Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. (16G00163)
Art. 10
Articolo 10
(Modifica dell'art. 45: Riestradizione)
L'art. 45 della Convenzione e' sostituito dal seguente:
Salvo nei casi previsti dal n. 1 dell'art. 44, senza il consenso dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo la persona che gli e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto puo' richiedere la produzione dei documenti e delle informazioni indicati all'articolo 36.
(Modifica dell'art. 45: Riestradizione)
L'art. 45 della Convenzione e' sostituito dal seguente:
Salvo nei casi previsti dal n. 1 dell'art. 44, senza il consenso dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo la persona che gli e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto puo' richiedere la produzione dei documenti e delle informazioni indicati all'articolo 36.