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Che approva lo statuto organico del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (0200081R)

Art. 6


Art. 6.

La domanda di ammissione deve essere presentata dal legale rappresentante dell'orfano al consiglio provinciale sanitario della provincia, in cui il padre del fanciullo era iscritto per il pagamento del contributo.

A corredo della domanda devono essere uniti:

a) il certificato di morte del padre o di entrambi i genitori;

b) il certificato di nascita di ciascun orfano;

c) il certificato medico da cui risulti per ogni riguardo lo stato di salute di ciascun orfano;

d) il certificato degli ultimi studi percorsi;

e) lo stato di famiglia;

f) il certificato del sindaco, da cui risulti che l'orfano o gli orfani, di cui richiedesi l'accettazione, sono poveri e che non hanno parenti prossimi, i quali provvedano o siano tenuti a provvedere al loro mantenimento ed educazione.

Il consiglio provinciale sanitario determinera' l'ordine di merito fra le varie domande presentate dagli orfani appartenenti alla stessa provincia, ed i posti saranno conferiti dal consiglio direttivo del collegio-convitto, seguendo tale graduatoria e fino a concorrenza del numero dei posti assegnati a ciascuna provincia.