Che approva lo statuto organico del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (0200081R)
Art. 6
Art. 6.
La domanda di ammissione deve essere presentata dal legale rappresentante dell'orfano al consiglio provinciale sanitario della provincia, in cui il padre del fanciullo era iscritto per il pagamento del contributo.
A corredo della domanda devono essere uniti:
a) il certificato di morte del padre o di entrambi i genitori;
b) il certificato di nascita di ciascun orfano;
c) il certificato medico da cui risulti per ogni riguardo lo stato di salute di ciascun orfano;
d) il certificato degli ultimi studi percorsi;
e) lo stato di famiglia;
f) il certificato del sindaco, da cui risulti che l'orfano o gli orfani, di cui richiedesi l'accettazione, sono poveri e che non hanno parenti prossimi, i quali provvedano o siano tenuti a provvedere al loro mantenimento ed educazione.
Il consiglio provinciale sanitario determinera' l'ordine di merito fra le varie domande presentate dagli orfani appartenenti alla stessa provincia, ed i posti saranno conferiti dal consiglio direttivo del collegio-convitto, seguendo tale graduatoria e fino a concorrenza del numero dei posti assegnati a ciascuna provincia.