Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. (16G00163)
Art. 2
Articolo 2
(Pena di morte e pene vietate)
Dopo l'art. 31 della Convenzione e' aggiunto l'articolo seguente:
Art. 31-bis.
Se l'estradizione e' richiesta per dare corso ad un procedimento penale per un reato punito con la pena di morte o con altra pena contraria alla legge dello Stato Richiesto, lo Stato Richiedente applichera' la pena prevista per il medesimo reato dalla legge dello Stato Richiesto.
Se l'estradizione e' richiesta per eseguire una condanna definitiva alla pena di morte o ad un'altra pena contraria alla legge dello Stato Richiesto, l'estradizione non sara' concessa, a meno che la suddetta pena sia sostituita dalla pena massima prevista per lo stesso reato dalla legge dello Stato Richiesto.
(Pena di morte e pene vietate)
Dopo l'art. 31 della Convenzione e' aggiunto l'articolo seguente:
Art. 31-bis.
Se l'estradizione e' richiesta per dare corso ad un procedimento penale per un reato punito con la pena di morte o con altra pena contraria alla legge dello Stato Richiesto, lo Stato Richiedente applichera' la pena prevista per il medesimo reato dalla legge dello Stato Richiesto.
Se l'estradizione e' richiesta per eseguire una condanna definitiva alla pena di morte o ad un'altra pena contraria alla legge dello Stato Richiesto, l'estradizione non sara' concessa, a meno che la suddetta pena sia sostituita dalla pena massima prevista per lo stesso reato dalla legge dello Stato Richiesto.