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Che approva lo statuto organico del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (0200081R)

Art. 5


Art. 5.

Per essere accolti nel collegio-convitto gli orfani devono avere compiuti gli anni sette e non aver superato gli anni quindici.

Essi non potranno rimanere nell'istituto oltre il compimento dell'eta' maggiore.