Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. (16G00163)
Art. 13
Articolo 13
Verifica del consenso del detenuto
Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione la possibilita' di verificare, per il tramite di un agente consolare o di altra persona nominata di comune accordo, che il consenso sia stato dato volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.
Verifica del consenso del detenuto
Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione la possibilita' di verificare, per il tramite di un agente consolare o di altra persona nominata di comune accordo, che il consenso sia stato dato volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.