N NORME. red.it

Che approva lo statuto organico del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (0200081R)

Art. 19


Art. 19.

Il presidente rappresenta l'istituto nei rapporti con le autorita' costituite e coi privati; convoca e presiede le adunanze consigliari e ne cura la esecuzione dei deliberati; firma i mandati di pagamento, gli ordini e i ruoli di riscossione e tutti i conti e i documenti giustificativi dei mandati; firma la corrispondenza e le circolari discusse e deliberate in consiglio; fa il resoconto morale annuo dell'istituto; sopraintende alla direzione, alla segreteria, all'economato, alla cassa e al personale didattico, amministrativo ed inserviente; invigila il regolare andamento del collegio-convitto; ha, in una parola, la rappresentanza legale e morale dell'ente.

In casi urgenti provvede nell'interesse dell'istituto, riferendo poi il suo operato alla prossima adunanza del consiglio.