posti gratuiti agli orfani dei sanitari dei contribuenti italiani, in conformita' della graduatoria delle domande di ammissione, fatta dai consigli sanitari provinciali;

b) tenuto conto dei certificati e delle informazioni assunte, assegna i posti gratuiti e semigratuiti, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 4;

c) fa e modifica la pianta organica degli impiegati e nomina e licenzia il personale direttivo, didattico, amministrativo ed inserviente dell'istituto;

d) accetta le donazioni, le eredita' e i legati, osservandone le condizioni, salva la sanzione dell'autorita' tutoria;

e) provvede al rinvestimento dei capitali disponibili e assume qualunque provvedimento reclamato dalla necessita' della amministrazione;

f) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

g) delibera sopra i provvedimenti di urgenza presi dal presidente;

h) fa e modifica i regolamenti interni;

i) provvede al servizio di cassa;

k) provvede a quanto occorre al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei convittori delle due sezioni, a norma dei regolamenti interni, entro i limiti del bilancio di previsione;

l) esercita una sorveglianza continua sull'andamento disciplinare e didattico dell'istituto;

m) decreta, nei casi previsti dal regolamento interno dell'istituto, l'espulsione dei convittori.