N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. (16G00163)

Art. 10

Articolo 10
Informazioni sull'esecuzione della condanna

Lo Stato di esecuzione fornisce informazioni allo Stato di condanna in merito all'esecuzione della pena:
a) Quando ritiene terminata l'esecuzione della pena;
b) Se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della pena sia terminata; o
c) Se lo Stato di condanna richiede un rapporto speciale.