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Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. (16G00163)

Art. 1

CONVENZIONE TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO
SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE


Il Governo della Repubblica Italiana


e


Il Governo del Regno del Marocco

Desiderosi di promuovere i rapporti di amicizia e di cooperazione tra i due Stati, e in particolare di rafforzare la cooperazione giudiziaria tra essi;
Desiderosi di regolare di comune accordo le questioni relative al trasferimento delle persone condannate;
Desiderosi di permettere ai condannati di scontare nel loro Paese la pena o la misura di sicurezza privativa della liberta' inflitte loro, al fine di facilitarne il reinserimento sociale;
Determinati in questo spirito ad accordarsi reciprocamente, secondo le regole e alle condizioni determinate dalla presente Convenzione, la massima cooperazione per quanto concerne il trasferimento delle persone condannate a pene o misure di sicurezza privative della liberta';
Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:
1. L'espressione «condanna» indica qualsiasi pena o misura di sicurezza privativa della liberta' inflitta da un'autorita' giudiziaria a seguito di un reato;
2. L'espressione «condannato» indica qualsiasi persona oggetto di una condanna definitiva ed esecutiva sul territorio dell'uno o dell'altro Stato;
3. L'espressione «Stato di condanna» indica lo Stato in cui e' stata condannata la persona che puo' essere trasferita o che lo e' gia' stata;
4. L'espressione «Stato di esecuzione» indica lo Stato verso il quale il condannato puo' essere trasferito, o lo e' gia' stato, al fine di scontarvi la condanna;
5. L'espressione «sentenza» indica una decisione del giudice con cui viene inflitta una condanna.