Che approva lo statuto organico del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (0200081R)
Art. 3
Art. 3.
Scopo dell'istituto e' quello di mantenere in convitto, educare ed istruire gratuitamente, fino ad avviarli a proficua carriera, gli orfani bisognosi dei sanitari italiani, gravati del contributo obbligatorio o volontario, di cui all'art. 2 (lettere e ed f) della legge 7 luglio 1901.
Eccezionalmente potranno pure essere accettati con retta semigratuita i figli orfani dei sanitari bisognosi contribuenti, che non potessero esservi accolti per deficienza dei posti gratuiti assegnati alla rispettiva provincia a termini del primo alinea dell'articolo seguente.