Che approva lo statuto organico del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (0200081R)
Art. 8
Art. 8.
Gli orfani accolti nel collegio-convitto vi percorrono le scuole elementari. Finite le scuole elementari, il consiglio, tenuto conto del desiderio della famiglia, sentito il parere del direttore o della direttrice delle sezioni del collegio convitto, fara' percorrere ai giovani le scuole tecniche, il ginnasio, o li indirizzera' alle belle arti, o alla scuola d'agraria, o ad una professione, o ad un mestiere, a seconda delle diverse attitudini. I figli dei sanitari accolti nel collegio-convitto potranno percorrere, secondo le singole decisioni del consiglio, anche l'istituto tecnico, il liceo, l'istituto agrario sperimentale e l'universita'. Se al momento della loro ammissione o piu' tardi i giovani ammessi percorressero studi, ai quali riuscissero inadatti, il consiglio li indirizzera' ad altri, a cui paressero piu' utilmente destinati.