Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. (16G00163)
Art. 6
Articolo 6
(Lingua e dispensa dalla legalizzazione)
Dopo l'Articolo 36 della Convenzione e' inserito l'articolo seguente:
Art. 36-bis.
La domanda di estradizione e i documenti relativi alla procedura devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua francese.
Gli atti e i documenti trasmessi in conformita' alla presente Convenzione sono dispensati da ogni procedura di legalizzazione.
(Lingua e dispensa dalla legalizzazione)
Dopo l'Articolo 36 della Convenzione e' inserito l'articolo seguente:
Art. 36-bis.
La domanda di estradizione e i documenti relativi alla procedura devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua francese.
Gli atti e i documenti trasmessi in conformita' alla presente Convenzione sono dispensati da ogni procedura di legalizzazione.