Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. (16G00163)
Art. 9
Articolo 9
Altri fatti
1. La persona trasferita conformemente alle disposizioni della presente Convenzione non potra' essere perseguita, detenuta, giudicata o condannata di nuovo nello Stato di esecuzione per i fatti che hanno dato luogo alla condanna nello Stato di condanna.
2. Tuttavia, la persona trasferita potra' essere perseguita, detenuta, giudicata e condannata nello Stato di esecuzione per fatti diversi e anteriori a quelli che hanno dato luogo alla condanna nello Stato di condanna, quando gli stessi sono sanzionati penalmente dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Per i reati puniti con la pena di morte, lo Stato di esecuzione applichera' la pena prevista dalla legge dello Stato di condanna.
Altri fatti
1. La persona trasferita conformemente alle disposizioni della presente Convenzione non potra' essere perseguita, detenuta, giudicata o condannata di nuovo nello Stato di esecuzione per i fatti che hanno dato luogo alla condanna nello Stato di condanna.
2. Tuttavia, la persona trasferita potra' essere perseguita, detenuta, giudicata e condannata nello Stato di esecuzione per fatti diversi e anteriori a quelli che hanno dato luogo alla condanna nello Stato di condanna, quando gli stessi sono sanzionati penalmente dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Per i reati puniti con la pena di morte, lo Stato di esecuzione applichera' la pena prevista dalla legge dello Stato di condanna.