Che approva lo statuto organico del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (0200081R)
Art. 5
Art. 5.
Per essere accolti nel collegio-convitto gli orfani devono avere compiuti gli anni sette e non aver superato gli anni quindici.
Essi non potranno rimanere nell'istituto oltre il compimento dell'eta' maggiore.