Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. (16G00163)
Art. 14
Articolo 14
Vie di comunicazione
1. Gli Stati inviano i rispettivi documenti relativi alla procedura all'autorita' competente, ossia la Delegazione Generale dell'Amministrazione Penitenziaria e del Reinserimento per il Regno del Marocco, e il Ministero della Giustizia per la Repubblica Italiana.
2. Ciascuno Stato comunica per via diplomatica all'altro Stato gli eventuali cambiamenti dell'autorita' competente.
3. Lo Stato richiesto deve informare lo Stato richiedente nel piu' breve tempo possibile della propria decisione di accettare o rifiutare il trasferimento richiesto.
Vie di comunicazione
1. Gli Stati inviano i rispettivi documenti relativi alla procedura all'autorita' competente, ossia la Delegazione Generale dell'Amministrazione Penitenziaria e del Reinserimento per il Regno del Marocco, e il Ministero della Giustizia per la Repubblica Italiana.
2. Ciascuno Stato comunica per via diplomatica all'altro Stato gli eventuali cambiamenti dell'autorita' competente.
3. Lo Stato richiesto deve informare lo Stato richiedente nel piu' breve tempo possibile della propria decisione di accettare o rifiutare il trasferimento richiesto.