Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. (16G00163)
Art. 3
Articolo 3
Condizioni per il trasferimento
La presente Convenzione si applica alle seguenti condizioni:
1. Il reato su cui si basa la richiesta deve essere punibile dalla legislazione di entrambi gli Stati;
2. La decisione giudiziaria deve essere definitiva ed esecutiva;
3. La persona condannata deve essere cittadina dello Stato di esecuzione;
4. La persona condannata o, in considerazione della sua eta' o delle sue condizioni fisiche o mentali, il suo rappresentante legale, deve acconsentire al trasferimento, volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano;
5. Al momento della domanda di trasferimento, la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare deve essere di almeno un anno; in casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la pena residua e' inferiore ad un anno;
6. Lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione devono accordarsi sul trasferimento.
Il trasferimento sara' rifiutato se e' tale da arrecare pregiudizio alla sovranita', alla sicurezza, all'ordine pubblico e ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato di condanna e dello Stato di esecuzione.
Condizioni per il trasferimento
La presente Convenzione si applica alle seguenti condizioni:
1. Il reato su cui si basa la richiesta deve essere punibile dalla legislazione di entrambi gli Stati;
2. La decisione giudiziaria deve essere definitiva ed esecutiva;
3. La persona condannata deve essere cittadina dello Stato di esecuzione;
4. La persona condannata o, in considerazione della sua eta' o delle sue condizioni fisiche o mentali, il suo rappresentante legale, deve acconsentire al trasferimento, volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano;
5. Al momento della domanda di trasferimento, la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare deve essere di almeno un anno; in casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la pena residua e' inferiore ad un anno;
6. Lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione devono accordarsi sul trasferimento.
Il trasferimento sara' rifiutato se e' tale da arrecare pregiudizio alla sovranita', alla sicurezza, all'ordine pubblico e ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato di condanna e dello Stato di esecuzione.