Che approva lo statuto organico del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (0200081R)
Preambolo
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 7 luglio 1901, n. 306, e i relativi regolamenti;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
E' approvato l'unito statuto organico del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, che sara' munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 marzo 1902.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 7 aprile 1902.
Reg. 3. Atti del Governo a f. 6. F. Rostagno.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. Cocco-Ortu.
G. Zanardelli.
Giolitti.
Statuto
Art. 1
STATUTO
del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia
Art. 1.
Il collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia, costituito in ente morale con regio decreto 20 luglio 1899, e modificato nel suo scopo dalla legge 7 luglio 1901, n. 306, ha due sezioni distinte: maschile e femminile.
Art. 2
Art. 2.
Col nome di orfani di sanitari italiani si intendono i figli minorenni legittimi o legittimati di medici, chirurgi, veterinari e farmacisti italiani defunti.
Art. 3
Art. 3.
Scopo dell'istituto e' quello di mantenere in convitto, educare ed istruire gratuitamente, fino ad avviarli a proficua carriera, gli orfani bisognosi dei sanitari italiani, gravati del contributo obbligatorio o volontario, di cui all'art. 2 (lettere e ed f) della legge 7 luglio 1901.
Eccezionalmente potranno pure essere accettati con retta semigratuita i figli orfani dei sanitari bisognosi contribuenti, che non potessero esservi accolti per deficienza dei posti gratuiti assegnati alla rispettiva provincia a termini del primo alinea dell'articolo seguente.
Art. 4
Art. 4.
Il numero dei posti gratuiti e' fissato ogni triennio dal consiglio amministrativo in proporzione dei mezzi di cui dispone l'opera pia.
Nove decimi di detti posti sono dal consiglio stesso assegnati alle singole provincie, in proporzione del contributo rispettivamente versato nel precedente triennio.
Il decimo rimanente e' riservato al consiglio amministrativo, onde il medesimo possa, secondo le circostanze, conferire posti gratuiti o semigratuiti agli orfani piu' bisognosi, che per deficienza dei posti assegnati alle provincie di appartenenza, non potessero altrimenti essere ammessi nell'istituto.
Art. 5
Art. 5.
Per essere accolti nel collegio-convitto gli orfani devono avere compiuti gli anni sette e non aver superato gli anni quindici.
Essi non potranno rimanere nell'istituto oltre il compimento dell'eta' maggiore.
Art. 6
Art. 6.
La domanda di ammissione deve essere presentata dal legale rappresentante dell'orfano al consiglio provinciale sanitario della provincia, in cui il padre del fanciullo era iscritto per il pagamento del contributo.
A corredo della domanda devono essere uniti:
a) il certificato di morte del padre o di entrambi i genitori;
b) il certificato di nascita di ciascun orfano;
c) il certificato medico da cui risulti per ogni riguardo lo stato di salute di ciascun orfano;
d) il certificato degli ultimi studi percorsi;
e) lo stato di famiglia;
f) il certificato del sindaco, da cui risulti che l'orfano o gli orfani, di cui richiedesi l'accettazione, sono poveri e che non hanno parenti prossimi, i quali provvedano o siano tenuti a provvedere al loro mantenimento ed educazione.
Il consiglio provinciale sanitario determinera' l'ordine di merito fra le varie domande presentate dagli orfani appartenenti alla stessa provincia, ed i posti saranno conferiti dal consiglio direttivo del collegio-convitto, seguendo tale graduatoria e fino a concorrenza del numero dei posti assegnati a ciascuna provincia.
Art. 7
Art. 7.
Nel classificare le domande di ammissione in ordine di merito, i consigli provinciali sanitari dovranno dare la preferenza agli orfani di ambo i genitori e tener conto non soltanto delle loro condizioni economiche, ma anche della possibilita' in cui i medesimi si trovino di essere educati o comunque aiutati dai parenti.
Art. 8
Art. 8.
Gli orfani accolti nel collegio-convitto vi percorrono le scuole elementari. Finite le scuole elementari, il consiglio, tenuto conto del desiderio della famiglia, sentito il parere del direttore o della direttrice delle sezioni del collegio convitto, fara' percorrere ai giovani le scuole tecniche, il ginnasio, o li indirizzera' alle belle arti, o alla scuola d'agraria, o ad una professione, o ad un mestiere, a seconda delle diverse attitudini. I figli dei sanitari accolti nel collegio-convitto potranno percorrere, secondo le singole decisioni del consiglio, anche l'istituto tecnico, il liceo, l'istituto agrario sperimentale e l'universita'. Se al momento della loro ammissione o piu' tardi i giovani ammessi percorressero studi, ai quali riuscissero inadatti, il consiglio li indirizzera' ad altri, a cui paressero piu' utilmente destinati.
Art. 9
Art. 9.
I giovani accolti nel collegio-convitto cesseranno di rimanervi:
a) per aver raggiunto la maggiore eta';
b) per desiderio giustificato della madre o del tutore;
c) per migliorate condizioni finanziarie della loro famiglia;
d) per ragioni disciplinari o per incapacita' assoluta di apprendere;
e) per ragioni di salute;
f) perche' gia' avviati a proficua carriera.
Art. 10
Art. 10.
Il patrimonio e' costituito:
a) dai capitali esistenti al momento della promulgazione della legge 7 luglio 1901;
b) dai lasciti, dalle donazioni ed in generale da qualunque altro provento straordinario che l'istituto possa ricevere;
c) dai sopravanzi di rendite che saranno capitalizzati al chiudersi di ogni esercizio, a termine dell'art. 2 (lettera c) della legge;
d) dalle elargizioni degli ordini dei medici, di altre associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica o morale, che non abbiano carattere di contributo annuale continuativo, o che non siano promesse per un determinato numero di anni.
Art. 11
Art. 11.
Le disponibilita' di esercizio sono costituite:
a) dalle rendite dei capitali esistenti ed accertati al cominciare di ogni esercizio;
b) dalle elargizioni degli ordini dei medici, di altre associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica o morale che abbiano carattere continuativo o che siano promesse per un determinato numero di anni;
c) dal contributo obbligatorio di tutti i medici, chirurgi, veterinari e farmacisti, esercenti nel Regno agli stipendi di pubbliche amministrazioni, stabilito, per ciascuno, in annue lire cinque, come dall'art. 2 (lettera e) della legge 7 luglio 1901;
d) dal contributo volontario di tutti gli altri sanitari liberamente esercenti, come all'art. 2 (lettera f) della legge 7 luglio 1901.
Art. 12
Art. 12.
Il collegio-convitto e' amministrato da un consiglio che ha sede in Perugia.
Art. 13
Art. 13.
Il consiglio e' composto di quindici consiglieri, dei quali:
uno, quale rappresentante del Governo, viene eletto dal prefetto pro tempore dell'Umbria fra persone residenti in Perugia;
uno, quale rappresentante del comune di Perugia, viene eletto dal consiglio comunale di Perugia, e scelto fra i sanitari contribuenti;
uno, quale rappresentante del corpo sanitario militare, e' l'ispettore capo pro tempore di sanita' militare, con facolta' di farsi sostituire dal direttore dell'ospedale militare di Perugia;
uno, viene eletto dai componenti la cessata societa' di mutuo soccorso fra i medici, chirurgi, farmacisti, flebotomi e levatrici in Ancona e provincia delle Marche, in seguito ad invito avuto dal presidente del collegio-convitto, finche' non siano ridotti a meno di tre. Quando verra' a mancare questo numero, il consiglio dell'ordine dei medici di Ancona, ed, in difetto, i sanitari dell'ospedale o degli ospedali civili in detta citta', designeranno tre sanitari pure d'Ancona, i quali, in unione ai due o all'uno dei soci superstiti, e poi da soli, eleggeranno uno dei consiglieri;
uno, viene eletto dai componenti il comitato torinese, l'ultimo dei quali, che sopravvivera', restera' consigliere di diritto a vita.
Venendo meno per morte l'ultimo del comitato torinese, l'accademia medica di Torino eleggera' un consigliere;
uno, e' il medico provinciale di Perugia;
nove, sono eletti da un'assemblea di delegati elettorali che i consigli provinciali sanitari scelgono fra i contribuenti volontari e fra quelli soggetti a contributo obbligatorio, in ragione di uno per ciascuna provincia.
I consigli provinciali sanitari procedono alla nomina dei delegati elettorali nel mese di novembre, immediatamente precedente la rinnovazione ordinaria degli amministratori, prescritta dall'art. 17.
I delegati elettorali entrano in carica il 1° gennaio successivo alla loro nomina e durano in ufficio un triennio.
Le surrogazioni straordinarie dei medesimi sono deliberate dai rispettivi consigli provinciali sanitari, subito che siansi verificate le vacanze, ed hanno tosto effetto.
Quelli nominati in surrogazione straordinaria durano in carica quanto sarebbero rimasti in ufficio i surrogati.
I delegati elettorali possono essere rieletti senza interruzione.
L'assemblea elettorale e' convocata, per la nomina ordinaria dei membri del consiglio d'amministrazione, entro il mese di dicembre immediatamente successivo alla elezione dei delegati elettorali in Perugia, mediante avvisi, firmati dal presidente dell'opera pia e spediti in piego raccomandato.
Le deliberazioni dell'assemblea elettorale sono valide quando vi intervengano almeno 35 delegati. L'adunanza e' presieduta dal piu' anziano di eta' degli intervenuti, ed a parita' di eta', da quello, tra essi, designato dalla sorte.
La nomina degli amministratori e' fatta a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.
Il verbale relativo sara' redatto dal segretario dell'opera pia e firmato dal presidente dell'adunanza.
Uguale procedimento sara' seguito per le surrogazioni straordinarie degli amministratori di nomina dell'assemblea e le convocazioni saranno all'uopo indette dal presidente del collegio-convitto, appena verificatesi le vacanze.
Art. 14
Art. 14.
Qualora, nonostante la regolare convocazione, non intervengano all'assemblea elettorale in Perugia almeno trentacinque delegati, l'elezione s'intende deferita senz'altro al consiglio superiore di sanita'. A tale uopo il presidente dell'opera pia dara' immediato avviso alla prefettura della mancata deliberazione dell'assemblea elettorale.
Art. 15
Art. 15.
Dei nove amministratori, di cui al capoverso 7° dello articolo 13, tanto se eletti dall'assemblea elettorale che dal consiglio superiore di sanita', quattro almeno debbono essere scelti fra i contribuenti che abbiano residenza nella provincia di Perugia.
Art. 16
Art. 16.
I quindici consiglieri eleggono fra loro un presidente e un vice-presidente, nella prima adunanza dopo la presa di possesso.
Art. 17
Art. 17.
Il presidente rimane in carica sei anni; il vice-presidente tre anni. I consiglieri elettivi si rinnoveranno per la meta' ogni tre anni, e la loro scadenza e' determinata per il primo triennio dalla sorte e in appresso dall'anzianita'.
La qualita' di presidente o vice-presidente si perde con la perdita di quella di consigliere.
Art. 18
Art. 18.
Il presidente ed i consiglieri sono rieleggibili.
Art. 19
Art. 19.
Il presidente rappresenta l'istituto nei rapporti con le autorita' costituite e coi privati; convoca e presiede le adunanze consigliari e ne cura la esecuzione dei deliberati; firma i mandati di pagamento, gli ordini e i ruoli di riscossione e tutti i conti e i documenti giustificativi dei mandati; firma la corrispondenza e le circolari discusse e deliberate in consiglio; fa il resoconto morale annuo dell'istituto; sopraintende alla direzione, alla segreteria, all'economato, alla cassa e al personale didattico, amministrativo ed inserviente; invigila il regolare andamento del collegio-convitto; ha, in una parola, la rappresentanza legale e morale dell'ente.
In casi urgenti provvede nell'interesse dell'istituto, riferendo poi il suo operato alla prossima adunanza del consiglio.
Art. 20
Art. 20.
Il vice-presidente risiede in Perugia ed ha tutte le attribuzioni del presidente, quando questi manchi o sia impedito. In mancanza anche del vice-presidente ne assume le funzioni il consigliere anziano.
Art. 21
Art. 21.
Un consigliere, delegato annualmente dal consiglio, concorre col presidente e col segretario al rilascio dei mandati e con essi li sottoscrive. In sua assenza il consigliere anziano lo sostituisce.
Art. 22
Art. 22.
Il consiglio sceglie nel suo seno i consiglieri destinati a sopraintendere ai diversi uffici dell'istituto.
Art. 23
Art. 23.
Tutti gli uffici del consiglio direttivo di amministrazione sono gratuiti.
Art. 24
Art. 24.
Il consiglio si aduna ordinariamente in settembre e maggio di ogni anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per deliberare sulle domande ed in genere per discutere e deliberare intorno a tutto cio' che riflette l'interesse morale ed economico dell'istituto; straordinariamente ogni volta che lo richiede il presidente, o il prefetto, o ne facciano domanda in iscritto cinque consiglieri per determinati oggetti.
Art. 25
Art. 25.
Gli avvisi di convocazione del consiglio, firmati dal presidente, col relativo ordine del giorno specificato, saranno spediti ai consiglieri, almeno cinque giorni avanti a quello fissato per l'adunanza.
Art. 26
Art. 26.
Le deliberazioni del consiglio amministrativo debbono essere prese coll'intervento della meta' piu' uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.
I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani, o ricusi di firmare, ne sara' fatta menzione.
Gli amministratori elettivi che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza e' pronunciata dal consiglio ed il prefetto di Perugia la puo' promuovere.
Art. 27
Art. 27.
Il consiglio:
a) assegna i posti gratuiti agli orfani dei sanitari dei contribuenti italiani, in conformita' della graduatoria delle domande di ammissione, fatta dai consigli sanitari provinciali;
b) tenuto conto dei certificati e delle informazioni assunte, assegna i posti gratuiti e semigratuiti, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 4;
c) fa e modifica la pianta organica degli impiegati e nomina e licenzia il personale direttivo, didattico, amministrativo ed inserviente dell'istituto;
d) accetta le donazioni, le eredita' e i legati, osservandone le condizioni, salva la sanzione dell'autorita' tutoria;
e) provvede al rinvestimento dei capitali disponibili e assume qualunque provvedimento reclamato dalla necessita' della amministrazione;
f) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
g) delibera sopra i provvedimenti di urgenza presi dal presidente;
h) fa e modifica i regolamenti interni;
i) provvede al servizio di cassa;
k) provvede a quanto occorre al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei convittori delle due sezioni, a norma dei regolamenti interni, entro i limiti del bilancio di previsione;
l) esercita una sorveglianza continua sull'andamento disciplinare e didattico dell'istituto;
m) decreta, nei casi previsti dal regolamento interno dell'istituto, l'espulsione dei convittori.
Art. 28
Art. 28.
Il consiglio, per tutto cio' che non e' previsto dal presente statuto, si uniformera' alle disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dei relativi regolamenti.
Art. 29
Art. 29.
Il consiglio ha facolta' di continuare a mantenere nel convitto gli orfani, attualmente in esso ricoverati, appartenenti a famiglie di sanitari bisognosi, morti prima della promulgazione della legge 7 luglio 1901, sebbene non siano stati contribuenti.
Art. 30
Art. 30.
Appena resi esecutori gli elenchi e ruoli pei contributi volontari ed obbligatori per l'anno 1902, in conformita' alle disposizioni del regolamento per la esecuzione della legge 7 luglio 1901, n. 306, approvato con regio decreto 30 gennaio 1902, n. 29, si procedera' alla nomina della nuova amministrazione, secondo le norme del presente statuto, salva la osservanza delle seguenti disposizioni transitorie. I consigli provinciali sanitari procederanno alla prima nomina dei delegati elettorali, indicati nell'art. 13, entro due mesi dalla data del decreto che approvera' il presente statuto.
L'assemblea elettorale sara' convocata a Perugia entro il mese, successivo alla scadenza del termine predetto, per la nomina della nuova amministrazione, la quale entrera' in carica entro i quindici giorni successivi.
Il termine per la rinnovazione ordinaria dei delegati elettorali e degli amministratori, nominati la prima volta in esecuzione del presente statuto, si computera' dal 1° gennaio 1902.
Art. 31
Art. 31.
Dalla data di approvazione del presente statuto cessera' dalle funzioni il comitato di patronato, di cui nello statuto organico 19 marzo 1899, approvato con regio decreto 20 luglio 1899.
La commissione amministrativa attuale rimarra' in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio d'amministrazione.
Art. 32
Art. 32.
Durante il quinquennio 1902-1906 non si faranno nuove ammissioni di orfani nel collegio-convitto e le entrate nette del medesimo, dedotte le spese necessarie per il mantenimento degli orfani che vi si trovano attualmente ricoverati, saranno destinate alla erezione del nuovo collegio-convitto.
La nuova amministrazione, entro sei mesi dal suo insediamento, dovra' presentare al Ministero dell'interno un completo progetto tecnico ed un piano finanziario riguardante la graduale preparazione dei locali ad uso del collegio-convitto, contenuto nei limiti della maggiore economia e della stretta necessita'.
L'approvazione di questo progetto tecnico e del relativo piano finanziario e' riservata al Ministero dell'interno.
Il termine di cui al 1° comma del presente articolo potra' essere abbreviato, qualora per concessione di stabili o maggiore disponibilita' di fondi si siano potuti preparare i locali e siasi potuto provvedere alle relative spese in tempo minore.
In ogni caso la data di apertura del nuovo collegio-convitto sara' fissata con decreto ministeriale.
Visto, d'ordine di S. M.:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.