Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. (16G00163)
Art. 12
Articolo 12
Documenti da fornire
1. Sono prodotti dallo Stato di esecuzione a sostegno della propria domanda o in risposta alla domanda formulata dallo Stato di condanna:
a) Un documento o una dichiarazione che indichi che la persona condannata e' un cittadino di quello Stato;
b) Il testo delle disposizioni di legge che sanzionano il fatto che ha dato luogo alla condanna nello Stato di condanna, nonche' ogni informazione utile sulle modalita' di esecuzione della sanzione e sulle conseguenze giuridiche della condanna nello Stato di esecuzione.
2. Sono prodotti dallo Stato di condanna a sostegno della propria domanda o in risposta alla richiesta formulata dallo Stato di esecuzione:
a) Una dichiarazione raccolta da un'autorita' competente che dia atto del consenso della persona condannata o del suo rappresentante legale ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione;
b) Un'esposizione dei fatti che hanno portato alla condanna;
c) L'originale o una copia conforme della sentenza di cui lo Stato di condanna certifichi l'esecutivita';
d) Le informazioni sulla natura, la durata e la data di inizio della condanna;
e) Una copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la sentenza;
f) Le informazioni sull'eventuale custodia cautelare, sul condono della pena o su ogni altro atto relativo all'esecuzione della condanna;
g) Quando cio' sia opportuno, qualsiasi rapporto medico-sociale sulla persona condannata, qualsiasi informazione sul trattamento somministratole nello Stato di condanna e qualsiasi raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione.
3. Ciascuno dei due Stati, se ritiene che le informazioni fornite dall'altro Stato siano insufficienti per permettergli di applicare la presente Convenzione, puo' richiedere le informazioni supplementari necessarie.
Documenti da fornire
1. Sono prodotti dallo Stato di esecuzione a sostegno della propria domanda o in risposta alla domanda formulata dallo Stato di condanna:
a) Un documento o una dichiarazione che indichi che la persona condannata e' un cittadino di quello Stato;
b) Il testo delle disposizioni di legge che sanzionano il fatto che ha dato luogo alla condanna nello Stato di condanna, nonche' ogni informazione utile sulle modalita' di esecuzione della sanzione e sulle conseguenze giuridiche della condanna nello Stato di esecuzione.
2. Sono prodotti dallo Stato di condanna a sostegno della propria domanda o in risposta alla richiesta formulata dallo Stato di esecuzione:
a) Una dichiarazione raccolta da un'autorita' competente che dia atto del consenso della persona condannata o del suo rappresentante legale ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione;
b) Un'esposizione dei fatti che hanno portato alla condanna;
c) L'originale o una copia conforme della sentenza di cui lo Stato di condanna certifichi l'esecutivita';
d) Le informazioni sulla natura, la durata e la data di inizio della condanna;
e) Una copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la sentenza;
f) Le informazioni sull'eventuale custodia cautelare, sul condono della pena o su ogni altro atto relativo all'esecuzione della condanna;
g) Quando cio' sia opportuno, qualsiasi rapporto medico-sociale sulla persona condannata, qualsiasi informazione sul trattamento somministratole nello Stato di condanna e qualsiasi raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione.
3. Ciascuno dei due Stati, se ritiene che le informazioni fornite dall'altro Stato siano insufficienti per permettergli di applicare la presente Convenzione, puo' richiedere le informazioni supplementari necessarie.