Che approva lo statuto organico del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (0200081R)
Art. 29
Art. 29.
Il consiglio ha facolta' di continuare a mantenere nel convitto gli orfani, attualmente in esso ricoverati, appartenenti a famiglie di sanitari bisognosi, morti prima della promulgazione della legge 7 luglio 1901, sebbene non siano stati contribuenti.