Che approva lo statuto organico del collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. (0200081R)
Art. 7
Art. 7.
Nel classificare le domande di ammissione in ordine di merito, i consigli provinciali sanitari dovranno dare la preferenza agli orfani di ambo i genitori e tener conto non soltanto delle loro condizioni economiche, ma anche della possibilita' in cui i medesimi si trovino di essere educati o comunque aiutati dai parenti.